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Obbligo Revisione Carrello Barca dal 2018: Facciamo Chiarezza

| 9 Aprile 2018

La scadenza del 20 maggio imposta dal DM 19 maggio 2017 – n° 214, che ha re-introdotto l’obbligo dei controlli tecnici periodici (revisioni) anche per i rimorchi leggeri, si avvicina, ma la situazione è tutt’altro che chiara. Diverse sono le voci, peraltro contrastanti, che si sono susseguite negli ultimi mesi e che hanno gettato nella confusione più completa diportisti e pescatori. Vediamo di fare un po’ di chiarezza sulla questione.

Attenzione, leggi gli aggiornamenti a fondo pagina

Cosa Prevede il Decreto

Il decreto si occupa del “Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE”. In pratica si tratta di un atto con cui il nostro paese accoglie una decisione europea, introducendola nel proprio ordinamento.

Con l’art. 2 (ambito di applicazione), stabilisce che le prescrizioni del dispositivo sono da applicarsi “ai veicoli con una velocita’ di progetto superiore a 25 km/h” identicificando nei commi seguenti le categorie di veicoli interessati. Il comma di nostro interesse recita: “e) rimorchi progettati e costruiti per il trasporto di merci o persone, nonche’ per l’alloggiamento di persone – veicoli delle categorie O1, O2, O3 e O4”.

Ai sensi del Nuovo Codice della Strada (art. 47 comma 2), i carrelli porta barca sono classificati nella categoria O e successive sottocategorie, laddove le prime due identificano i rimorchi che fino a ieri erano sollevati dal’obbligo di revisione periodica:

O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
– O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
– O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t

I rimorchi di tipo O1 e O2 dovrebbero essere sottoposti a revisione con la stessa cadenza prevista per le automobili, ossia 4 anni dopo la prima immatricolazione e poi ogni 2 (art. 5 comma 1 lettera a). Le disposizione contenute nel decreto dovrebbero (spiegheremo di seguito le ragioni del condizionale) il 20 maggio 2018 come previsto dall’art. 16 comma 1.

Perchè il Decreto non Basta

Spesso capita che le norme varate, per poter essere concretamente applicabili, abbiano bisogno che siano definiti numerosi dettagli pratici e tecnici. È un compito lungo e complesso, che attiene alle stanze della burocrazia e che coinvolge molti più soggetti di quanti si possa pensare. Questi strumenti prendono il nome di Decreti Attuativi, senza i quali i decreti rimangono del tutto inefficaci.

Ed è proprio il caso del decreto 19 maggio 2017, che a tutt’oggi risulta mancante degli strumenti applicativi. Originariamente erano attesi per dicembre del 2017 e, secondo gli adetti ai lavori, i tempi sarebbero stati comunque molto stretti per riuscire a rispettare la scadenza del 20 maggio successivo. Infatti non si tratta solo di stabilire “chi” deve fare “cosa”, ma bisogna anche permettere alle strutture indicate di organizzarsi per poter gestire una mole di lavoro che si annuncia immensa.

I Problemi ancora da Risolvere

Sono diversi e tutt’altro che di poco conto, tra questi i più importanti sono:

PRIMOLa Motorizzazione Civile non ha mai brillato per capacità di smaltimento del lavoro, men che meno oggi che è veramente al collasso e deve fare i conti con la chiusura di decine di uffici periferici, carenza di personale e orari ridotti. Se avete avuto la sfortuna di dover omologare un gancio traino, avrete visto che il tempo medio di attesa è di 6 mesi, che con l’urgenza possono scendere a 2 o 3. Pensare di mandare a revisione diverse centinaia di migliaia di rimorchi leggeri, dall’oggi al domani e senza che il sistema sia in grado di assorbire il colpo, significa solo la paralisi completa.

SECONDONON è affatto chiaro se le officine private, che attualmente si occupano di revisioni auto, possano entrare nella partita. La loro capacità di lavoro sarebbe fondamentale, ma per alcuni non potrebbero affettuare le prove di frenata obbligatorie che si fanno negli ampi piazzali della MTC. Potrebbero quindi, forse, solo revisionare i rimorchi fino a 750 kg, omologati di fabbrica senza impianto frenante, una percentuale ridicola che non sposterebbe di una virgola il problema.

TERZOLa ciliegina sulla torta è poi la questione irrisolta se il carrello vada revisionato carico o scarico. Allo stato attuale non esiste una direttiva unica e capita che sedi diverse si comportino in maniera diametralmente opposta. Il problema non riguarda solo il disagio del diportista che dovrebbe trovare una sistemazione temporanea per il natante, quanto più la reale utilità della prova di frenata su un rimorchio scarico. I sistemi dotati di repulsore hanno infatti la necessità fisica di avere un carico minimo per funzionare correttamente ed essere verificati, senza contare che, proprio per questioni di sicurezza, l’impianto frenante deve funzionare correttamente con il reale carico di esercizio.

Cosa Succederà il 20 maggio?

Il governo Gentiloni è attualmente in carica per il “disbrigo degli affari correnti”, mansione che contempla anche possibilità di emanare i decreti attuativi al fine di garantire il completamento di percorsi attuati da tempo. Ma ammesso che i decreti attuativi possano arrivare entro ila scadenza prevista, non ci sono le tempistiche richieste per fare in modo che la macchina di controllo possa adeguarsi alle nuove disposizioni.

È facile quindi che si andrà incontro ad una inevitabile proroga, anche di diversi mesi. Per averne prova vi basterà scaricare un qualsiasi calendario delle revisioni 2018, come questo, per leggere alla voce rimorchi leggeri che:

“I rimorchi di massa complessiva fino a 3500 kg non sono compresi nell’elenco riportato nel DM 6
AGOSTO 1998 n° 408 e per essi la revisione deve essere disposta tramite apposito Decreto. Al riguardo, l’ultimo provvedimento emesso è il DM 17 gennaio 2003 che prevede la revisione dei rimorchi immatricolati entro il 31.12.1997 nonché quelli già sottoposti a revisione entro il 31.12.1998.
Al momento non è stato emesso alcun provvedimento per l’anno 2018 ma non è escluso che ciò possa avvenire.”

Purtroppo quindi non resta che attendere e vedere l’evolvere della situazione.

2 Curiosità

Sono ben 227 i provvedimenti adottati dai governi Monti, Letta e Renzi, che necessitavano dei decreti attuativi, e di questi il 65,64% (149) sono ancora da completare. Il governo Renzi ha la percentuale più alta di leggi ancora incomplete: l’80%. Il governo Monti è invece quello con la percentuale più alta di leggi implementate, il 58,46%, un risultato raggiunto anche grazie al lavoro di attuazione realizzato dai governi successivi. Possiamo quindi riassumere che, tra i provvedimenti che richiedono il completamento dei decreti attuativi, circa 1 su 3 risulta portato a termine, non certo un dato incoraggiante.

All’indomani della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, molta confusione è stata generata dal fatto che siano apparse due versioni on-line diverse: una giusta, che riportava il decreto completo, e una errata, che invece risultava mancate proprio del comma “e” dell’art. 2 che ci interessa direttamente.

AGGIORNAMENTO 18 Maggio 2018

Con un colpo di scena che ha sorpreso tanti, proprio quando si andava profilando la quasi certezza di un rinvio di applicazione delle nuove norme, è arrivato il decreto che calendarizza le revisioni dei rimorchi appartenenti alle categorie O1 (rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t) e O2 (rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t).

Da quello che è possibile leggere sul decreto, i controlli tecnici sono stati scaglionati nell’arco di 3 anni ma, non sembrano esserci molte risposte in merito alle perplessità riguardo la capacità effettiva degli uffici delle motorizzazioni a smaltire effettivamente quasta ulteriore mole di lavoro.

1 – Gli Scaglioni Previsti

L’allegato I del decreto 211 stabilisce, per i rimorchi di tipo O1 e O2, le seguenti scadenze:

1° – Immatricolati fino al 31/12/2000 (eccetto quelli revisionati nei due anni precedenti):
Dovranno essere revisionati nel 2018 e potranno farlo, a prescindere dal mese di immatricolazione, dal 21 maggio al 31 dicembre.

2° – Immatricolati dal 01/01/2001 al 31/12/2006 e quelli immatricolati PRIMA del 2001 ma NON revisionati dei due anni precedenti):
Dovranno essere revisionati entro il 2019 e dovranno farlo entro il mese di prima immatricolazione

3° – Immatricolati dopo il 01/01/2007 e tutti quelli per i quali sono trascorsi 4 anni dalla prima immatricolazione o 24 mesi dall’ultima revisione:
Dovranno essere revisionati entro il 2020 e dovranno farlo entro il mese di prima immatricolazione

CHIARIMENTO per i rimorchi con ultima revisione successiva al 2000 – All’indomani dell’emanazione del decreto, gli uffici della Motorizzazione di alcuni grossi capoluoghi ci avevano spiegato che i rimorchi le cui date di immatricolazione ricadono nei limiti del 1° o del 2° scaglione, MA sono in possesso di una revisione più recente di quelle indicate nelle eccezioni (quindi successiva al 2000), sarebbero ricaduti nel 3° scaglione e sarebbero quindi portati a controllo tecnico entro il mese di immatricolazione del 2020.

In realtà il successivo chiarimento fornito Ministero delle Infrastrutture dice l’esatto contrario, specificando che devono essere sottoposti a revisione:

  • dal 21/5/2018 al 31/12/2018 i rimorchi immatricolati fino al 31/12/2000, esclusi quelli già revisionati nel 2016 o 2017: in questo periodo il controllo tecnico può essere fatto in qualunque mese, anche diverso da quello di immatricolazione
  • nel 2019, nel mese corrispondente a quello della prima immatricolazione, i rimorchi immatricolati dall’1/1/2001 al 31/12/2006 e quelli immatricolati prima del 2001 e non revisionati nel 2017 o 2018
  • nel 2020, nel mese corrispondente a quello della prima immatricolazione o della revisione, i rimorchi immatricolati dopo l’1/1/2007 e quelli per i quali sono trascorsi 4 anni dalla prima immatricolazione o 2 anni dalla precedente revisione.

2 – Modalità di Revisione

La prenotazione e la revisione andranno fatte presso gli uffici terroitoriali della Motorizzazione Civile. Non è ancora chiaro se alle officine autorizzate verranno almeno concesse le sessioni “a domicilio” con i tecnici della MTC, come attualmente previsto per diversi mezzi pesanti; nè se verrano autorizzate ad effettuare i controlli tecnici limitatamente ai rimorchi omologati di fabbrica senza impianto frenante (ndr quindi rientranti nella sola categoria O1).

La prova potrà essere svolta sia con il carrello sia scarico che carico, a discrezione del proprietario, fermo restando che questi resta il responsabile di qualsiasi problema durante la prova, derivante da una non corretta disposizione e assicurazione del carico stesso. Questa scelta, a giudizio di molti, pone un grosso problema di carattere tecnico perchè i sistemi a repulsione necessitano di un carico minimo perchè il sistema funzioni correttamente, senza contare che per questioni di sicurezza bisognerebbe verificare l’effettivo funzionamento dell’impianto frenante nelle condizioni di effettivo carico di esercizio.

3 – Certificati e Sanzioni

Al superamento della prova verrà fornito un attestato di superamento di controllo che avrà la validità di due anni. Scaduti i termini previsti dal decreto, senza aver ottemperato all’obbligo di far revisionare il proprio carrello porta barca, questo non potrà più circolare fino a superamento effettivo della revisione.

Ricordiamo inoltre che, contrariamente a quanto si crede, un veicolo con la revisione scaduta non è abilitato alla circolazione neppure se accompagnato da prenotazione affettuata. Tale prova può solo fare in modo che i controllori consentano la circolazione del mezzo SOLO il giorno stesso della prova e SOLO nel tragitto verso la sede in cui si svolgeranno le verifiche tecniche. È necessario che la prenotazione sia stampata su foglio cartaceo perchè, nel caso, andrà esibito e vidimato da chi avrà effettuato il controllo.

Il decreto prevede che SOLO NEL CASO in cui la prenotazione sia stata fatta entro i termini prestabiliti, e la data fissata per il controllo sia successiva alla scadenza, il carrello potrà continuare liberamente a circolare fino alla data del controllo tecnico.

In caso di circolazione con revisione scaduta si rischia una sanzione da 169 a 679 euro con interdizione alla circolazione (ritiro del libretto) fino ad avvenuta regolarizzazione. Continuare a circolare con un veicolo sospeso dalla circolazione espone al rischio di multe da 1975 a 7953 euro con fermo amministrativo fino a 90 gg. Per infrazioni reiterate si arriva fino alla confisca amministrativa. Esibire un falso certificato di revisione comporta un verbale compreso tra i 398 e 1.596 euro. Infine, nel caso in cui si verifichi un incidente con torto, la compagnia assicurativa risarcisce i danni e i danneggiati ma potrebbe (dipende dalle clausole contrattuali) rivalersi sull’assicurato.

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