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Il Tribunale Federale FIPSAS Dispone il Non Luogo a Procedere per Salvatore Roccaforte

| 19 Aprile 2019

Nel luglio dello scorso anno abbiamo pubblicato un articolo per rendere conto di un fatto di cronaca riportato dalla stampa locale, e inusualmente anche dal sito della FIPSAS, secondo la quale un noto agonista sarebbe stato colto “in flagranza” all’interno della zona MA di tutela integrale del Parco de La Maddalena “mentre era intento in attività di pesca subacquea incurante dei divieti“. L’articolo della stampa locale, peraltro, riferiva che il controllo effettuato era conseguenza di un pedinamento durato varie settimane e che, nonostante il pescatore in questione fosse “molto accorto”, alla fine gli agenti della Forestale erano riusciti a coglierlo sul fatto. Durante il controllo, furono rinvenute “due esemplari di specie ittiche protette“, poi sequestrate insieme a una decina di fucili subacquei.

A distanza di 9 mesi, è stata ufficialmente resa nota sul sito federale la sentenza della giustizia sportiva, di cui riportiamo integralmente il testo qui di seguito, con cui il tribunale federale FIPSAS ha disposto il non luogo a procedere per Salvatore Roccaforte per quei fatti, confermando quindi che le iniziali S.R. riportate sull’articolo de La Nuova Sardegna erano riferite a lui.

Il provvedimento del tribunale federale dispone il non luogo a procedere per “per mancanza di elementi che consentano di poter qualificare la condotta come sussistente e, dunque, come contraria alle disposizioni federali vigenti“. Tra gli elementi alla base del provvedimento figurano:

a) l’accoglimento dell’appello contro il sequestro da parte del tribunale del riesame;

b) la “proditoria” (termine sembra evocare la mala fede dei verbalizzanti, posto che “proditorio” significa “di, da traditore, fatto a tradimento”)  “mancanza di elementi che consentano di poter qualificare la condotta come sussistente”, in particolare la mancanza degli elementi che avrebbero permesso di  “evincere il punto esatto ove il Roccaforte abbia pescato la cernia e la corvina rinvenute sulla barca”.

Posto che la giustizia sportiva è cosa diversa e distinta da quella penale, e che il procedimento penale – la cui esistenza è confermata dal testo del provvedimento del tribunale federale – deve ancora fare il suo corso – a nulla rilevando, ai fini del giudizio finale,  l’accoglimento dell’istanza di revoca del sequestro accolta dal tribunale del riesame – non si capisce che differenza faccia l’esatta collocazione spaziale della cattura della cernia o della corvina, assunto che la legge quadro prevede il divieto non solo di uccisione, ma anche di introduzione di ogni strumento di cattura all’interno dell’area sottoposta a tutela.

Forse per la giustizia sportiva federale sarebbe stato più semplice attendere l’esito del giudizio penale, che si dice avviato verso un’archiviazione in tempi brevi, e prenderne atto, adottando i provvedimenti conseguenti, ma questa è solo la nostra opinione.

Apnea Magazine sostiene da sempre la legalità e il principio di non colpevolezza, in virtù del quale si è innocenti fino a prova contraria. Qualora la giustizia ordinaria procedesse con un’archiviazione o una sentenza di assoluzione, che ovviamente siamo ben disponibili a pubblicare integralmente come in questo caso, ci auguriamo che la FIPSAS si costituisca parte civile nel processo per diffamazione che quasi certamente Salvatore Roccaforte intenterebbe nei confronti de La Nuova Sardegna, visto il tenore dell’articolo, oltreche dei controllori se veramente ci fossero i presupposti per ritenere che la redazione del verbale sia stata volutamente omissiva.

Da parte nostra sospendiamo ogni giudizio, limitandoci a riportare i fatti come di consueto.

Quanto al reintegro dell’atleta nel Club Azzurro 2018-2019, non si tratta di una procedura automatica come da più parti auspicato. Sono diversi infatti i casi nei quali alteti sottoposti a procedimento federale poi conclusisi con un nulla di fatto, non sono stati “risarciti” delle perdite causate dalle sospensioni cautelari o da altri provvedimenti disciplinari transitori. Aspettiamo quindi di vedere come la dirigenza del settore deciderà di affrontare la questione, atteso che comunque tra poco più di 2 mesi sarà stilato un nuovo club per la stagione 2019-2020 e che le convocazioni per l’europeo 2019 (che sarà una gara a nuoto) sono già state ufficializzate da tempo.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Provv.to 4/2019
composto dagli Avvocati Eliana Furlan, Gabriele Corona e Gerardo Di Ruocco quest’ultimo quale relatore in ordine al presente procedimento,

PREMESSO CHE

A. in data 17 luglio 2018 perveniva presso la Procura Federale la nota protocollo 5631/CA/fs da parte del Settore Tecnico Attività Subacquee e Nuoto Pinnato mediante la quale veniva segnalata la circostanza, riportata sul quotidiano “La Nuova Sardegna” pubblicato il 7 luglio precedente, di una violazione riscontrata dalla competente Guardia Forestale Regionale nei confronti di un noto atleta di pesca sportiva – nello specifico un divieto di accesso e conseguentemente di pesca nella Zona protetta del Parco Naturalistico della Maddalena;

B. il detto articolo non riportava il nominativo del responsabile della violazione, limitandosi ad indicarne alcune caratteristiche soggettive, di talché, considerata la gravità della violazione, il Settore Tecnico Federale di competenza invitava la Procura Federale a svolgere tutti i necessari accertamenti al fine di verificare l’eventuale responsabilità di soggetti iscritti alla Federazione: nello specifico la notizia riportata sul detto quotidiano attribuiva al soggetto interessato, oltre che la presenza in zona protetta, anche la cattura di specie protette;

C. per effetto di quanto sopra, il Procuratore Federale, dopo articolata attività di indagine per verificare l’identità del soggetto sottoposto a procedimento penale, conseguente alla rilevata violazione, in data 9 novembre 2018, poneva in essere le rituali comunicazioni per l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti del tesserato Salvatore Roccaforte;

D. successivamente l’Avvocato Nataly Maria Maiocchi depositava una memoria difensiva a mezzo della quale contestava gli addebiti elevati al proprio assistito, avvalorato dalla produzione del provvedimento di dissequestro da parte del Tribunale del Riesame di Sassari rispetto ai provvedimenti cautelari precedentemente adottati dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania; peraltro, il difensore del Roccaforte si rendeva disponibile all’audizione personale del proprio assistito;

E. in data 3o gennaio 2019 il Procuratore Federale disponeva, senza peraltro procedere alla richiesta audizione del soggetto interessato, alla richiesta di rinvio a giudizio disciplinare;

F. con provvedimento del 4 febbraio 2019 il Tribunale Federale fissava l’udienza dibattimentale per il giorno 11 marzo 2019, nel corso della quale il P.F. integrava la

G. contestazione rilevando come da ulteriori indagini, sembrerebbe che giovedì 5/7/18, il sig. Roccaforte fosse a pesca nonostante il permesso rilasciato dal Comune della Maddalena consenta attività di stazionamento e pesca nei soli giorni di venerdì, sabato, domenica e nei giorni di festività nazionali”;

H. Il Tribunale, all’esito della detta integrazione, concedeva termine alla difesa per il deposito di memorie difensive e fissava nuova udienza per il giorno 09/04/19;

I. alla detta udienza il P.F. reiterava le conclusioni già formulate con l’atto di deferimento, mentre i difensori del tesserato Roccaforte Salvatore, Avv.ti Roberto D’Amico e Antonio Morelli, formulavano le proprie conclusioni, così come trascritte nel verbale d’udienza, insistendo per il non luogo a procedere nei confronti del proprio assistito.

RITENUTO CHE

1- le argomentazioni offerte in valutazione dai difensori di fiducia del tesserato sottoposto a procedimento disciplinare, appaiono ampiamente condivisibili;

2- il verbale redatto dagli agenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, in data 06/07/18, il quale dovrebbe costituire la prova regina su cui fondare la responsabilità disciplinare del Roccaforte, appare proditoriamente privo di quei caratteri di certezza ed univocità tali da consentire, oltre ogni ragionevole dubbio, un provvedimento sanzionatorio nei confronti del medesimo Roccaforte;

3- invero, nel detto verbale non è dato evincere il punto esatto ove il Roccaforte abbia pescato la cernia e la corvina rinvenute sulla barca, posto che per stessa ammissione dei verbalizzanti “non è stato possibile battere il punto preciso nell’immediatezza in quanto si doveva proseguire il pedinamento” e che “il gommone proseguiva la sua rotta verso est, attraversando l’intera area MA e fermandosi nei pressi di una secca, vicino agli scogli degli isolotti “Mortoriotto””, così avvalorando l’incertezza del punto esatto, e dunque, dell’area – protetta o non – in cui quelle specie ittiche siano state pescate;

4- peraltro, come evidenziato dalla difesa del Roccaforte, l’oggettiva difficoltà di individuare l’esatto punto di navigazione è notoriamente accresciuta dalla totale assenza di punti di riferimento in quella zona di mare (boe o elementi di segnalazione);

5- significativo al riguardo, appare anche il provvedimento del Tribunale del Riesame di Sassari, che, annullando il disposto sequestro delle attrezzature e del pescato, sottolinea l’assenza di chiari elementi di colpevolezza a carico del Roccaforte, soprattutto in ordine alla cattura delle prede, che non è possibile ricondurre in maniera sistematica all’area protetta.

Tanto premesso e ritenuto,

VISTI

l’articolo 3 R.G.S. per quanto concerne la violazione contestata;
l’articolo 68 R.G.S. per quanto concerne il procedimento innanzi al Tribunale Federale

DISPONE

il non luogo a procedere nei confronti del tesserato Salvatore ROCCAFORTE per mancanza di elementi che consentano di poter qualificare la condotta come sussistente e, dunque, come contraria alle disposizioni federali vigenti.

AVVERTE

le Parti che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso alla Corte Federale d’Appello secondo le modalità stabilite dall’articolo 70.2 del vigente Regolamento di Giustizia Sportiva, nel termine di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito federale.

MANDA

alla Segretaria Organi di Giustizia di dare comunicazione del presente provvedimento al tesserato Salvatore Roccaforte, alla Procura Federale ed agli Organi Federali centrali e periferici competenti.

Roma, 09 aprile 2019

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