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Concorso Per Le Vacanze


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Dimenticavo: per l'espressione di un limite di cattura in "pezzi":

 

- come ci regoliamo con quelle specie come la triglia?

- quanti pezzi sarebbe il caso di introdurre?

 

Personalmente ritengo che 5 pesci possano essere sufficienti ad assicurare divertimento, ma non avrei nulla da ridire su 8 o 10.

Oggi con 5 Kg è possibile catturare 20 saraghi di 250 grammi.....

Però... come sarebbe visto un carniere di 5 ricciole da 10 Kg ciascuna? Il limite in pezzi non dovrebbe essere integrato con altri meccanismi (es: 5 prede di cui solo una può superare i 5 Kg di peso?)

 

Joefox

 

 

Se il discorso "pesca in apnea" può essere svincolato dal discorso "pesca di superficie" per quanto riguarda limiti etc, tenderei a fregarmene delle triglie, anche se ne vado pazzo e quando posso le prendo sempre, e limiterei il numero massimo di prede a 6 o 8. I pesci che possono far sballare il conto per quanto riguarda i chili rispetto ad un ipotetico consumo privato sono pochi, Cernie, Dentici e Ricciole. Magari basta limitare ad uno o due esemplari al giorno queste specie, come avviene già per le cernie. Poi se capita una volta nella vita di fare il Grande Slam, beh, è una cosa talmente improbabile, che è come vincere al Totocalcio. Visto che tranne pochi, quasi nessuno va a pescare tutti i giorni, il fortunato si congelerà i pesci e li consumerà con la famiglia e/o gli amici nell'arco di qualche mese, senza mettere per questo in ginocchio la pesca professionale. Nella peggiore delle ipotesi, basta limitare il prelievo ad un massimo di due esemplarri di pesci appartenenti indipendentemente ad una di queste tre specie. Una cernia ed un dentice, due dentici, un dentice ed una ricciola.....Credo sia più difendibile il prelievo di pochi pesci adulti e riprodotti, rispetto ai 25 saraghi da 200 gr. che i llimite a 5kg rende oggi legale. Certo i cannisti non ne sarebbero felici, nel caso il limite dovesse essere lo stesso per noi e loro.

 

Fabrizio D'Agnano

Totemsub Srl

Roma

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Miglior contributo in questa discussione

Ciao Calaluna,

 

i commenti sui disegni di legge Cavallaro e Cavallaro bis non hanno ragione d'essere ripetuti in questa sede, in quanto quei disegni di legge sono da ritenersi superati -come ampiamente previsto- dal D.lgs 153/2004.

 

Dato che ormai lo spazio d'azione è limitato al regolamento, è evidente che ha senso parlare di proposte suscettibili di trovare accoglimento con uno strumento di livello inferiore a quello della legge.

 

Cmq nonostante gli spunti sicuramente positivi, ritengo quel documento non scevro da imperfezioni anche notevoli e sicuramente utopico nell'attuale scenario politico.

 

Joefox

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ecco le mie idee...

 

 

Art 1:Definizione del pescatore subacqueo;

1a)Viene definito pescatore subacqueo colui che si cimenta nella cattura di pesci e molluschi cefalopodi, in apnea e con l'ausilio di armi a propulsione meccanica(molla ,aria ed elastici).

L'età del pescatore deve essere di 16 anni.

Il pescatore non può servirsi di:

 

-mezzi di respirazione;

-fonti luminose;

-ami ,lenze e simili.

-mezzi di propulsione(acquascooter)

 

Art 2:Catture;

 

2a)Il pescatore subacqueo può catturare il peso complessivo massimo di 7 kilogrammi al giorno esclusa una preda di peso maggiore.In caso di una prima preda maggiore a 7 kg l'attività pescatoria verrà sospesa immediatamente.

 

2b)Non possono essere catturate particolari specie durante i periodi di riproduzione.

 

2c)Ogni cattura dovrà essere privata della coda (anche all'uscita dall'acqua) per prevenire la vendita del pescato.

 

2d)Al pescatore è concesso un solo crostaceo al giorno di qualsiasi peso.

 

Art 3:Distanze;

 

3a)il pescatore deve mantenersi a:

 

-100 metri dai segnali di reti, palamiti o altri strumenti fissi di cattura professionali;

-500 mt da imbocchi portuali;

-150 mt da spiagge frequentate dai bagnanti;

-20 mt da spiaggie non frequentate dai bagnanti;

-dalle scogliere a picco il pescatore può mantenere la distanza che preferisce.

 

3b)In caso che il pescatore sia dotato di barca d'appoggio, quest'ultima deve essere ancorata.Non è necessario un barcaiolo.

 

3c) il pescatore non si deve allontanare per più di 50 mt dalla verticale del pallone segna-sub.

 

Art 4:Segnalazioni;

 

4a)il pescatore deve essere obbligatoriamente dotato di un pallone segnasub corredato di relativa bandierina rossa con banda obliqua bianca di dimensione 15x20cm.

 

4b)al pescatore non deve mancare un segnalatore acustico (fischietto o altro)

 

4c)se il sub è dotato di barca d'appoggio deve issare a proravia la bandierina di segnalazione e non allontanarsi dal natante per più di 50 mt,se all'imbarcazione è legato un ulteriore segnale il pescatore non può allontanarci a più di 100 mt dalla verticale dell'imbarcazione.

 

Art 5:Permesso;

 

5a)il pescatore deve essere dotato di regolamentare permesso di pesca (di costo contenuto e ottenibile dai 16 anni in poi).

 

Art 6:Luoghi e orari;

 

-il pescatore può pescare ove meglio crede senza infrangere l'art. 3.

-il pescatore può pescare dalle prime ,alle ultime luci del giorno.

 

 

 

Credo che ciò sia un pò tutto quello che è stato detto e non.

ciao! :bye:

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Nessun commento sul disegno di legge del 2003,ho postato il link?

Mi sembra quantomeno obsoleta..e non in linea con l'attuale etica del pescatore in Apnea,non mi piace per la terminologia che usa,per i 5 kg ,per la pesca estesa ai quattordicenni e per altre amenità...

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Mi sembra buona la proposta di Nuccio anche se io opterei per la distinzione netta tra pescatore sportivo e pescatore in apnea. Andare ad intaccare e/o proporre regole o regolamenti per quelli che pescano con la “canna”, è controproducente e quindi meglio staccarsi completamente.

 

Valuterei attentamente l’opportunità di staccasi dalla FIPAS per passare ad altro organo che possa rappresentarci nelle varie commissioni (fermi biologici, individuazioni zone da adibire a parchi altro), ma questa, mi rendo conto personalmente, che è un’altra “storia” … siamo pochissimi e quindi!

 

Opterei per l’abolizione della fiocina (sia tre o cinque punte) e di qualsiasi fonte luminosa, norme già applicate da altri paesi.

 

Non so decidere sull’utilizzo o meno dello “scooter subacqueo” (non né sono possessore) ma penso che se utilizzato per gli spostamenti sia giusto dare la possibilità a chi non possiede gommoni o barca.

 

Per il pescato, continuerei ad applicare l’attuale norma applicando una postilla che se tra il pescato vi è un pesce superiore ai cinque chili quello va tenuto fuori dal peso totale (non siamo ipocriti, se uno a quattro chili di pesce in cavetto e si trova una ricciola di dieci chili davanti la “fucila” e non butta certo l’altro pesce che ha in cintura!!!

 

Sono per la riapertura immediata delle zone “C” delle aree protette. Sono contrario al fermo biologico cosi come oggi viene imposto dall’autorità. E’ si giusto, difendere le specie in fase di riproduzione, e quindi opterei per un fermo biologico “selettivo” (vds proposta Totemsub).

 

Per gli orari consentiti e le distanze, credo, per me, che la migliore proposta sia quella di Totemsub. Per quanto concerne invece la segnalazione del pescatore in apnea, credo che le autorità (Capitaneria di Porto) devono intervenire sull’abilità di chi rilascia le patenti nautiche a dare il giusto significato di quella bandierina a chi prende la patente nautica!!!

 

PS non sono un agonista e quindi non voglio entrare nel merito punto Ma per le gare di Pescasub, come la mettiamo!!! Quelle sono un vero cavallo di t***a per screditarci, ma lo ripeto, non sono un agonista e quindi e giusto che altri diano suggerimenti per le regole da adottare.

 

Questo è solo il mio pensiero :bye:

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1. (Definizione di pescatore sportivo in apnea).

Pescatore sportivo in apnea è colui che effettua l'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in mare senza alcuno scopo di lucro.

Il pescatore sportivo in apnea può usufruire dei seguenti strumenti di cattura:

-mani

-raffio

-torcia

-fiocina a mano

-coltello

-fucile subacqueo utilizzabile solo dai maggiori di anni 16

 

2. (Esercizio della pesca sportiva in apnea).

Nella sua attività, il pescatore sportivo non può avvalersi di:

-apparecchi ausiliari di respirazione

-sistemi di propulsione durante l’attività di pesca

-attrezzi di cattura diversi da quelli precedentemente menzionati.

 

3. (Limitazioni temporali alla pesca sportiva in apnea).

La pesca sportiva in apnea è praticabile tutti i giorni dell'anno, da un’ora prima dell’alba a un’ora dopo il tramonto.

 

4. (Limitazioni spaziali alla pesca sportiva in apnea).

Il pescatore sportivo in apnea non può praticare:

-a meno di 200 mt. dall'imboccatura dei porti.

-a meno di 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti.

-a meno di 100 metri dagli impianti di itticoltura.

-a meno di 100 metri dai segnali di reti, palamiti o altri strumenti fissi o mobili di cattura professionali

-a meno di 50 metri dal bagnante immerso, anche parzialmente, nell’elemento liquido; in tal caso dovrà scaricare immediatamente l’eventuale fucile subacqueo che si trovi in posizione di armamento e riporlo in prossimità del dipositivo di segnalazione.

.-in tutti quei luoghi nei quali sussiste il divieto di balneazione e/o di immersione per diversi motivi.

 

5.(Limiti di cattura del pescatore sportivo in apnea).

Il pescatore in apnea deve attenersi alle misure fissate dal legislatore e può catturare fino ad un massimo di dieci esemplari con le seguenti limitazioni:

- Non oltre un esemplare di cernia.

- Non oltre un crostaceo al giorno.

- Non oltre 50 esemplari di ricci al giorno.

Ai pescatori sportivi in apnea è vietata la raccolta di coralli e molluschi esclusi quelli cefalopodi.

 

6.(Obblighi di segnalazione per il pescatore sportivo in apnea).

Ogni pescatore sportivo in apnea deve segnalarsi tramite un pannello rigido rosso con banda diagonale bianca di misura non inferiore a 40 x 30 centimetri che deve svettare ad almeno 70 centimetri dalla linea di galleggiamento posizionato sopra un tubo di colore bianco con diametro interno non inferiore a centimetri 5.

Il pescatore sportivo in apnea deve operare nel raggio di 50 metri da tale segnale.

Nel caso si rechi nel luogo di pesca con una imbarcazione deve porre un secondo segnale con le stesse caratteristiche indicate al comma 1 il quale deve svettare almeno 70 cm oltre il punto più alto del mezzo nautico.

 

7.(Tutela del pescatore sportivo in apnea)

E’ fatto divieto alle unità con e senza motore di avvicinarsi ad una distanza inferiore a mt. 100 da un segnale galleggiante o posizionato sopra l’imbarcazione che individua la presenza di un pescatore sportivo in apnea.

 

 

 

Vorrei ricordare che il mio è solo un possibile tentativo di sostituzione agli articoli dell’attuale regolamento del quale non ne ho seguito la cronologicità….

Logicamente ho preso spunto da Uccio, Totemsub e Joefox….

Non scrivo volutamente di tesserino, sanzioni, pescatore professionale in apnea, gestione amp, misure legali ecc…il discorso diventerebbe troppo ampio e richiederebbe troppo tempo che ora non ho…

 

Più lo leggo e più trovo errori (ho scritto tra una fetta di panettun e un digestivo…) ; ma in linea di massima è quello che vorrei….

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1. (Definizione di pescatore sportivo in apnea).

Pescatore sportivo in apnea è colui che effettua l'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in mare senza alcuno scopo di lucro.

Il pescatore sportivo in apnea può usufruire dei seguenti strumenti di cattura:

-mani

-raffio

-torcia

-fiocina a mano

-coltello

-fucile subacqueo utilizzabile solo dai maggiori di anni 16

Ripropongo il quesito di Giorgio:

è corretto assimilare pescatori e raccoglitori e quindi assoggettarli agli stessi obblighi,

o sarebbe il caso di separare nettamente le due categorie???

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Io sì, per questo sono certo che vadano cambiate. Permettimi di dubitare che tu, a dispetto della sicurezza ostentata, ne sappia la metà della metà di quel che ne sappiamo io e quelli che hanno aderito all'iniziativa "giocosa ma non troppo".

 

Joefox

 

Scusa ma ero uscito a vedere le condiziioni del mare per fare un uscita domani.

Forse mi sono spiegato male!

 

Le norme attuali se pur in contrasto tra loro in qualche ( vari) punti, non sono così penalizzanti nei nostri confronti, salvo a mio avviso i famosi 500 mt che non hanno senso, così come le sanzioni a volte assurde.

Ben vengano dei chiarimenti, anche con circolari ministeriali e quant'altro ma normare di nuovo il tutto e soprattutto pretendere, in funzione delle nuove norme dei soldi per un licenza di pesca sportiva. questo proprio non mi và.

 

E poi chi si assumerebbe il compito di definire e richiedere nuove norme e rilasciare tesserini e licenze?

 

Lo stato? Le Regioni? Le Provincie? delle federazioni ?

Non è meglio lasciare tutto come si trova magari chiarendo quello che deve essre chiarito.

 

Ci troveremo a non potere più fare un uscita perche ci siamo dimenticati di pagare la licenza, o la quota associativa all'ente che la rilascia che poi prentenderà una visita medica, che scadrà, un atto notorio che scadrà, un certificato giudiziario da rinnovare annualmente per portare un arma, un porto d'arma subacquea ecc.ecc. ecc. e tutte le solite puttanate burocratiche tanto care alla nosta amata patria

Se è questo che si vuole, a me non va bene.

 

P.S.

Le norme a cui mi riferivo sono queste:

L. 963/1965

D.P.R. 02.10.1968 n°1639

DM 249/87

DM 10/4/97

D.L.G.S. 153/ 04

 

Ciao.

Modificato da stilet
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Ripropongo il quesito di Giorgio:

è corretto assimilare pescatori e raccoglitori e quindi assoggettarli agli stessi obblighi,

o sarebbe il caso di separare nettamente le due categorie???

 

Non ho idea se sia tecnicamente possibile, ma chiamerei pescatore in apnea colui che attua il prelievo con il corpo prevalentemente immerso, pescatore di superficie colui che attua il prelievo con il corpo prevalentemente all'asciutto. Il "tellinaro" e gli attrezzi per il prelievo dell'arenicola, ad esempio, non essendo annoverati tra gli strumenti di pesca del pescatore in apnea, rendono l'omino che trascina l'attrezzo con l'acqua al petto cosa diversa. Alla fine, poi, quello che fa la differenza è la maschera, l'unico strumento davvero indispensabile, senza il quale la pesca in apnea non potrebbe esistere.

Ciao

Fabrizio D'Agnano

Totemsub Srl

Roma

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Non ho idea se sia tecnicamente possibile, ma chiamerei pescatore in apnea colui che  attua il prelievo con il corpo prevalentemente immerso, pescatore di superficie colui che attua il prelievo con il corpo prevalentemente all'asciutto. Il "tellinaro" e gli attrezzi per il prelievo dell'arenicola, ad esempio, non essendo annoverati tra gli strumenti di pesca del pescatore in apnea, rendono l'omino che trascina l'attrezzo con l'acqua al petto cosa diversa. Alla fine, poi, quello che fa la differenza è la maschera, l'unico strumento davvero indispensabile, senza il quale la pesca in apnea non potrebbe esistere.

Ciao

Fabrizio D'Agnano

Totemsub Srl

Roma

 

Si ma non ho capito qual'è il problema (non mi riferisco a Fabrizio) cioè, ma uno che va a mare, ammesso e non concesso che ci vada con maschera boccaglio e tutto quel che vuoi, ma a mani nude, che c'entra con la pesca??

Ma che impatto (sia in termini ittiologici che quantitativi) può avere un soggetto del genere??

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Forse anche questi punti potrebbero contenere delle idee valide da sviluppare.

 

1)Limitare il prelievo in funzione del numero di prede e non sul peso.

 

2)Limitare la cattura di alcune specie ad un numero ben preciso oltre il quale non si può andare e che naturalmente va stabilito in base al grado di difficoltà della cattura , ad esempio catturare cinque saraghi non sarà difficile come catturare cinque dentici .

 

3)Porre molta attenzione al peso minimo delle prede concedendo un piccolo margine di errore a sole due prede, considerando che ci sono anche i principianti e anche loro devono imparare a catturare e a valutare le dimensioni.

 

4)Elevare il peso minimo delle prede in generale, in questo modo si eviterà di vedere centinaia di pescetti impazziti che trasmettono il terrore anche alle prede di maggiore dimensioni e soprattutto che ci siano pescatori che facciano collane dove il peso medio delle prede che le compongono sia spesso inferiore a ciò che prevede la legge .

 

5)Stabilire comunque un peso massimo giornaliero che può indubbiamente essere aumentato rispetto a quello attuale anche in modo consistente a patto che le prede che costituiscono il carniere siano rappresentate da pesci di specie differenti e che non venga superato il numero massimo di pesci stabilito per ogni specie.

 

6)Limitare l’uso di armi corte e con fiocina in quei mesi dove alcune specie si concentrano per scopi riproduttivi negli anfratti più angusti e dove con un arma più lunga sarebbero più difficile da insidiare o i tempi per riarmare il fucile sarebbero più lunghi.

Un saluto ,

Roberto Tiveron

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Non ho idea se sia tecnicamente possibile, ma chiamerei pescatore in apnea colui che  attua il prelievo con il corpo prevalentemente immerso, pescatore di superficie colui che attua il prelievo con il corpo prevalentemente all'asciutto. Il "tellinaro" e gli attrezzi per il prelievo dell'arenicola, ad esempio, non essendo annoverati tra gli strumenti di pesca del pescatore in apnea, rendono l'omino che trascina l'attrezzo con l'acqua al petto cosa diversa. Alla fine, poi, quello che fa la differenza è la maschera, l'unico strumento davvero indispensabile, senza il quale la pesca in apnea non potrebbe esistere.

Ciao

Fabrizio D'Agnano

Totemsub Srl

Roma

 

Si ma non ho capito qual'è il problema (non mi riferisco a Fabrizio) cioè, ma uno che va a mare, ammesso e non concesso che ci vada con maschera boccaglio e tutto quel che vuoi, ma a mani nude, che c'entra con la pesca??

Ma che impatto (sia in termini ittiologici che quantitativi) può avere un soggetto del genere??

Siamo sicuri che non sia meglio considerare "pescatore subacqueo" (pardòn, in apnea) solo chi pesca per mezzo di un fucile, e quindi separarlo da chi preleva qualcosa con le mani piuttosto che con la fiocina, il raffio o il coltello???

 

Chi conosce bene le norme del nostro sport sà quanto siano suscettibili di interpretazioni, talvolta davvero esilaranti, ma molto problematiche specie se ad avanzarle è un tutore dell'ordine.

 

Non differenziando le categorie arriveremmo al paradosso (per modo di dire visto che ho letto diversi pareri convinti della correttezza di questo assunto) che il bagnante munito di maschera e boccaglio che raccoglie una conchiglia a 50 mt dalla battigia possa essere multato sicuramente per:

 

- violazione della distanza minima

- mancata segnalazione

 

Sarebbe giustamente un assurdo, ma non contateci troppo, un ricorso si può sempre vincere ma già farlo è una grande scocciatura.

 

Io credo che sarebbe meglio differenziare le categorie in base agli strumenti utilizzati, darebbe meno adito a classificazioni assolutamente arbitrarie. ;) Un regolamento quanto più chiaro possibile, che non necessiti di ricostruzioni e non dia adito ad interpretazioni cavillose potrebbe davvero essere di aiuto per tutti.

 

:bye:

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Mi sono permesso anche io di scrivere 2 righe...

 

 

Statuto italiano dell’attività venatoria amatoriale

Pesca in apnea

Art.1

La pesca in apnea è un’attività sportiva venatoria regolarmente riconosciuta dello Stato italiano. Ogni cittadino è libero di praticarla nei modi previsti dallo statuto che ne regola l’attività.

Art.2

Per la pratica della Pesca in apnea occorre avere un minimo di 16 anni di età. L’uso del fucile subacqueo e di tutti gli altri attrezzi da pesca è completamente sotto la responsabilità dell’utenza.

Per l’attività nelle acque marittime è necessario munirsi di apposita licenza versando un contributo annuale pari a € 35,00. Sarà competenza di eventuali organi ed ordinamenti regionali istituire un eventuale ed ulteriore permesso giornaliero e/o settimanale per certe zone di pesca ad ordinamento speciale. Anche per lo svolgimento di altre attività venatorie marittime è previsto suddetto ordinamento.

 

Art.3

La pratica della pesca in apnea è vietata dal tramonto del sole fino al sorgere di quest’ultimo.

 

Art.4

Al pescatore amatoriale è tassativamente vietata la vendita del pescato.

Art.5

E’ vietata la pratica della Pesca in apnea con uso di autorespiratori.

 

Art.6

E’ fatto obbligo caricare e scaricare il fucile subacqueo, sia esso ad aria o ad elastici, solamente ed esclusivamente in acqua.

 

Art. 7

Per un pescatore in apnea è fatto obbligo segnalare la propria presenza con un’apposita bandierina rossa con una striscia trasversale bianca. Il pescatore non dovrà mai allontanarsi più di 50 mt. da essa.

 

Art.8

La pesca in apnea è vietata come tutte le attività di carattere ludico e venatorio nelle Aree marine protette di categoria A.

 

Art.9

La quantità massima di pescato giornaliero è fissata per i 5 kg di peso complessivo più un’eventuale preda di peso superiore.

 

Art.10

Il pescatore in apnea può utilizzare i seguenti strumenti per attuare il prelievo:

- Fucile subacqueo

- Fiocina a mano

- Coltello

- Mani

- Raffio

E’ tassativamente vietato l’utilizzo di mezzi dannosi per l’ambiente e l’ecosistema marino, compresa la “trainetta” volta unicamente al facilitare la cattura finale della preda e pertanto considerata comportamento anti sportivo.

 

Art.11

Divieto di pratica della Pesca in apnea entro i confini portuali ed a meno di 500 mt. da essi.

Divieto della Pesca in apnea a meno di 200 mt dalle spiagge frequentate da bagnanti.

Divieto della Pesca in apnea a meno di 100 mt. da palamiti, reti o oltre attività professionali segnalate.

 

Art.12

Il pescatore in apnea può catturare pesci, crostacei, molluschi bivalvi e cefalopodi nei sensi dell’articolo 9 e nel rispetto delle misure minime nazionali.

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Siamo sicuri che non sia meglio considerare "pescatore subacqueo" (pardòn, in apnea) solo chi pesca per mezzo di un fucile, e quindi separarlo da chi preleva qualcosa con le mani piuttosto che con la fiocina, il raffio o il coltello???

 

Chi conosce bene le norme del nostro sport sà quanto siano suscettibili di interpretazioni, talvolta davvero esilaranti, ma molto problematiche specie se ad avanzarle è un tutore dell'ordine.

 

Non differenziando le categorie arriveremmo al paradosso (per modo di dire visto che ho letto diversi pareri convinti della correttezza di questo assunto) che il bagnante munito di maschera e boccaglio che raccoglie una conchiglia a 50 mt dalla battigia possa essere multato sicuramente per:

 

- violazione della distanza minima

- mancata segnalazione

 

Sarebbe giustamente un assurdo, ma non contateci troppo, un ricorso si può sempre vincere ma già farlo è una grande scocciatura.

 

Io credo che sarebbe meglio differenziare le categorie in base agli strumenti utilizzati, darebbe meno adito a classificazioni assolutamente arbitrarie. ;) Un regolamento quanto più chiaro possibile, che non necessiti di ricostruzioni e non dia adito ad interpretazioni cavillose potrebbe davvero essere di aiuto per tutti.

 

:bye:

 

ok perfetto, stesso ragionamento mio solo fatto al contrario, è proprio per evitare confusione che vuoi chiarirlo!! ;)

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[Per l’attività nelle acque marittime è necessario munirsi di apposita licenza versando un contributo annuale pari a € 35,00.

 

 

Scusa, ma vorrei tanto sapere perchè si dovrebbe pagare €.35. ?

 

Per il consumo dell'acqua?

Modificato da stilet
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