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ETICA del Pescatore in apnea


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Scusami HO SBAGLIATO:forse non ti sei laureato in giurisprudenza.

Chi lo fosse o chi ha un minimo di conoscenze di diritto costituzionale può capire l'abnormità giuridica scritta dal caro amico Giorgio leggendo semplicemente l'articolo pubblicato qui

E se non mi sono sbagliato allora significa che hai veramente bisogno di prendere in mano qualsiasi manuale di diritto costituzionale e poi di rileggere con attenzione ad es. la sentenza della corte Costituzionale nr148/1991 che per maggior semplicità puoi leggere

qui

Chiunque,anche i meno propensi allo studio del diritto costituzionale possono prendere atto della gravità della tua affermazione leggendo le sentenze della Corte Costituzionale nr.346/95 e 430/96 cui si accenna anche nel SITO

Ma per renderticonto di quello che hai appena sostenuto, e per far capire anche agli altri del tuo clamoroso errore , ti invito a leggere, tra le altre anche la sentenza della Corte cosituzionale nr. 302/1994 laddove la Regione Valle d'Aosta ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 116 della Costituzione;2, lett. d), g) ed l) dello statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10 (Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali), nella parte in cui demanda al Ministro dell'ambiente di provvedere con proprio decreto all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali (di cui all'art. 35, primo e secondo comma, della legge 6 dicembre 1991, n.394), senza prevedere alcuna intesa, o comunque alcun coordinamento, con la regione Valle d'Aosta.

Tra le ultime segnalo la Sentenza della Corte Costituzionale del 18 ottobre 2002, n. 422

Norme regolamentari? scherzi? si tratta di leggi e tu conosci le fonti del diritto no? altro utile Link Quando vuoi scrivimi in privato che se vuoi discutiamo di queste cose.

Senza polemiche ma con stima, ok?

Non ti offro una birra ma un mirto, quello sì e più di uno. :bye::bye:

Angelo

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Angelobip, oltre a risultare offensivo -stai bene attento, potrei perdere la pazienza-, sei completamente fuori strada.

 

Partiamo dalla base:

 

Art. 134.

 

La Corte costituzionale giudica:

 

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

 

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

 

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

 

 

I conflitti di attribuzione tra stato e Regioni cui fai riferimento non c'entrano un fico secco con decreti istitutivi e regolamenti delle AMP, che sono gli atti in cui si discrimina la pesca in apnea rispetto alle altre forme di pesca sportiva. Secondariamente, sull'impossibilità di un giudizio costituzionale per norme regolamentari:

 

Ente Giudicante CCOS Anno 1987 Data 1987/12/10@

Corte cost. (ord.), 10 dicembre 1987, n. 501

@ PESCA

 

è manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli art. 15, lett. a), 24 e 26 l. 14 luglio 1965 n. 963, in quanto tali disposizioni non determinano la fattispecie normativa la cui illegittimità è denunciata dal giudice a quo, e 111 d. p. r. 2 ottobre 1968 n. 1639, per carenza di forza di legge dell'atto impugnato, nella parte in cui prescrivono, ricollegandovi anche una sanzione penale, il divieto assoluto dell'uso di reti da traino nelle zone di mare con profondità delle acque inferiore a cinquanta metri ed entro le tre miglia marine dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi, o a mano da terra, con inclusione nel divieto anche delle reti ad , per loro natura inidonee ad arrecare danni al novellame marino, in riferimento agli art. 3, 35 e 41 cost.

 

 

Hai capito?

 

Nessuno è perfetto e tutti possono sbagliare, ma stai bene attento a non risultare offensivo, perché la mia pazienza ha un limite.

Giorgio

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