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Approvate le Ridotte Sanzioni anche alla Pesca Sportiva: Cosa Cambia?

| 29 Maggio 2019

Il 15 maggio, il Senato della Repubblica Italiana ha definitivamente approvato, e quindi convertito in legge dello Stato, il DL 29 marzo 2019, n. 27, recante “disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto”. Le nuove norme sono valide a partire dal 29 maggio 2019.

Per chi non se lo ricordasse, è quel decreto legge all’interno del quale era stata dirottata tutta la parte normativa orientata ad ottenere una sensibile diminuzione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni in materia di pesca (anche sportiva), contenute nella legge 154/2016.

Nel silenzio pressoché totale delle maggiori associazioni della pesca sportiva, l’unica voce di forte dissenso è stata quella della LAV (Lega Anti Vivisezione). Una critica, però, arrivata fuori tempo massimo, visto che il comunicato di quella che è considerata la più potente lobby italiana è arrivato solo il 13 maggio, cioè il giorno precedente la prevista votazione, poi slittata al 15.

Che cosa Prevede la Nuova Legge

La sostanza del Capo IV-bis (Misure a Sostegno del Settore Ittico) è tutta nella modifica dell’art. 11 comma 1 della legge 154/2016, con il quale si opera una corposa riduzione di quasi tutte le sanzioni amministrative principali attualmente vigenti. I tagli previsti sono sostanzialmente di due tipi:

1 – Si dimezza la forbice dell’importo che passa dagli originari 2.000/12.000 euro (con pagamento in misura ridotta fissato a 4.000 euro) ai nuovi 1.000/6.000 euro (con pagamento in misura ridotta fissato a 2.000 euro).

2 – Si riduce l’aumento di sanzione per le infrazioni aventi ad oggetto il Tonno Rosso (Thunnus thynnus) e/o il Pesce Spada (Xiphias gladius), dal 100% a un terzo.

Cosa Cambia DAVVERO per i Pescatori Sportivi

La pesca dilettantistica soggiace al rispetto sia delle norme generali sulla pesca (imposte dalla legge 4/2012 e successive integrazioni), quindi valide anche per i professionisti, sia di quelle specifiche (imposte dal dpr 1639/68) che regolamentano espressamente la pesca sportiva, tanto di superficie quanto subacquea.

La Normativa “Particolare”

La nuova normativa NON HA MODIFICATO i seguenti commi dell’articolo 11 della 154/2016 che interessavano i pescatori dilettanti, A ECCEZIONE della parte che istituiva il raddoppio nel caso in cui la violazione avesse a oggetto Tonno Rosso e Pesce Spada:

comma 10 lettera a, secondo cui: “È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque: a) viola le norme vigenti relative all’esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea.”

comma 11, secondo cui: [omissis]…nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro…[omissis]

RIASSUMENDO

Per tutte le violazioni degli articoli contenuti nel Capo III sezione III e nel Capo IV del dpr 1639/68, oltreché per il superamento del limite dei 5kg, LE SANZIONI RESTANO INVARIATE. Solo quando hanno a oggetto il Tonno Rosso o il Pesce Spada, non ci sarà più il raddoppio della sanzione, ma “solo” l’incremento di un terzo.

La Normativa “Comune”

Ci sono, tuttavia, delle parti della normativa comune che interessano anche il pescatore sportivo/ricreativo, comportando anche per lui una notevole riduzione della sanzione. Concettualmente tutte le norme specifiche riservate alla pesca sportiva, sono da considerare prevalenti rispetto a quelle di tenore generale, tuttavia molto è lasciato alla discrezionalità di controllori e giudici. Per ogni norma faremo un esempio, descrivendo se necessario possibili differenze interpretative.

Passano quindi dai vecchi 2000/12000 euro, agli attuali 1000/6000 le sanzioni per le seguenti infrazioni:

b) pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti

c) detenere, trasportare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti

ESEMPIO: è il caso in cui si venga sorpresi a pescare in zone vietate o a detenere pesci la cui pesca è vietata il quel periodo dell’anno, come avviene per tonno rosso e pesce spada.

ATTENZIONE: nel caso della pesca dilettantistica, la maggior parte delle “zone vietate” sono identificate da norme particolari come il dpr 1639/68, le ordinanze delle locali CP o decreti e regolamenti istitutivi delle Aree Marine Protette; e la loro violazione è punita da articoli specifici. Questa norma generale potrebbe venire applicata nel caso delle Zone di Tutela Biologica (ZTB) o di particolari aree di ripopolamento come il “Mammellone” tra Italia e Tunisia.

Analogo discorso deve essere fatto per i “tempi vietati”. Pescare di notte è un tempo vietato per il pescatore subacqueo sportivo, tuttavia trattandosi di una pratica proibita dall’art. 129 del dpr 1639/68, andrà punita applicando la sanzione specifica per la violazione delle norme sulla pesca sportiva. Per questo motivo, i “tempi vietati” citati in questa norma generale sono da ritenersi riferiti ai periodi di chiusura della pesca a Tonno Rosso, Pesce Spada, Aragoste e Astici (NB il pescasub non può MAI prelevare nè Spada nè Crostacei) ed eventuali provvedimenti di fermo biologico estesi anche alla pratica della pesca sportiva.

Difficile però che allo sportivo si possa contestare la “pesca in tempi vietati” in quanto può avvalersi della tecnica del Catch & Release, l’infrazione quindi si concretizzerebbe solo nel momento in cui il pesce venisse effettivamente trattenuto a bordo.

d) pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi

ESEMPIO: potremmo ricadere sempre nel caso del Tonno Rosso e del Pesce Spada. Potenzialmente, anche se non specificato dalla norma, anche in quello della pesca di Aragoste e Astici che è sottoposta ogni anno a fermo biologico dal 1° gennaio al 30 Aprile.

g) pescare direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura, senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito

ESEMPIO: potrebbe essere il caso della pesca del tonno rosso e/o del pesce spada, all’interno del periodo consentito dalla legge MA senza essere titolari della prescritta licenza, oppure dopo che l’autorità ha promulgato il decreto di stop della pesca per raggiunto limite del contingente annuale fissato.

ATTENZIONE: Nel caso di entrambi i commi (d/g), il condizionale è d’obbligo perchè citano genericamente l’azione del “pescare” senza più fare distinzione tra questa e i successivi detenzione e trasporto. È improbabile che al pescatore sportivo si possa contestare di stare effettuando una pesca esclusiva, ricordando ancora che il rilascio della preda (laddove permesso) impedisce il concretizzarsi del comportamento illecito.

h) pescare con attrezzi o strumenti vietati dalle normative europea e nazionale o non espressamente permessi

i) detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare il prodotto di tale pesca

ESEMPIO: potrebbe essere il caso in cui si venga sorpresi a detenere in barca, a pescare o a trasportare il pescato catturato con  strumenti vietati per tutti, come l’esplosivo o composti velenosi quali il solfato di rame.

ATTENZIONE: Se un pescatore sportivo/ricreativo utilizza uno strumento non ricompreso nell’elenco all’art. 138 del dpr 1639/68, incorre invece nella sanzione prevista dalla 154/2016 richiamata ad inizio articolo (comma 10 lettera a).

Resta il dubbio se questa sanzione vada applicata per qualsiasi strumento non elencato (quindi anche quelli vietati per tutti) oppure se in caso di strumenti considerati illegali si possa passare alla sanzione prevista per la violazione dei commi h e i. È una di quelle situazioni in cui la discrezionalità di controllori e giudici potrebbe giocare un ruolo determinante.

p) violare gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dalle acque mediterranee

ESEMPIO: è il caso in cui non si abbia ottemperato alle procedure previste dalla normativa per lo sbarco di un Tonno Rosso o un Pesce Spada, magari non dichiarando il pesce prima di entrare in porto o sbarcandolo in uno scalo non previsto nell’elenco nazionale dei porti autorizzati.

NB – Dai commi citati è stato sempre eliminato il riferimento alla commercializzazione poiché il pescatore sportivo/ricreativo che venda il pescato, incorre sempre nella violazione dall’art. 6 comma 3 della legge 4/2012, rischiando una sanzione da 4.000 a 12.000 euro (art. 11 comma 9 legge 154/2016).

Decidono Controllori e Giudici

I tanti condizionali che abbiamo dovuto usare dipendono dal fatto che, l’interpretazione e l’applicazione delle normative sulla pesca, sono tutt’altro che univoche e lineari; e il fatto che professionisti e sportivi siano soggetti ad alcune delle stesse regole non fa che aumentare la confusione. Se aggiungiamo che negli anni abbiamo visto delle sentenze assolutamente creative, il quadro di incertezza del diritto è completo.

Per il pescatore sportivo-ricreativo la differenza tra l’applicazione di una norma “generale” e quella “specifica” può significare il raddoppio della sanzione (1000 euro il pagamento in misura ridotta per le sanzioni “specifiche” a fronte di 2000 per quelle “generali”). Certo, prima di questo riassetto il rischio era quello di pagare fino a 4000 euro, ed è per noi un piccolo guadagno, ma resta il fatto che si tratta di una conseguenza del tutto collaterale del provvedimento.

Non bisogna infatti dimenticare che questa modifica è stata voluta e cucita su misura addosso alla pesca professionale, tutte quelle che sono le ricadute sulla pesca sportiva sono solamente conseguenze non volute o inevitabili per non incorrere nelle pregiudiziali di incostituzionalità.

In casi come questi la giurisprudenza dovrebbe essere fatta con i ricorsi ma molto spesso, sia per ignoranza che soprattutto per evitare verbali più salati, (il ricorso infatti impedisce di usufruire del pagamento in misura ridotta) più spesso di quanto non si creda, si sceglie di pagare per chiudere subito la questione.

Ma allora a Cosa Servono le Sanzioni?

Atteso che per gli sportivo/ricreativi cambia quasi nulla, mentre per i professionisti si apre un nuovo corso all’insegna della depenalizzazione, è lecito somandarsi a cosa dovrebbero davvero servire le sanzioni. Dovrebbero scoraggiare le pratiche illegali ma quando si parla di pesca professionale i concetti cambiano molto.

È difficile infatti capire se esista e cosa sia la pesca illegale alla luce di un provvedimento che disinnesca o riduce sensibilmente l’effetto deterrenza delle sanzioni, declassandole a semplice costo di esercizio dell’attività professionale. Eh si, perchè se non si mettessero in atto certi comportamenti il problema non dovrebbe porsi, mentre invece così si sancisce il fatto che la pesca illegale non può non essere praticata, e quindi va resa economicamente sostenibile.

Notiamo che il provvedimento (almeno per la parte pesca) ha goduto di un appoggio assolutamente trasversale, persino da parte di quello stesso Partito Democratico che le sanzioni della legge 154/2016 aveva riscritto e di cui andava fiero.

Pochissime le voci critiche, tra le quali riportiamo l’intervento fatto dalla senatrice Loredana De Petris (Gruppo Misto – Liberi e Uguali) alla vigilia della votazione finale che, aldilà dell’appartenenza politica di ognuno, riflette le perplessità di una grande fetta di pescatori sportivo-ricreativi:

Signor Presidente, l’emendamento 11-ter.1 chiede di sopprimere alcune previsioni normative che francamente mi hanno davvero molto stupita e costernata. Come si fa, infatti, a prevedere la riduzione delle sanzioni per la pesca illegale, con tutto ciò che questo comporta?

In un momento in cui ognuno fa dichiarazioni, firma appelli e fa tweet per la difesa del mare e dell’ecosistema, con questo decreto-legge inserite una norma che va a diminuire in modo significativo le sanzioni alla pesca illegale, tra l’altro, con un grave danno per tutti coloro – la piccola pesca, i pescatori – che lavorano rispettando le norme e le regole.

Poiché in questo caso un ordine del giorno non basta perché stiamo parlando di sanzioni, quindi servono norme ben precise, chiedo ai colleghi di abrogare, attraverso questo emendamento, la riduzione delle sanzioni per la pesca illegale.

Questa volta parliamo di pesca, non di maiali né di cereali; è pesca.”

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