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Coronavirus: Rinviata la Revisione del Carrello Porta Barca

| 16 Aprile 2020

L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Coronavirus, ha avuto conseguenze anche sulle disposizioni attinenti alla circolazione stradale. Con il blocco di tante attività, comprese le officine meccaniche e le sedi della Motorizzazione Civile, sono in tanti ad essersi chiesti cosa ne sarebbe stato del proprio carrello porta barca, la cui revisione era in scadenza o prenotata proprio per il periodo in cui è stato decretato il lockdown.

Cosa dice il Decreto

Il decreto legge 17 marzo 2020, n°18, meglio conosciuto come “Cura Italia”, aveva disposto (art. 92, comma 4) che: In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attivita’ di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.”

Tuttavia, come spesso accade, la formulazione era risultata poco chiara, soprattutto perchè non chiariva bene la situazione dei veicoli che, all’atto dell’entrata in vigore del decreto, si fossero trovati con la revisione già scaduta.

La Circolare del Ministero dell’Interno

Per chiarire i dubbi, il Ministero dell’Interno, tramite la Direzione della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazione e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, il 24 marzo ha provveduto a emanare un’apposita circolare esplicativa, indirizzata a questure, prefetture e uffici periferici dei vari corpi di polizia.

Il documento chiarisce alcuni punti importanti:

1 – La proroga di circolazione si applica SOLO a veicoli (quindi anche i rimorchi) già immatricolati, NON a veicoli da immatricolare che, fino all’effettuazione di tale adempimento, restano non abilitati alla circolazione.

2 – per i veicoli il cui termine per effettuare la revisione era già scaduto alla data di entrata in vigore del DL (ndr 17/03/2020), ovvero che scade entro il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza aver effeuuato la visita di revisione

3 – per i veicoli che devono essere sottoposti a revisione in data successiva al 31 luglio 2020, invece, rimane valida la scadenza originaria e non beneficiano della proroga richiamata

4 – per i veicoli la cui revisione era già scaduta e per i quali era stata registrata una prenotazione di visita OLTRE il termine del 31 luglio 2020, continuano ad applicarsi le regole ordinarie e possono continuare a circolare fino alla data indicata nella prenotazione rilasciata dagli Uffici provinciali della Motorizzazione

NB – Il caso di un veicolo avente revisione già scaduta e per il quale era stata registrata una prenotazione di visita ENTRO il termine del 31 luglio 2020, ricade nella casistica enunciata al punto 2, e quindi beneficia della proroga di circolazione fino al 31 ottobre 2020

ATTENZIONE – Abbiamo segnalazione di sanzioni elevate per revisione scaduta prima del 01-01-2020, in questo modo la proroga verrebbe riconosciuta solo ai veicoli con scadenza della revisione da gennaio a luglio 2020, o a quelli con scadenza precedente a condizione che abbiano già prenotato visita di revisione e che questa fosse/sia prevista da gennaio a luglio 2020.

COMMENTO – A nostro avviso si tratta di una interpretazione discutibile, sicuramente da dover contestare in sede di ricorso, perchè (sebbene illogico) è pacifico che la norma fissa SOLO un termine di scadenza ma NON un inizio. Di fatto, quindi, NON esclude nessun veicolo dalla proroga concessa. Per farlo, avrebbe dovuto specificare una data, antecedentemente alla quale, con revisione scaduta, non si sarebbe potuto godere del diritto di circolazione.

Sappiamo bene che è del tutto illogico rimettere in circolazione un veicolo con la revisione scaduta magari anni prima dell’emergenza sanitaria che ha dettato la ratio della norma, ma purtroppo non si può discutere su quello che si sarebbe dovuto scrivere, quanto più su quello che è stato scritto e che è la regola da rispettare.

Prenotare o Ri-Prenotare la Revisione

Dato l’obbligo di sottoporre a revisione il rimorchio porta barca SOLO presso gli uffici locali della Motorizzazione Civile (NON quindi presso le autofficine convenzionate), e visti i tempi previsti dalle lunghe liste d’attesa, la prenotazione di visita andrà effettuata ENTRO il termine del 31 ottobre 2020, pena la perdita del diritto di continuare a circolare.

Se avevate già fatto una prenotazione di visita, di fatto annullata dalle misure di lockdown, dovrete ricontattare l’ufficio competente per farvi assegnare una nuova data.

Attenzione alle Telecamere

Fino a quando permangono i divieti di spostarsi senza giustificato motivo, il problema non si pone, ma quando sarà possibile tornare alla normalità è possibile che si verifichi qualche fastidioso corto circuito normativo.

Sulle reti stradali, soprattutto quelle cittadine, sono stati da tempo installati complessi sistemi di telecamere che sono di recente stati implementati anche per rilevare se il veicolo sia o meno in regola con la revisione periodica. Si spera che i sistemi vengano opportunamente aggiornati, ma non è improbabile vedersi arrivare a casa qualche contestazione.

Fortunatamente, nel caso del rilevamento mediante telecamera, NON arriverà il verbale a casa, ma la richiesta di presentarsi presso le autorità locali per dimostrare, documenti alla mano, se il veicolo sia o meno in regola con la revisione periodica. Insomma al massimo potrebbe costarci qualche ora, ma l’equivoco dovrebbe potersi risolvere celermente.

In caso di Incidente

La questione potrebbe essere decisamente più rognosa in caso di incidente, questo perchè le assicurazioni valutano la conformità del veicolo alla circolazione stradale e, almeno per il passato, hanno dimostrato di non accettare nulla di diverso dal documento in regola.

Se è ormai appurato che, in caso di incidente, praticamente mai il giudice considera di un qualche rilievo il “permesso” di circolazione che viene rilasciato dalla Motorizzazione Civile in attesa della data di visita (che, salvo pochi casi, si tratta più di consuetudine che non di regola ufficiale), in questo caso ci potrebbe essere un elemento a favore del cittadino.

In questo caso infatti, l‘autorizzazione alla circolazione viene impartita direttamente dallo Stato mediante un decreto legge (e lo stesso era stato stabilito nel 2018 per quanto riguarda la circolazione dei rimorchi con prenotazione di visita già registrata), ossia un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, e che deve essere convertito in legge entro 60gg pena decadenza di tutti i suoi effetti.

Quindi che l’assicurazione possa fare opposizione è possibile, improbabile è invece che un giudice possa darle ragione, ignorando la normativa vigente.

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