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ALtro tentato omicidio... con il fucile da sub?!!


Ospite OXIDO61

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Qualcuno una volta disse"Sono gli uomini ad uccidere,non le pistole..."..mai detto fu più veritiero.....se poi vogliamo sottilizzare....anche un qualsiasi oggetto a punta puo essere offensivo...un caso per tutti ,quello della Ragazzina di Sesto San Giovanni uccisa dal suo amichetto mentre faceva il gradasso con un COLTELLINO SVIZZERO....le ha reciso di netto la giugulare...è morta in pochi secondi.... :(

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Ospite bettini

il mio era solo un consiglio dettato da "voci di corridoio"...

sembrerebbe che l'Europa, nel prossimo futuro, optera' per la denuncia dell'arma.

niente di piu'..., ma se non c'e' il numero di serie bisognera' acquistare un "nuovo fucile con numero scritto e visibile".

Era solo un consiglio a chi deve acquistare un arbalete, niente di piu'.

ciao

mario

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Al momento, non essendoci riferimenti utili per identificare il proprietario di un fucile, secondo voi un'eventuale smarrimento andrebbe denunciato?

Puoi farla, nessuno te lo vieta questo è sicuro. Con la denuncia di smarrimento dove descrivi il fucile, in caso di rinvenimento ne potresti chiedere la restituzione. Non credo comunque che in caso di azione delittuosa posta in opera con il tuo fucile ritrovato da un mal'intenzionato ti si possa accusare di qualcosa sia in un caso che nell'altro.

Sarebbe comunque colpa del Pettiti che non ha saputo custodire lo strumento :laughing::laughing::laughing:

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Caro Orso,

sono molto interessato alle tue letture e alle novità giurisprudenziali in materia di armi (qui occorre la consulenza tecnica del grande LEONARDO che se si collega magari completa il post).

 

Per adesso mi limito a darti un primo riferimento normativo che è la Legge del 18 aprile 1975 n. 110 nel suo art. 4 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere) il quale fa divieto DI PORTARE FUORI DALL'ABITAZIONE SENZA presenza di un GIUSTIFICATO MOTIVO - che per noi è il recarsi a fare pescasub - di (tra le tante altre cose quali coltelli mazze, fionde ecc. ) "STRUMENTI DA PUNTA O DA TAGLIO ATTI AD OFFENDERE".

 

Descrizione che è perfetta per le armi sub.

 

Chi è pizzicato fuori casa senza giustificato motivo compie reato (ammenda da 51€ a 206€) con sequestro del corpo del reato e cose pertinenti al reato. Non è sanzione amministrativa OKKIO.

 

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Sull'argomento c'è molta confusione ma solo con riguardo al + grave reato di cui all'art. 699 del codice penale che sanziona con l'arresto chi porta fuori casa armi da licenza e armi nate per offendere la persona. In questo ambito si può discutere se un fucile da pesca lo sia o meno.

 

In passato anche il cacciavite o un martello sono state parificate dai magistrati ad armi destinate principalmente per l'offesa alla persona. Certo è una forzatura, come lo è dire che un arbalete è nato per tirare contro le persone.

 

Tuttavia, sebbene non ci sia di mezzo l'arresto e l'art. 699 del codice penale, c'è sempre di mezzo il reato di porto di oggetti atti ad offendere, punito con la sola pena pecuniaria.

 

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Ricordarsi sempre di non lasciarlo mai dimenticato nel bagagliaio privo di maschera e pinne, elementi questi che vi aiutano a spiegare il giustificato motivo.

 

----

 

Tutto chiaro?

Okkio.

Grazie Giorgioper il riepilogo, volevo aggiungere una cosa a quanto deto da Cordovana, sul dubbio se il porto (ingiustificato) del fucile subacqueo costituisca violazione dell'art.699 C.P. (Codice Penale)

La mia risposta è NO il solo suddetto porto costituisce la violazione dell'art. 4 della Legge 18 aprile n°110, perché nel 699 si punisce l'abusivo porto di Armi.

Infatti anche in tema di coltelli, prima di procedere alla denuncia, noi andiamo ad analizzare le caratteristiche del coltello. Se esso, per quanto grande, ha una origine diversa dall'offesa alla persona, allora non è arma comune ma strumento atto ad offendere (ad esempio il coltello da survivol tipo rambo). Mentre se la sua origine è l'offesa alla persona, quindi considerato arma comune e soggetto a denuncia di possesso, allora si ricade nel 699 C.P. (baionette, batterfly, stiletti a punta e doppio filo tagliente e poi ancora sciabole e spade che non siano oggetti ornamentali o sportivi).

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Mi riferivo alla confusione interpretativa insorta sull'applicazione dell'art. 699 c.p. che ancora oggi rende a taluno difficile il comprenderne la portata.

 

Nel passato la cassazione vi aveva ricondotto anche gli strumenti da taglio generici non nati per l’offesa alla persona.

 

Oggi la cassazione ha cambiato idea.

 

Ecco una delle più recenti pronunce che spiegano come capire se l’arma che analizziamo rientra in un reato piuttosto che nell’altro.

 

La sentenza è perfettamente in linea con l'opinione di LEONARDO.

 

"Il baricentro della distinzione tra la categoria delle armi proprie e quella delle armi improprie risiede non tanto nelle caratteristiche costruttive e strutturali dei singoli strumenti e nella idoneità all'offesa alla persona, comune sia all'una che all'altra categoria, quanto nella individuazione, tra tutte le possibili destinazioni, di quella principale corrispondente all'uso normale, da accertare con specifico riferimento a quello che rappresenta l'impiego naturale dei singoli strumenti in un determinato ambiente sociale alla stregua dei costumi, delle usanze, delle esperienze affermatisi in un dato momento storico".

Cassazione penale, sez. I, 18 novembre 1996, n. 310

Riv. pen. 1997, 303

 

----

 

PS

 

Leonardo ... che ne pensi del misterioso sceneggiatore dell'orrido, quello che chiama e chiede di filmare il pestaggio del pesce? Burla o maniaco?

Ciao.

 

PS2 La persona ferita con l'arma è ancora in gravissime condizioni. Non è chiaro se fosse fiocina o arpione, in ogni caso la punta o le punte sono entrate nella scatola toracica cagionando lesioni gravissime.

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Ad abundantiam, altre sentenze:

 

Codice penale art. 699

LS 18 aprile 1975 n. 110 art. 4

 

Il criterio distintivo tra armi proprie ed improprie e' rappresentato

dalla destinazione dei singoli strumenti in un determinato ambiente

sociale, alla stregua delle usanze, delle esperienze e dei costumi

affermati in un certo momento storico. La balestra non puo' essere

classificata tra le armi proprie, ai sensi dell'art. 699 c.p., ma tra

quelle improprie, secondo quanto disposto dall'art. 4 l. 18 aprile

1975 n. 110, poiche' l'impiego di tale oggetto e' limitato a

manifestazioni folcloristiche e ad attivita' sportive.

 

Cassazione penale sez. I, 18 novembre 1996, n. 1272

 

Messina

 

Studium Juris 1997,1349

 

 

Per il coltello da sub, sempre arma impropria, argomenti sono forniti da:

 

Cassazione penale sez. I, 19 aprile 1996, n. 5213

 

In materia di armi da punta e taglio, per quanto riguarda in

particolare i coltelli, va operata una distinzione tra quelli muniti

di lama non fissa, semplicemente azionabili a mano e privi di

congegni meccanici che permettano l'irrigidimento della lama aperta

sino a contrario comando manuale, e quelli, invece, che dispongono di

congegni di quest'ultimo tipo, in grado di consentirne la fruibilita'

quali pugnali, stiletti e simili. Nella prima categoria rientrano gli

arnesi da punta e taglio, il cui porto senza giustificato motivo e'

punito ai sensi dell'art. 4 l. 18 aprile 1975 n. 110; nella seconda

le armi proprie non da sparo il cui possesso e' sanzionato dagli art.

697 e 699 c.p.c., a seconda che si tratti di detenzione illegale o di

porto abusivo.

 

 

 

E se va bene il MACHETE, buon coltello da pesca a tutti!

 

 

Il cosiddetto "machete", in quanto strumento elettivamente concepito

per impieghi agricoli o boschivi, non puo' essere considerato come

naturalmente destinato all'offesa alla persona e non puo' quindi

rientrare nella categoria delle armi proprie. Il porto ingiustificato

di esso non e', pertanto, inquadrabile nella previsione di cui

all'art. 699 c.p., ma soltanto in quella di cui all'art. 4 comma 2,

della l. 18 aprile 1975 n. 110.

 

Cassazione penale sez. I, 21 novembre 1995, n. 5944

 

Cervicato

 

Giust. pen. 1996,II, 498 (s.m.)

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