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Dpcm Covid19 – Zona Gialla, Arancione e Rossa: Si può Fare Pesca Sportiva?

| 5 Novembre 2020

ATTENZIONE – il Decreto Legge 18 Dicembre n.172 ha introdotto NUOVE misure temporanee per il periodo natalizio, leggile a fondo pagina.

Venerdì 6 novembre 2020, sono entrate in vigore le nuove disposizioni previste dall’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm 3 novembre 2020) riguardo l’emergenza epidemica da Covid-19 in corso nel paese.  Queste misure sono state riconfermate, con alcune aggiunte per il periodo natalizio, nel Dpcm 3 Dicembre 2020)

Come avevamo anticipato nella news della settimana scorsa, era facile prevedere che a breve sarebbero stati presi nuovi provvedimenti. Rispetto al precedente decreto, stavolta, viene introdotta una distinzione tra regioni che vengono raggruppate, a seconda della gravità della situazione epidemiologica in zone GIALLE, ARANCIONI e ROSSE, e sottoposte a livelli di restrizione via via crescenti.

 Alcune di queste restrizioni finiscono per impattare direttamente sulla mobilità delle persone e, indirettamente, anche sulla possibilità di praticare la pesca sportiva.

Divisione in zone valida a partire dal 20/12/2020 e fino al 23/12/2020, alla luce dell’ultima Ordinanza del Ministero della Salute.

Cerchiamo di vedere nel dettaglio quali sono le nuove misure restrittive, quali regioni interessano e in che modo possono limitare la pratica di tanti appassionati.

Disposizioni Nazionali

In relazione alla pratica delle attività sportive non cambia molto rispetto a quanto già stabilito il 24 ottobre scorso. Resta infatti invariato l’obbligo di distanziamento di 2 metri (art. 1 comma 2), l’esenzione dall’uso della mascherina per chi effettua attività sportiva (art. 1 comma 1 lettera a) e la possibilità di praticarla all’aperto (art. 1 comma 9 lettera d).

Viene però introdotto un nuovo provvedimento in fatto di mobilità generale (art. 1 comma 3) che stabilisce il divieto di spostamento con mezzi sia pubblici che privati, salvo comprovati motivi di lavoro, salute o necessità dalle ore 22:00 alle ore 5:00. Detti spostamenti andranno inoltre giustificati con la compilazione di apposita autocertificazione.

L’immediata conseguenza in fatto di pesca è che non sarà possibile partire da casa, per raggiungere il luogo di pesca, prima delle ore 5:00 del mattino, perchè in nessun caso questo spostamento potrà essere fatto ricadere nelle eccezioni previste dal decreto.

Resterebbe da capire se sia, ad esempio, possibile recarsi in spiaggia PRIMA delle ore 22 e rimanervi tutta la notte per pescare dalla spiaggia (quindi senza spostarsi) per poi andare via dopo le 5. Si tratta di una situazione limite che, per quanto teoricamente consentita a termini di decreto, siamo sicuri che sarebbe sanzionata dalle autorità di controllo; l’obiettivo del provvedimento è infatti quello di limitare la circolazione delle persone (intesa sia come spostamento che come presenza fuori dalle proprie abitazioni) durante le ore notturne.

Disposizioni per la Zona GIALLA

In questo gruppo rientrano (a partire dal 20/12): Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto

In queste regioni NON si applicano misure restrittive aggiuntive rispetto a quelle di cui abbiamo parlato prima, con l’eccezione di eventuali ordinanze regionali che hanno facoltà, purchè discusse con il governo, di introdurre misure maggiormente restrittive valide in tutto o in parte del territorio.

Disposizioni per la Zona ARANCIONE

In questo gruppo rientrano (a partire dal 20/12): Abruzzo

Il Dpcm identifica queste zone come quelle regioni che: “si collocano in uno scenario di tipo 3 e con un livello di rischio “alto”. Qui vengono introdotte delle ulteriori limitazioni alla mobilità, in particolare all’art. 2 comma 4 lettere a) e b) si stabilisce che:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori [omissis], salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Riguardo alla pesca significa che, NON è consentito uscire o entrare in una regione arancione per poter svolgere attività di pesca ma, poiché per l’attività sportiva non sussistono limiti diversi rispetto a quelli validi su tutto il territorio nazionale, può essere praticata dai residenti nella regione, sia nel proprio comune che spostandosi in un comune diverso da quello di residenza o domicilio, a condizione però che non sia materialmente possibile pescare nel proprio.

Infatti il comma b) precedentemente citato spiega bene che, tra i motivi di esclusione al divieto di spostamento, c’è la possibilità di svolgere attività (quindi anche quella sportiva, compresa la pesca) non disponibili nel comune di partenza.

Per fare un esempio concreto: si può scendere da un comune collinare/montano per andare a pescare in uno rivierasco, ma non dovrebbe essere consentito spostarsi da un comune rivierasco ad un altro, attiguo o meno che sia, a meno che detto spostamento non si renda necessario per poter utilizzare la propria imbarcazione ormeggiata lontano dalla propria residenza/domicilio. Anche per gli spostamenti al fine di effettuare attività sportiva non praticabile nel proprio comune, sarà necessaria l’autocertifcazione.

Disposizioni per la Zona ROSSA

Le regioni che il dcereto descrive come quelle che: “si collocano in uno scenario di tipo 4 e con un livello di rischio alto” sono (a partire dal 20/12): nessuna regione.

Qui si raggiunge il livello massimo di interdizione alla mobilità, tanto che il Dpcm stabilisce (art. 3 comma 4 lettera a) che:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Per quanto specificamente previsto per lo svolgimento dell’attività sportiva, sul comma e) si legge:

e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purchè comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

In questo caso è necessario cercare una interpretazione che metta insieme prescrizioni apparentemente confliggenti tra loro. Lo svolgimento di attività sportiva, a differenza di quella motoria, NON è vincolato alla prossimità del proprio domicilio, tuttavia, essendo vietati gli spostamenti se non per “comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute” non sembrano esserci molte alternative.

Interpretando alla lettera il testo, nelle zone rosse NON è in alcun modo possibile andare a pescare in quanto si renderebbe necessario uno spostamento non consentito per svolgere detta attività.

Con un po’ di elasticità, si potrebbe forse ipotizzare che la pesca sportiva sia praticabile solo se si ha la possibilità di esercitarla nei pressi del proprio domicilio, ma più che una interpretazione desumibile dal decreto si tratterebbe di una “concessione” fatta dalle autorità di controllo, sulla quale nutriamo molti dubbi. Inoltre una recentissima FAQ del Governo (Clicca QUI per leggere) risponde infatti in maniera perentoria e NEGATIVA alla domanda: “È possibile praticare l’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva in zona rossa?”.

AGGIORNAMENTO 24 Novembre

La FIPSAS ha ricevuto questa (CLICCA per leggerla) risposta dal Dipartimento dello Sport, in cui specifica che è da ritenere valida la FAQ n°8 relativa agli sport individuali che potete leggere al link qui sotto:

http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/faq-al-dpcm-del-3-novembre-2020/?fbclid=IwAR2c1I3sOCUU5U5JZx8smTe4aZmIN4_4DcEiCkGlGSNFTR9F4ml9ghh87Uk#sport_individuali

ATTENZIONE
La FAQ ha un tono molto generico e non specifica, come invece ci si sarebbe attesi da un chiarimento davvero efficace, che la pesca si possa praticare in zona rossa, all’interno del proprio comune, senza alcuna restrizione di spostamento. Questi infatti, all’interno dei territori di zona rossa, restano comunque vietati e sottoposti ad autocertificazione sempre, non solo in caso di mobilità tra comuni.

Noi ovviamente NON ci prendiamo la responsabilità di affermare che questo chiarimento sia il via libera alla pratica della pesca sportiva in zona rossa, soprattutto perchè nulla è cambiato in quello che era l’assetto normativo pre-esistente.

Attraversare una Zona ROSSA o ARANCIONE

Allo stato attuale non è una eventualità che ha molto senso, ma è comunque espressamente previsto dal Dpcm, per tutti gli spostamenti e quindi anche per quelli finalizzati alla pesca. È sempre possibile attraversare una regione arancione o rossa per raggiungere la propria zona di pesca, si deve semplicemente partire da una regione gialla e arrivare in una regione appartenente allo stesso gruppo.

Per fare un esempio concreto: un pescatore della Basilicata (regione gialla) potrà liberamente spostarsi per andare a pescare in Campania (regione gialla) mentre non potrà recarsi nè in Calabria (regione rossa) nè in Puglia (regione arancione), che potrà al massimo attraversare per raggiungere il Molise (regione gialla).

Cosa Cambia per le Gare di Pesca

Nelle regioni gialle e arancioni, NON cambia nulla riguardo alle gare di pesca sportiva. Restano permesse solo quelle FIPSAS considerate di rilievo nazionale, tuttavia permane la confusione su cosa debba essere considerata tale visto che, sono numerose le federazioni sportive che stanno facendo di tale definizione una scappatoia etimologica pur di non dover cessare del tutto le proprie attività.

Diverso invece il discorso all’interno delle zone rosse nelle quali (art. 3 comma 4 lettera d): “sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva”.

Ad ogni modo, il settore Pesca di Supericie FIPSAS ha già comunicato lo stop di tutte le gare,* anche per, si legge tra le motivazioni nel comunicato: “assicurare pari opportunità a tutti gli atleti nazionali, preservando coloro che non abbiano libertà negli spostamenti”.

* Il 1° Dicembre il settore Pesca di Superficie ha revocato la sospensione delle competizioni e comunicato al CONI il calendario di quelle che sono da considerarsi Gare di Rilievo Nazionale.

Di parere opposto sembra essere il settore SN, che invece ritiene disputabili le competizioni di rilievo nazionale già in programma, confermando di considerare tali anche le prove di qualificazione zonale della pesca in apnea, sostenendo anche che agli atleti sarebbe consentito spostarsi dalle zone rosse o arancione, per gareggiare in zona gialla. Insomma, pare che anche in FIPSAS non si abbiano le idee troppo chiare su questo ultimo Dpcm…

Le Nuove Disposizioni dal 19 Dicembre

Il Decreto Legge n.172 (QUI il testo del provvedimento) che è entreto in vigore a partire dal 19 Dicembre, ha introdotto alcune ulteriori limitazioni alla mobilità per il periodo natalizio.

“…nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono altresi’ consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.”

In pratica: nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, e 1,2,3,5 e 6 gennaio, IN TUTTE le regioni varranno le prescrizioni della cosiddetta ZONA ROSSA, mentre nei giorni 28, 29 e 30 dicembre, e 4 gennaio, varranno le prescrizioni della cosiddetta ZONA ARANCIONE

CLICCA QUI e leggi le risposte alle più frequenti domande in tema di pesca, nate dopo la pubblicazione dei Dpcm Covid-19

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