> Pinne Ice - Pagina 3 - Forum Attrezzature - AM FORUMS Vai al contenuto

Messaggi raccomandati

  • Risposte 69
  • Creato
  • Ultima Risposta

Miglior contributo in questa discussione

Miglior contributo in questa discussione

"La trasparenza per rimanere tale e quale a quella del momento dell'acquisto è sufficiente "non portarle in acqua. Così facendo rimangono "trasparentissime per decenni. Se vanno in mare e si graffiano fa parte dei giochi."

Il punto è proprio questo.

Se venissero pubblicizzate e vendute inserendo anche questa frase non ci sarebbe nessun problema di conformità.

Il problema è che non c'è scritto da nessuna parte.

:bye:

Pierclaudio continui a fraintendere.

 

Sarebbe un difetto di conformità se ti dicessero che non perdono trasparenza qualsiasi cosa tu faccia e in qualsiasi modo le utilizzi, e ovviamente nessun produttore è così avventato.

 

Il difetto di conformità implica una differenza tra le caratteristiche descritte del prodotto e quelle effettive, all'atto dell'acquisto però.Ti promettono delle pinne trasparenti e te le danno, se poi graffiandosi si alterano le caratteristiche è successo per come le hai utilizzate; solo nel caso di ingiallimento potresti avere qualche diritto, certo che però se lasci le pinne sotto il solleone a Ferragosto hai poco da lamentarti eh! ;)

 

Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24

"Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo"

 

 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 2002 - Supplemento Ordinario n. 40

 

 

 

 

1519-ter (Conformita' al contratto). - Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

B) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;

d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:

a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;

B) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;

c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione.

Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

 

 

 

 

1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.

Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

 

1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.

La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:

a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;

B) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.

La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Non so che uso si voglia fare delle ice, per l'uso normale che si fa di un paio di pinne, io sono super-ipo-stra-mega-minkiaquantosono-soddisfatto. Quando moriranno le attuali pinne (ice), comprero.....mmmmm....le ice! (che in acqua continuano ad essere trasparenti nonostante io faccia passeggiate sugli scogli "cozzati e dentedicanizzati" delle mie parti). :bye:

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Credo che la qualità vada oltre i graffi eventuali, se la trasparenza è mantenuta anche con i graffi il problema è solo estetico.

 

Anche io meditavo di comprare le Ice, mi sembrano un buon compromesso ma valutavo anche le BAT25 med mimetic.

 

Pierclaudio ,io a taranto le ho trovate a 100 eur ma non vorrei che sono il vecchio modello rititrato??? Come le distinguo???

 

Tu dove pensi di comprarle??? a quanto???

 

Sapete ,prezzo a parte le differenze sostanziali tra ICE e BAT25 ???

Grazie

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24

"Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo"

 

 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 2002 - Supplemento Ordinario n. 40

 

 

 

 

1519-ter (Conformita' al contratto). - Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

B) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita' del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

c) presentano la qualita' e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puo' ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicita' o sull'etichettatura;

d) sono altresi' idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Non vi e' difetto di conformita' se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformita' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

Il venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:

a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;

B) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;

c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione.

Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

 

 

 

 

1519-sexies (Termini). - Il venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 1519-quater, quando il difetto di conformita' si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519-quater, comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformita' entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.

Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformita'.

L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, puo' tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 1519-quater, comma secondo, purche' il difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

 

1519-septies (Garanzia convenzionale). - La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalita' indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicita'.

La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:

a) la specificazione che il consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;

B) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonche' il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre.

A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile.

La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue.

Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e il consumatore puo' continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione.

Vedo con piacere che hai trovato la normativa alla quale mi riferivo e che conferma quanto ti ho detto. Comunque se vuoi proprio riuscire a far passare per "difetto di conformità" qualcosa che dipende da un uso improprio dell'oggetto fai pure, buona fortuna. Ricordati solo che trascorsi 6 mesi dall'acquisto l'onere della prova (diabolica) spetta a te...

 

Certo inutile puntiglio mi fa pensare a quegli americani che vogliono il risarcimento dal colosso tecnologico perchè gli è esploso il gatto mentre lo asciugavano nel microonde...e nel libretto non c'era scritto che non si poteva... :laughing:

 

Davide :bye:

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

ecco il gioco: trova la pala!!!

in questa foto si nascondono una coppia di pale ice super graffiate e stra usate ma.......bagnate, sei in grado di trovarle??

 

 

scherzi a parte, le ho usate davvero (anche per soffiare sul carbone per arrostire i pesci) e in acqua sono ancora trasparenti.......

per scendere a 30 o 40 metri però userei sicuramente altro :devil: in effetti sono pale morbide.

 

:bye::bye:

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Anni fà si è verificato un sinistro di responsabilità civile (mi sembra di averlo già raccontato), in cui un operaio aveva fatto causa alla casa produttrice di un macchinario creato per il taglio della lamiera (una sorta di ghigliottina idraulica).

 

Il genio durante una scommessa con dei suoi colleghi non riuscendo a porgere e togliere le "membra" in modo ritmico (e contrario ai movimenti del macchinario) si recise di netto il bene di famiglia.....

 

Il giudice condannò la società a risarcire (per una cifra multi milionaria di dollari) l'imbecille che di fatto visse evirato ma ricco, motivando la sentenza con il fatto che la ditta avrebbe dovuto congeniare un meccanismo di sicurezza per impedire a chiunque di mettere il pene sul banco di lavoro, oppure di scrivere un bel cartello con su scritto qualcosa tipo "Beware your penis!!".

 

Da quel giorno la ditta non ha più venduto macchinari in quel fantastico paese...

 

C'è bisogno che vi dica in quale parte del mondo si sia manifestato l'evento??

:bye:

 

 

PS: chiedo scusa ai mod per aver inquinato il post....

Modificato da CaioSuperAdrenalina
Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Partecipa alla conversazione

Puoi pubblicare ora e registrarti più tardi. Se hai un account, accedi ora per pubblicarlo con il tuo account.

Ospite
Rispondi a questa discussione...

×   Hai incollato il contenuto con la formattazione.   Rimuovere la formattazione

  Sono consentiti solo 75 emoticon max.

×   Il tuo collegamento è stato incorporato automaticamente.   Mostra come un collegamento

×   Il tuo contenuto precedente è stato ripristinato.   Pulisci editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Caricamento...

×
×
  • Crea Nuovo...