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Nuovo DPCM 24/10 Covid-19: Si Può Andare a Pescare? Facciamo Chiarezza

| 26 Ottobre 2020

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Oggi, lunedì 26 ottobre 2020, entrano in vigore le nuove disposizioni previste dall’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm 24 ottobre 2020) riguardo l’emergenza epidemica da Covid-19 in atto nel paese.

È un testo che, come abbastanza prevedibile, impone lo stop ad alcune attività, ma impatta in maniera praticamete nulla su quella che è la mobilità delle persone. Tuttavia, soprattuto sui social networksi è comunque diffusa la convinzione che ritornerebbe ad esserci il divieto di andare a pescare. Allo stato attuale NON è così, anche se è necessario fare qualche distinguo.

Si può fare Attività Sportiva e Motoria

L’art 1 comma 9 lettera d) specifica che: “È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria dall’aperto [omissis] purchè comunque nel rispetto della distanza interpersonale di 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività [omissis]…

Restano esclusi tutti gli sport, sia di squadra che individuali, rientranti nella tipologia “da contatto”, come definiti nell’allegato del decreto 13 ottobre 2020, che ovviamente non comprende la pesca sportiva che, a termini di decreto quindi, può essere praticata, in ogni sua forma, con il solo obbligo di rispettare la distanza raccomandata.

Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale

Già le precedenti disposizioni del Dpcm 13 ottobre 2020, all’art.1  stabiliscono che l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), è obbligatorio quando si svolge attività motoria, ma NON quando si svolge attività sportiva.

Definire la pesca come attività sportiva, senza distinzione di tecnica, se da un lato svincola dall’obbligo di utilizzo delle mascherine, dall’altro impone un distanziamento maggiore (ndr 2 metri) che, ad esempio su un natante, potrebbe non essere semplice da rispettare, a meno che non si esca solo con soggetti conviventi.

Limitazioni alla Mobilità

Questo è il vero nodo della questione per tutti coloro che, per andare a pescare, hanno necessità di recarsi in un comune o in una regione differente da quelli di residenza. Su questo tema il Dpcm NON impone nessun divieto ma solo delle “forti raccomandazioni”, più precisamente l’art. 1 al comma 4 recita: “È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.

La forte raccomandazione, come già detto, non è un divieto il cui mancato rispetto comporta una sanzione di qualsivoglia tipo; oltretutto il comma specifica bene che tale raccomandazione NON vale se ci si sposta per svolgere un’attività non sospesa.

Poichè quindi la pesca sportiva è attività consentita, e che per essere esercitata necessita della presenza del mare, di un corso d’acqua o di un lago, non esistono problemi di alcun tipo. E la stessa identica situazione, proprio perchè non sussiste divieto, si verifica anche nel caso in cui un pescatore, pur potendo esercitare nel proprio comune o regione di residenza, decida ugualmente di spostarsi.

Attenzione alle Eccezioni: le Ordinanze Regionali

L’epidemia non sta correndo in tutte le regioni allo stesso modo, per questo motivo è stato espressamente chiarito che le Regioni, di concerto con il Governo, avrebbero potuto emanare delle ordinanze più restrittive per far fronte a situazioni locali più complesse di quella nazionale.

È proprio in questo contesto che possono essere introdotte delle limitazioni alla mobilità maggiormente stringenti, ad esempio introducendo un coprifuoco nelle ore notturne, oppure introducendo l’esplicito divieto di spostamento dal proprio comune, provincia o regione di residenza.

Prima che qualcuno se lo chieda, ogni qualvolta si preveda un’eccezione al divieto di spostamento del tipo: “salvo comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute”, NON è in ALCUN MODO possibile farci rientrare la pesca sportiva.

Esempio di questo tipo di restrizioni ulteriori sono i coprifuoco notturni introdotti in Campania e Lombardia, oppure il divieto di spostamento tra province o di uscita da alcuni territori comunali, emanati dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca (ndr. ordinanze n° 83 e 84).

Cosa Succede alle Gare di Pesca

Il comma e) stabilisce che: “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva”.

A termini di decreto sono quindi consentite solo ed esclusivamente le competizioni che si svolgono sotto l’egida della FIPSAS, che è appunto l’unica federazione della pesca riconosciuta dal CONI, ma NON tutte.

Infatti, a differenza di quanto previsto dal DPCM del 18 ottobre, scompare il riferimento alle competizioni regionali. Potranno quindi essere svolte SOLO le gare di rilievo nazionale, ad esempio il Campionato a Squadre di Pesca in Apnea già rinviato per maltempo al 31 ottobre prossimo, ma non più gare di rilievo locale.

Resta qualche perplessità su quelle che da regolamento sono chiamate prove di qualificazione zonali che, pur essendo considerate parte dei Campionati Italiani, sono gare a carattere regionale, gestite da organizzazioni territoriali, e che come tali non dovrebbero più essere consentite a termini di decreto, per quanto FIPSAS sembri orientata a volerle considerare alla stregua di prove di rilevo nazionale, autorizzandone lo svolgimento.

Facciamo notare che il presidente Conte, nella conferenza stampa del 25 ottobre, ha commesso un errore quando ha detto (CLICCA per vedere il passaggio in questione) che: “Sono sospese tutte le competizioni dello sport, tranne quelle professionistiche a livello nazionale”, il DPCM infatti specifica bene che l’interesse nazionale vale anche per i settori dilettantistici.

Riassumendo

Allo stato attuale, con l’eccezione di qualche regione che ha introdotto misure più stringenti, la pesca sportiva resta un’attività consentita e liberamente praticabile su tutto il territorio nazionale, con l’obbligo di rispettare poche regole di comportamento.

Non sembra però una situazione destinata a durare a lungo. Con il rapido e costante peggioramento dell’emergenza epidemica, è facile aspettarsi che presto verranno adottate stringenti misure di limitazione alla mobilità delle persone, inevitabili quando il sistema sanitario rischia di non essere più in grado di gestire il flusso di nuovi ricoveri, garantendo un livello di cure adeguato; e di questo faranno ovviamente le spese tutte le attività non necessarie, sport in primis.

AGGIORNAMENTO – Le disposizioni sono state modificate con l’emanzione del dpcm 3/11, CLICCA per leggere

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