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Non mi risultano variazioni, però i comuni sono autorizzati a disporre limitazioni provvisorie, ad esempio in occasione di lavori subacquei o che coinvolgono il litorale.

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Articolo 7

Norme di salvaguardia

1. Al fine di evitare danni all’ittiofauna e al suo

ambiente di vita, la Provincia può vietare o limitare la

pesca, anche relativamente a singoli modi o attrezzi da

pesca per periodi e località determinati.

2. Sono istituite le seguenti zone di divieto e/o

di limitazione all’esercizio della pesca:

• Torrente Aril in Cassone (comune di Malcesine):

divieto di pesca (decreto dell’Amministrazione

provinciale 27 giugno 2000, n. 59);

• Lungolago di Bardolino - Zona di lago delimitata

a nord dell’ipotetica linea che da Punta Cornicello

in comune di Bardolino si estende per 200 m verso

ovest, a sud dall’ipotetica linea che da Punta

Mirabello in comune di Bardolino si estende per

200 m verso ovest e a ovest dalla congiungente di

tali estremi: divieto di qualunque tipo di pesca

professionale e dilettantistica praticata dall’imbarcazione

e/o con i piedi in acqua, nonché della pesca

subacquea (decreto dell’Amministrazione provinciale

24 settembre 1996, n. 17);

• Baia “Val del Sogno” in comune di Malcesine,

compresa tra la sponda e l’ipotetica linea che

collega l’estremità meridionale dell’isola del Sogno

al pontile sito in corrispondenza dell’incrocio

tra la S.S. Gardesana Orientale e la strada comunale

che fiancheggia la baia stessa: divieto di qualunque

tipo di pesca, sia professionale che dilettantistica,

dalle ore 12 del 1° febbraio alle ore 12

del 15 maggio degli anni 2006, 2007 e 2008

(determinazione dirigenziale n. 609/06 in data 31

gennaio 2006);

• Tratto di lago in loc. Pozza nel comune di Torri

del Benaco – zona delimitata a nord e a sud dalla

linea perpendicolare alla spiaggia posta ad una

distanza di 50 m rispettivamente dal lato disposto

verso nord e da quello disposto verso sud della

piattaforma per le esercitazioni di immersione

della F.I.P.S.A.S., ad est dalla spiaggia per un

fronte di 114 m (50 m a nord e 50 m a sud dai lati

rispettivi della piattaforma) e ad ovest dalla linea

congiungente le due perpendicolari alla spiaggia

(lato nord e lato sud dell’area di lago interessata)

di cui sopra, posta ad una distanza di 100 m dalla

riva, così da formare un rettangolo di 114 m di

base e di 100 m di altezza: divieto di qualunque

tipo di pesca sia professionale che sportiva

(decreto dell’Amministrazione provinciale 18

aprile 2000, n. 42).

3. La Provincia per comprovate esigenze

climatiche o di altra natura relative alla salvaguardia e

al mantenimento degli equilibri tra le varie specie ittiche,

può variare i periodi di divieto e le lunghezze

minime di cui all’articolo 4, comma 1, nonché includervi

altre specie. Per le medesime esigenze può altresì

variare i modi di pesca di cui agli articoli 8, 9, commi

4, 5, 6 e 7 e articolo 11, commi 1 e 7.

4. La Provincia, prima di adottare le misure di

salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 e all’articolo 11,

comma 6, nonché le eventuali deroghe alle disposizioni

previste all’articolo 3, deve sentire le altre Province interessate

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3. La pesca subacquea è consentita nel rispetto

delle seguenti prescrizioni

e) nei seguenti tratti, modi e tempi stabiliti dalla Provincia

in relazione ad esigenze di tutela ambientale

e delle diverse attività di pesca e ricreative (decreto

dell’Amministrazione provinciale 13 gennaio

2000, n. 5):

• Tratto 1: dal confine con la provincia di

Trento al Cantiere Feltrinelli in comune di

Malcesine a una distanza dal battente dell’onda

inferiore a 100 m;

• Tratto 2: dalla Madonnina in comune di Malcesine

a Punta Cavallo in comune di Torri del

Benaco a una distanza dal battente della onda

inferiore a 100 m. La pesca subacquea è vietata

nella zona di baia compresa tra la sponda

e la linea che collega l’estremità meridionale

dell’isola del Sogno al pontile sito in corrispondenza

dell’incrocio tra la Strada Gardesana

Orientale e la strada comunale che fiancheggia

la baia stessa;

• Tratto 3: da Punta Tenai in comune di Torri

del Benaco a 300 m dal porto di Garda (direzione

nord) a una distanza dal battente della

onda inferiore a 200 m;

• Tratto 4: da 100 m a valle dell’impianto ittiogenico

di Bardolino (loc. San Pietro) a Punta

Cornicello a Bardolino a una distanza dal battente

dell’onda superiore a 50 m e comunque

mai oltre 1 km dal battente dell’onda;

• Tratto 5: dal Museo dell’olio in Cisano al

Camping Municipale in comune di Lazise a

una distanza dal battente dell’onda superiore

a 50 m e comunque mai oltre 1 km dal battente

dell’onda;

• Tratto 6: dal confine tra il Camping Du Parc

e il Camping Spiaggia d’Oro in comune di

Lazise a 100 m a nord del porto di Campanello

in comune di Peschiera del Garda a una

distanza dal battente dell’onda superiore a

100 m e comunque mai oltre 2 km dal battente

dell’onda. Durante i periodi 22.02-31.03 e

20.05-25.06 la pesca subacquea è vietata a

una distanza inferiore a 150 m dai canneti;

• Tratto 7: da 50 m a valle del porto di Fornaci

in comune di Peschiera del Garda al confine

con la provincia di Brescia ad una distanza

dal battente dell’onda superiore a 100 m e comunque

mai oltre 2 km dal battente dell’onda.

Durante i periodi 22.02-31.03 e 20.05-25.06

la pesca subacquea è vietata a una distanza

inferiore a 150 m dai canneti

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Il problema è che ci sono dei cartelli con scritto " divieto di pesca su tutto il lungolago ". Se non li hanno tolti ..... lo scorso anno c'erano da appena scesi dal viottolo dell'ospedale, sino all'inizio dei bar in Malcesine.

comunque ... oggi io e Boris siamo stati prima di Val di Sogno, visti Lucci piccoli, io ho preso un Luccetto di 52 cm. e Boris 2 più piccoli e un Cavedano. All'uscita siamo stati avvicinati da un tizio che diceva di lasciare i pesci piccoli in acqua perchè sarebbero arrivati i guardiapesca, dato che c'è uno spione che abita nelle case di fronte. Al che gli ho detto che il mio Luccio superava i 50 cm e lui ha detto che la misura del Luccio è 60 e c'è scritto sulla gazzetta ufficiale. Io ho sempre sentito 40 cm di taglia minima .... qualcuno ne sa di più ?

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Il problema è che ci sono dei cartelli con scritto " divieto di pesca su tutto il lungolago ". Se non li hanno tolti ..... lo scorso anno c'erano da appena scesi dal viottolo dell'ospedale, sino all'inizio dei bar in Malcesine.

comunque ... oggi io e Boris siamo stati prima di Val di Sogno, visti Lucci piccoli, io ho preso un Luccetto di 52 cm. e Boris 2 più piccoli e un Cavedano. All'uscita siamo stati avvicinati da un tizio che diceva di lasciare i pesci piccoli in acqua perchè sarebbero arrivati i guardiapesca, dato che c'è uno spione che abita nelle case di fronte. Al che gli ho detto che il mio Luccio superava i 50 cm e lui ha detto che la misura del Luccio è 60 e c'è scritto sulla gazzetta ufficiale. Io ho sempre sentito 40 cm di taglia minima .... qualcuno ne sa di più ?

 

a me risulta che la taglia minima sia 40

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Mi sa che lo spione era lui :eek: ...... vero Magoo,ci fa le pippe e poi pescava dal molo con la bilancia,vorrei proprio vedere se gli entrava un luccetto lo mollava.......

Mentre eravamo in acqua è passato un gommone con due pescasub,siete del forum???

Pinzu,Emanuele oggi avete fatto un po' di bagnomaria o andate domani,fatevi sentire.

:bye::bye: a tutti.

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Boris io e Nicola siamo andati in acqua, vedi, come sempre, la relazione sul mio blog AM (link in firma). Vado anche domani con pinzu e tacco, però in alto lago.

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oggi a garda stupenda non ho mai visto tanti luccetti visibilita benissimo aqua 12 gradi ho provata di filmare ma con la sinistra mentre spari non va tanto bene

:rolleyes: si po inserire filmati direttamente nel blog o devo sempre usare sto tube <_<

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direttamente del sito provinciale

 

TITOLO V

 

NORME DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA

 

 

 

 

 

Articolo 13

 

Lunghezze minime di cattura

 

 

 

1. Le lunghezze minime che gli animali acquatici devono aver raggiunto perché ne sia consentita la pesca, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti:

 

- trota fario (Salmo trutta trutta) .........…..……23 cm

 

- trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) e suoi ibridi con la trota fario …………....………..40 cm

 

- temolo (Thymallus thymallus) ........................35 cm

 

- alosa o cheppia (Alosa fallax) .........................30 cm

 

- luccio (Esox lucius) ........................................45 cm

 

- pesce persico (Perca fluviatilis) .....................20 cm

 

- tinca (Tinca tinca) ...........................................25 cm

 

- ca

 

(Cyprinus carpio) ..................................30 cm

 

- barbo (Barbus plebejus) ..................................20 cm

 

- cavedano (Leuciscus cephalus) ......................20 cm

 

- savetta (Chondrostoma soetta) .......................20 cm

 

- lasca (Chondrostoma genei) ...........................15 cm

 

- pigo (Rutilus pigus) ........................................25 cm

 

 

ma cosa e strano :huh:

 

Articolo 8

 

Pesca subacquea

 

 

 

1. La pesca subacquea è vietata in tutte le acque interne pub­bliche della Provincia di Verona, fatto salvo quanto disposto al comma 2.

 

2. La Provincia può autorizzare la pesca subacquea per la cattura di specie ittiche alloctone a fini di salvaguardia delle popolazioni autoctone e comunque previa valutazione della compatibilità tecnico-scientifica dell’intervento

rpa

 

<_< e cosa fammo adesso :P:P

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Boris io e Nicola siamo andati in acqua, vedi, come sempre, la relazione sul mio blog AM (link in firma). Vado anche domani con pinzu e tacco, però in alto lago.

Domani va buca,mi dedico alla famiglia :wub::wub:

Probabile un'uscita volante martedi' mattina, 8.30-11.00

Come al solito blog molto dettagliato,bravo Emanuele e complimenti a nik 600 :

Alla prox.

 

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Mick, stiamo attenti a non fare confusione, tu hai preso i due articoli (8 e 13) da "REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI VERONA, AD ESCLUSIONE DEL LAGO DI GARDA" ... ecluso lago di Garda indi non ci riguardano minimamente (anche perchè nelle acque interne che non sia il Garda la pesca in apnea, come recita l'articolo 8, è assolutamente vietata salvo autorizzazioni della Provincia per attuare piani di controllo).

 

Questa la tabella corretta presa dalla legge che riguarda il lago di Garda per la Provincia di Verona

 

Lunghezze minime di cattura

 

1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti:

 

a. trota di lago Salmo trutta trutta: 30 cm;

 

b. trota marmorata Salmo trutta marmoratus: 30 cm;

 

c. trota fario Salmo trutta trutta: 22 cm;

 

d. temolo Thymallus thymallus: 30 cm

 

e. salmerino alpino Salvelinus alpinus: 22 cm;

 

f. pesce persico Perca fluviatilis: 20 cm;

 

g. pesce persico Perca fluviatilis, nei laghi e bacini lacustri: 12 cm;

 

h. tinca Tinca tinca: 25 cm;

 

i. carpa Cyprinus carpio: 30 cm;

 

j. barbo Barbus plebejus, cavedano Leuciscus cephalus, savetta Chondrostoma soetta, pigo Rutilus pigus : 20 cm ;

 

k. luccio Esox lucius : 40 cm ;

 

l. gambero di fiume Austropotamobius pallipes italicus: 10 cm;

 

m. anguilla Anguilla anguilla: 40 cm.

 

Poi l'aggiornamento recita

Da LEGGE REGIONALE 13 marzo 2009, n. 4

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19

“Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della

fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca

nelle acque interne della Regione Veneto”.

Nota all’articolo 5

- Il testo dell’art. 13 della legge regionale n. 19/1998, come modificato

dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 13 - Lunghezze minime di cattura.

1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la

compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono

le seguenti:

a) trota di lago Salmo trutta trutta: cm 30;

B) trota marmorata Salmo trutta marmoratus: cm 30;

c) trota fario Salmo trutta trutta: cm 22;

d) temolo Thymallus thymallus: cm 30;

e) salmerino alpino Salvelinus alpinus: cm 22;

f) pesce persico Perca fluviatilis: cm 20;

g) pesce persico Perca fluviatilis, nei laghi e bacini lacustri: cm

12;

h) tinca Tinca tinca: cm 25;

i) carpa Cyprinus carpio: cm 30;

l) barbo Barbus plebejus, cavedano Leuciscus cephalus, savetta

Chondrostoma soetta, pigo Rutilus pigus: cm 20;

m) luccio Esox lucius: cm 40;

n) gambero di fiume Austropotamobius pallipes italicus: cm 10;

o) anguilla Anguilla anguilla: cm 40.

2. Per le specie di trota marmorata, trota fario, temolo, gambero

di fiume, le misure minime di cui al comma 1 possono essere

modificate in modo restrittivo dalle Province per motivi di protezione

e tutela, o per periodi od ambiti determinati.

2 bis. Per la specie di trota fario la misura di cui al comma 1,

lettera c) può essere ridotta fino a 18 cm., dalle province, per motivi

biologici o per periodi o ambiti limitati.

3. Per le specie di origine marina valgono le misure indicate

nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

4. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall’apice

del muso all’estremità della pinna caudale, quella del gambero

dall’apice del rostro all’estremità del telson (coda), mentre per

i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo

delle conchiglie.

 

Indi nessuna variazione riguardo le misure

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