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Età minima, uso di fucile e coltello subacqueo

| 15 Maggio 2014 | 0 Comments

Le informazioni che seguono riguardano la sola pesca in apnea non professionale (sportiva e ricreativa). Prima di analizzare nel dettaglio divieti e limitazioni, è bene precisare che, in linea generale, la violazione delle regole stabilite dalla legge sulla pesca marittima e dal relativo regolamento è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro (art. 11 comma 4 Dlgs 4/2012). In virtù dell’articolo 16 della Legge 689/81 entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, è possibile pagare la sanzione in misura ridotta pari alla cifra più favorevole tra il il doppio del minimo e un terzo del massimo, che nel nostro caso sono 1000 euro.

Età minima per praticare la pesca subacquea

L’articolo 6 comma 5 del Dlgs 4/2012 consente la pesca con il fucile subacqueo o attrezzi similari unicamente ai maggiori di anni 16.

L’articolo 11 comma 4 lett. b) dello stesso Dlgs 4/0212 punisce con la sanzione amministrativa da 1000 a 3000 euro chiunque ceda “un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici, ovvero affidi un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso”.

Si pone il problema di interpretare le locuzioni “attrezzi similari” o “altro attrezzo simile” utilizzati nelle formulazioni normative: in assenza di altri riferimenti, è possibile ritenere che la norma possa ricomprendere nel divieto anche fiocine a mano dotate o meno di elastico (pole spear), ma restiamo nel campo delle ipotesi.

2014-03-16 08.16.31Fucile Subacqueo e coltello

L’art. 131 del Regolamento, intitolato “Limitazione di uso del fucile subacqueo”, recita: È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.

La norma chiarisce come l’uso di alcuni appassionati di trasportare i fucili carichi sul gommone o di appoggiare i fucili carichi sopra la plancetta durante gli spostamenti sia, oltre che pericoloso, proibito dalla legge e passibile di sanzione amministrativa da 1000 a 3000 euro.

La legge non considera “arma” in senso proprio né il fucile né il coltello da pesca, che sono attrezzi da pesca, ma la loro carica offensiva li assoggetta alla disciplina prevista per i corpi atti ad offendere di cui all’art. 4 della Legge 18 aprile 1975 n° 110, che prevede la possibilità di porto solo in presenza di giustificato motivo. Se non avremo problemi a giustificare il porto del fucile e del coltello da sub mentre andiamo a pesca con tutto il resto dell’attrezzatura, potremmo avere problemi nel caso in cui il trasporto del fucile o del coltello non appaiano giustificabili. E’ quindi necessario togliere questi strumenti dal bagagliaio della propria auto al rientro dalla pescata e non portarseli dietro in situazioni in cui sarebbe difficile giustificarne la presenza, come ad esempio andando a fare shopping o, peggio ancora, andando a sciare.

Sommario Manuale normative pesca sub

1. Introduzione

2. Riferimenti Normativi e Classificazione dei tipi di pesca  

3. Obblighi e divieti del pescasub amatoriale: età minima, uso di fucile e coltello subacqueo

Prossima pubblicazione: Divieto di pesca con apparecchi ausiliari di respirazione

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