Emanuele Cinelli Inviato Maggio 8, 2009 Segnala Condividi Inviato Maggio 8, 2009 Non mi risultano variazioni, però i comuni sono autorizzati a disporre limitazioni provvisorie, ad esempio in occasione di lavori subacquei o che coinvolgono il litorale. Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Emanuele Cinelli Inviato Maggio 8, 2009 Segnala Condividi Inviato Maggio 8, 2009 Articolo 7 Norme di salvaguardia 1. Al fine di evitare danni all’ittiofauna e al suo ambiente di vita, la Provincia può vietare o limitare la pesca, anche relativamente a singoli modi o attrezzi da pesca per periodi e località determinati. 2. Sono istituite le seguenti zone di divieto e/o di limitazione all’esercizio della pesca: • Torrente Aril in Cassone (comune di Malcesine): divieto di pesca (decreto dell’Amministrazione provinciale 27 giugno 2000, n. 59); • Lungolago di Bardolino - Zona di lago delimitata a nord dell’ipotetica linea che da Punta Cornicello in comune di Bardolino si estende per 200 m verso ovest, a sud dall’ipotetica linea che da Punta Mirabello in comune di Bardolino si estende per 200 m verso ovest e a ovest dalla congiungente di tali estremi: divieto di qualunque tipo di pesca professionale e dilettantistica praticata dall’imbarcazione e/o con i piedi in acqua, nonché della pesca subacquea (decreto dell’Amministrazione provinciale 24 settembre 1996, n. 17); • Baia “Val del Sogno” in comune di Malcesine, compresa tra la sponda e l’ipotetica linea che collega l’estremità meridionale dell’isola del Sogno al pontile sito in corrispondenza dell’incrocio tra la S.S. Gardesana Orientale e la strada comunale che fiancheggia la baia stessa: divieto di qualunque tipo di pesca, sia professionale che dilettantistica, dalle ore 12 del 1° febbraio alle ore 12 del 15 maggio degli anni 2006, 2007 e 2008 (determinazione dirigenziale n. 609/06 in data 31 gennaio 2006); • Tratto di lago in loc. Pozza nel comune di Torri del Benaco – zona delimitata a nord e a sud dalla linea perpendicolare alla spiaggia posta ad una distanza di 50 m rispettivamente dal lato disposto verso nord e da quello disposto verso sud della piattaforma per le esercitazioni di immersione della F.I.P.S.A.S., ad est dalla spiaggia per un fronte di 114 m (50 m a nord e 50 m a sud dai lati rispettivi della piattaforma) e ad ovest dalla linea congiungente le due perpendicolari alla spiaggia (lato nord e lato sud dell’area di lago interessata) di cui sopra, posta ad una distanza di 100 m dalla riva, così da formare un rettangolo di 114 m di base e di 100 m di altezza: divieto di qualunque tipo di pesca sia professionale che sportiva (decreto dell’Amministrazione provinciale 18 aprile 2000, n. 42). 3. La Provincia per comprovate esigenze climatiche o di altra natura relative alla salvaguardia e al mantenimento degli equilibri tra le varie specie ittiche, può variare i periodi di divieto e le lunghezze minime di cui all’articolo 4, comma 1, nonché includervi altre specie. Per le medesime esigenze può altresì variare i modi di pesca di cui agli articoli 8, 9, commi 4, 5, 6 e 7 e articolo 11, commi 1 e 7. 4. La Provincia, prima di adottare le misure di salvaguardia di cui ai commi 1 e 2 e all’articolo 11, comma 6, nonché le eventuali deroghe alle disposizioni previste all’articolo 3, deve sentire le altre Province interessate Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Emanuele Cinelli Inviato Maggio 8, 2009 Segnala Condividi Inviato Maggio 8, 2009 3. La pesca subacquea è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni e) nei seguenti tratti, modi e tempi stabiliti dalla Provincia in relazione ad esigenze di tutela ambientale e delle diverse attività di pesca e ricreative (decreto dell’Amministrazione provinciale 13 gennaio 2000, n. 5): • Tratto 1: dal confine con la provincia di Trento al Cantiere Feltrinelli in comune di Malcesine a una distanza dal battente dell’onda inferiore a 100 m; • Tratto 2: dalla Madonnina in comune di Malcesine a Punta Cavallo in comune di Torri del Benaco a una distanza dal battente della onda inferiore a 100 m. La pesca subacquea è vietata nella zona di baia compresa tra la sponda e la linea che collega l’estremità meridionale dell’isola del Sogno al pontile sito in corrispondenza dell’incrocio tra la Strada Gardesana Orientale e la strada comunale che fiancheggia la baia stessa; • Tratto 3: da Punta Tenai in comune di Torri del Benaco a 300 m dal porto di Garda (direzione nord) a una distanza dal battente della onda inferiore a 200 m; • Tratto 4: da 100 m a valle dell’impianto ittiogenico di Bardolino (loc. San Pietro) a Punta Cornicello a Bardolino a una distanza dal battente dell’onda superiore a 50 m e comunque mai oltre 1 km dal battente dell’onda; • Tratto 5: dal Museo dell’olio in Cisano al Camping Municipale in comune di Lazise a una distanza dal battente dell’onda superiore a 50 m e comunque mai oltre 1 km dal battente dell’onda; • Tratto 6: dal confine tra il Camping Du Parc e il Camping Spiaggia d’Oro in comune di Lazise a 100 m a nord del porto di Campanello in comune di Peschiera del Garda a una distanza dal battente dell’onda superiore a 100 m e comunque mai oltre 2 km dal battente dell’onda. Durante i periodi 22.02-31.03 e 20.05-25.06 la pesca subacquea è vietata a una distanza inferiore a 150 m dai canneti; • Tratto 7: da 50 m a valle del porto di Fornaci in comune di Peschiera del Garda al confine con la provincia di Brescia ad una distanza dal battente dell’onda superiore a 100 m e comunque mai oltre 2 km dal battente dell’onda. Durante i periodi 22.02-31.03 e 20.05-25.06 la pesca subacquea è vietata a una distanza inferiore a 150 m dai canneti Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
lucabass82 Inviato Maggio 8, 2009 Segnala Condividi Inviato Maggio 8, 2009 ...infatti è lo stesso regolamento che ho io... Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
pinzu22 Inviato Maggio 9, 2009 Segnala Condividi Inviato Maggio 9, 2009 quando si dice essere pignoli e precisi.emanuele sei mitico Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
magoo Inviato Maggio 9, 2009 Autore Segnala Condividi Inviato Maggio 9, 2009 Il problema è che ci sono dei cartelli con scritto " divieto di pesca su tutto il lungolago ". Se non li hanno tolti ..... lo scorso anno c'erano da appena scesi dal viottolo dell'ospedale, sino all'inizio dei bar in Malcesine. comunque ... oggi io e Boris siamo stati prima di Val di Sogno, visti Lucci piccoli, io ho preso un Luccetto di 52 cm. e Boris 2 più piccoli e un Cavedano. All'uscita siamo stati avvicinati da un tizio che diceva di lasciare i pesci piccoli in acqua perchè sarebbero arrivati i guardiapesca, dato che c'è uno spione che abita nelle case di fronte. Al che gli ho detto che il mio Luccio superava i 50 cm e lui ha detto che la misura del Luccio è 60 e c'è scritto sulla gazzetta ufficiale. Io ho sempre sentito 40 cm di taglia minima .... qualcuno ne sa di più ? Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
nik600 Inviato Maggio 9, 2009 Segnala Condividi Inviato Maggio 9, 2009 Il problema è che ci sono dei cartelli con scritto " divieto di pesca su tutto il lungolago ". Se non li hanno tolti ..... lo scorso anno c'erano da appena scesi dal viottolo dell'ospedale, sino all'inizio dei bar in Malcesine. comunque ... oggi io e Boris siamo stati prima di Val di Sogno, visti Lucci piccoli, io ho preso un Luccetto di 52 cm. e Boris 2 più piccoli e un Cavedano. All'uscita siamo stati avvicinati da un tizio che diceva di lasciare i pesci piccoli in acqua perchè sarebbero arrivati i guardiapesca, dato che c'è uno spione che abita nelle case di fronte. Al che gli ho detto che il mio Luccio superava i 50 cm e lui ha detto che la misura del Luccio è 60 e c'è scritto sulla gazzetta ufficiale. Io ho sempre sentito 40 cm di taglia minima .... qualcuno ne sa di più ? a me risulta che la taglia minima sia 40 Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
boris Inviato Maggio 9, 2009 Segnala Condividi Inviato Maggio 9, 2009 Mi sa che lo spione era lui ...... vero Magoo,ci fa le pippe e poi pescava dal molo con la bilancia,vorrei proprio vedere se gli entrava un luccetto lo mollava....... Mentre eravamo in acqua è passato un gommone con due pescasub,siete del forum??? Pinzu,Emanuele oggi avete fatto un po' di bagnomaria o andate domani,fatevi sentire. a tutti. Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Emanuele Cinelli Inviato Maggio 9, 2009 Segnala Condividi Inviato Maggio 9, 2009 Boris io e Nicola siamo andati in acqua, vedi, come sempre, la relazione sul mio blog AM (link in firma). Vado anche domani con pinzu e tacco, però in alto lago. Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
nik600 Inviato Maggio 9, 2009 Segnala Condividi Inviato Maggio 9, 2009 Oggi io alla Rocca mi sono divertito un mondo! 3 cavedani presi a strusciapanza con aspetti dai 3 ai 4 minuti Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
mick Inviato Maggio 9, 2009 Segnala Condividi Inviato Maggio 9, 2009 oggi a garda stupenda non ho mai visto tanti luccetti visibilita benissimo aqua 12 gradi ho provata di filmare ma con la sinistra mentre spari non va tanto bene si po inserire filmati direttamente nel blog o devo sempre usare sto tube Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
mick Inviato Maggio 9, 2009 Segnala Condividi Inviato Maggio 9, 2009 direttamente del sito provinciale TITOLO V NORME DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA Articolo 13 Lunghezze minime di cattura 1. Le lunghezze minime che gli animali acquatici devono aver raggiunto perché ne sia consentita la pesca, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti: - trota fario (Salmo trutta trutta) .........…..……23 cm - trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) e suoi ibridi con la trota fario …………....………..40 cm - temolo (Thymallus thymallus) ........................35 cm - alosa o cheppia (Alosa fallax) .........................30 cm - luccio (Esox lucius) ........................................45 cm - pesce persico (Perca fluviatilis) .....................20 cm - tinca (Tinca tinca) ...........................................25 cm - ca (Cyprinus carpio) ..................................30 cm - barbo (Barbus plebejus) ..................................20 cm - cavedano (Leuciscus cephalus) ......................20 cm - savetta (Chondrostoma soetta) .......................20 cm - lasca (Chondrostoma genei) ...........................15 cm - pigo (Rutilus pigus) ........................................25 cm ma cosa e strano Articolo 8 Pesca subacquea 1. La pesca subacquea è vietata in tutte le acque interne pubbliche della Provincia di Verona, fatto salvo quanto disposto al comma 2. 2. La Provincia può autorizzare la pesca subacquea per la cattura di specie ittiche alloctone a fini di salvaguardia delle popolazioni autoctone e comunque previa valutazione della compatibilità tecnico-scientifica dell’intervento rpa e cosa fammo adesso Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
boris Inviato Maggio 9, 2009 Segnala Condividi Inviato Maggio 9, 2009 Boris io e Nicola siamo andati in acqua, vedi, come sempre, la relazione sul mio blog AM (link in firma). Vado anche domani con pinzu e tacco, però in alto lago. Domani va buca,mi dedico alla famiglia Probabile un'uscita volante martedi' mattina, 8.30-11.00 Come al solito blog molto dettagliato,bravo Emanuele e complimenti a nik 600 : Alla prox. Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Emanuele Cinelli Inviato Maggio 9, 2009 Segnala Condividi Inviato Maggio 9, 2009 Mick, stiamo attenti a non fare confusione, tu hai preso i due articoli (8 e 13) da "REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI VERONA, AD ESCLUSIONE DEL LAGO DI GARDA" ... ecluso lago di Garda indi non ci riguardano minimamente (anche perchè nelle acque interne che non sia il Garda la pesca in apnea, come recita l'articolo 8, è assolutamente vietata salvo autorizzazioni della Provincia per attuare piani di controllo). Questa la tabella corretta presa dalla legge che riguarda il lago di Garda per la Provincia di Verona Lunghezze minime di cattura 1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti: a. trota di lago Salmo trutta trutta: 30 cm; b. trota marmorata Salmo trutta marmoratus: 30 cm; c. trota fario Salmo trutta trutta: 22 cm; d. temolo Thymallus thymallus: 30 cm e. salmerino alpino Salvelinus alpinus: 22 cm; f. pesce persico Perca fluviatilis: 20 cm; g. pesce persico Perca fluviatilis, nei laghi e bacini lacustri: 12 cm; h. tinca Tinca tinca: 25 cm; i. carpa Cyprinus carpio: 30 cm; j. barbo Barbus plebejus, cavedano Leuciscus cephalus, savetta Chondrostoma soetta, pigo Rutilus pigus : 20 cm ; k. luccio Esox lucius : 40 cm ; l. gambero di fiume Austropotamobius pallipes italicus: 10 cm; m. anguilla Anguilla anguilla: 40 cm. Poi l'aggiornamento recita Da LEGGE REGIONALE 13 marzo 2009, n. 4 Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Veneto”. Nota all’articolo 5 - Il testo dell’art. 13 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente: “Art. 13 - Lunghezze minime di cattura. 1. Le lunghezze minime dei pesci per esercitare la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti: a) trota di lago Salmo trutta trutta: cm 30; trota marmorata Salmo trutta marmoratus: cm 30; c) trota fario Salmo trutta trutta: cm 22; d) temolo Thymallus thymallus: cm 30; e) salmerino alpino Salvelinus alpinus: cm 22; f) pesce persico Perca fluviatilis: cm 20; g) pesce persico Perca fluviatilis, nei laghi e bacini lacustri: cm 12; h) tinca Tinca tinca: cm 25; i) carpa Cyprinus carpio: cm 30; l) barbo Barbus plebejus, cavedano Leuciscus cephalus, savetta Chondrostoma soetta, pigo Rutilus pigus: cm 20; m) luccio Esox lucius: cm 40; n) gambero di fiume Austropotamobius pallipes italicus: cm 10; o) anguilla Anguilla anguilla: cm 40. 2. Per le specie di trota marmorata, trota fario, temolo, gambero di fiume, le misure minime di cui al comma 1 possono essere modificate in modo restrittivo dalle Province per motivi di protezione e tutela, o per periodi od ambiti determinati. 2 bis. Per la specie di trota fario la misura di cui al comma 1, lettera c) può essere ridotta fino a 18 cm., dalle province, per motivi biologici o per periodi o ambiti limitati. 3. Per le specie di origine marina valgono le misure indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia. 4. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall’apice del muso all’estremità della pinna caudale, quella del gambero dall’apice del rostro all’estremità del telson (coda), mentre per i molluschi si misura la lunghezza massima o il diametro massimo delle conchiglie. Indi nessuna variazione riguardo le misure Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
mick Inviato Maggio 9, 2009 Segnala Condividi Inviato Maggio 9, 2009 infati risulta ance a ame sul tesserino che mi ha dato ill negozzio di caccia pesca ma la provincia e al corente dele misure attuali Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
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