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Obbligo Revisione Carrello Barca: Vale anche in Rimessaggio Privato?

| 12 Maggio 2019

La notizia del ripristinato obbligo di revisione per i carrelli porta barca di classe O1 e O2, nonostante sia stata reso noto con discreto anticipo, ha finito lo stesso per sorprendere tanti.

Molti infatti hanno scoperto che avrebbero dovuto sottoporre il proprio rimorchio a revisione entro il 2018, e quindi adesso si trovano nell’impossibilità di circolare.

Altrettanti però ci hanno scritto per domandarci se un carrello che si muove SOLO all’interno di un rimessaggio privato, debba ugualmente ritenersi obbligato ad effettuare il prescritto controllo tecnico.

In linea di principio l’obbligo di revisione, tanto per il rimorchio quanto per i veicoli in generale, sussiste solo se questi circolano o stazionano (il parcheggio è considerato un momento della circolazione) nella viabilità pubblica. Se quindi è vero che gli obblighi imposti dal Codice della Strada sono da considerarsi non applicabili alla viabilità privata, è però necessario fare alcune precisazioni importanti.

Il Suolo Privato NON è quello che Credi

Quanti di voi hanno pensato che il “suolo privato” sia semplicemente una proprietà privata, quindi catastalmente attribuibile a qualcosa o qualcuno che non sia una pubblica amministrazione, il demanio o lo Stato? Probabilmente 9 su 10, ma le cose stanno diversamente.

Oggi infatti la titolarità dell’area è un requisito considerato ininfluente, quello che è ritenuto fondamentale è l’effettiva modalità d’uso della stessa.

È quindi importante capire che un’area è da considerarsi privata, ai fini della circolazione, solo se questa è permessa ad alcuni individui e NON a tutti. Requisito importante del rimessaggio, anche se non fondamentale, sarà ad esempio la presenza di un cancello, di una sbarra o di un qualsiasi filtro che consenta l’accesso all’area soltanto ai clienti della struttura. In ogni caso il rimessaggio NON dovrà condividere l’accesso con aree comuni o pubbliche che, di fatto rendano equiparabile, anche solo parte del percorso, alla viabilità pubblica.

Infatti tutte le aree private, in cui però l’accesso è permesso senza limitazioni di sorta (pensate ad esempio al parcheggio di un centro commerciale) sono da assimilare a quelle pubbliche, e pertanto soggette all’applicabilità tanto del C.d.S. quanto degli obblighi annessi.

Bisogna Muoversi SOLO, (NON Prevalentemente), su Suolo Privato

Questo è un altro punto fondamentale. Per essere esentato dall’obbligo di revisione, il carrello deve muoversi SOLO ed ESCLUSIVAMENTE su suolo privato. Questo significa che non si rischia un verbale solo se anche lo scivolo di varo e alaggio si trova anch’esso all’interno dell’area privata del rimessaggio. Se invece, come capita spesso, la rampa si trova nelle immediate vicinanze, ma richiede comunque di compiere un piccolo tratto di viabilità pubblica, sarete in regola solo se il percorso sarà coperto da una gru che solleverà il natante dal suo carrello e lo adagerà in acqua, e che ovviamente farà altrettanto al rientro.

“Nessun Obbligo” NON significa anche “Nessuna Responsabilità”

Qual è lo scopo della revisione di un veicolo? Accertare che il mezzo sia idoneo alla circolazione stradale e che quindi rispetti le normative in fatto di sicurezza, al fine di tutelare l’incolumità di tutti i fruitori della strada. È quindi opportuno chiarire che: se è vero che per circolare su area/strada privata NON è necessario che il rimorchio sia in regola con i prescritti controlli tecnici, è altrettanto vero che questo NON solleva il proprietario dalle responsabilità che questo comporta.

Tradotto significa che nessuno prenderà una multa per mancata revisione all’interno dell’area del rimessaggio privato, ma se si verifica un incidente, imputabile magari alle precarie condizioni in cui il rimorchio si trova (e che la revisione avrebbe messo in luce e costretto a correggere), il proprietario potrebbe essere chiamato a rispondere civilmente e penalmente anche della sua condotta negligente.

Soprattutto alla luce del fatto che diverse sentenze della Cassazione hanno definito le norme del Codice della Strada come “norme di comune prudenza” che andrebbero quindi applicate anche alla circolazione in aree private, nonostante la loro inosservanza non possa essere sanzionata.

Ricapitolando, che Fare?

Dopo questa necessaria (e probabilmente noiosa) analisi, appare chiaro che: tra tutti coloro che mantengono il proprio natante all’interno di un rimessaggio privato, quelli che potrebbero realmente esimersi dal sottoporre il proprio rimorchio alla revisione obbligatoria, sono un’esigua minoranza.

E a meno che il rimessaggio non sia in grado di effettuare internamente qualsiasi operazione di manutenzione, neanche questa può eslcudere di trovarsi nella necessità, più o meno impellente, di dover spostare il proprio mezzo nautico, e di non poterlo fare se non a rischio di un salato verbale (da 169 a 679 euro, con ritiro del libretto fino ad avvenuta regolarizzazione).

A conti fatti, soprattutto in termini di responsabilità personale e visto l’esiguo costo della revisione, è consigliabile far revisionare il proprio rimorchio ANCHE se il suo utilizzo è limitato ad un’area privata. Se l’operazione diventa troppo onerosa perchè gli interventi per rimettere in regola il rimorchio sono troppo consistenti, forse è semplicemente arrivato il momento di comprarne uno nuovo.

Riepilogo Calendario Revisioni Obbligatorie

  • dal 21/5/2018 al 31/12/2018 i rimorchi immatricolati fino al 31/12/2000, esclusi quelli già revisionati nel 2016 o 2017: in questo periodo il controllo tecnico può essere fatto in qualunque mese, anche diverso da quello di immatricolazione (NB. I rimorchi che rientrano in questo scaglione e non sono stati revisionati/prenotati entro la scadenza NON possono circolare fino a controllo eseguito).
  • nel 2019, nel mese corrispondente a quello della prima immatricolazione, i rimorchi immatricolati dall’1/1/2001 al 31/12/2006 e quelli immatricolati prima del 2001 e non revisionati nel 2017 o 2018
  • nel 2020, nel mese corrispondente a quello della prima immatricolazione o della revisione, i rimorchi immatricolati dopo l’1/1/2007 e quelli per i quali sono trascorsi 4 anni dalla prima immatricolazione o 2 anni dalla precedente revisione.

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