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Ma La Legge Cosa Dice?


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Ragazzi la settimana scorsa mi trovavo in un topic nel quale veniva ricordato ad un 15enne che la legge proibisce la pesca in apnea ai minori anni 16.

Purtroppo non riesco a ritrovareil topic giusto e cosi ne ho aperto uno nuovo.

Il fatto è che invece ho trovato una notizia completamente diversa; Dechatlon nel suo catalogo relativo alla pesca subacquea dice che tale limite non esiste più.

 

allego giffetta per maggiore chiarezza

 

chi sà spiegarci qualcosa?

Ciao e graziepost-7620-1127466736_thumb.jpg

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:eek:  :eek:  :eek:

L'ultima riga dice inoltre che il ministero della Sanità non consente di gareggiare dopo i 45 anni

:eek:  :eek:  :eek:

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Già, vaglielo a dire a Roberto... (Palazzo) per citarne uno che conosco di persona.

 

Per i 18 anni non ho al momento sotto mano disposizioni riguardanti il mare, comunque per i laghi le Province di Brescia, Bergamo e Verona impongono i 18 anni come limite d'età per l'uso del fucile subacqueo, altro che abrograzione.

Modificato da emanuelcin
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Mi sà che abbiano fatto un pò di casino !

 

Hanno forse loro ("Decathlon"), che sono un gruppo francese, mischiato la normativa vigente in italia con quella francese che peraltro io non conosco ??????

 

Sarebbe carino sapere cosa dice la legge Francese così, facendo norma x norma x 3,14 troviamo l'area del casino che hanno fatto :blink:

 

:bye:

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Forse si è fatta confusione con il seguente disegno di legge (riporto addirittura il link, invece che cirare solo il punto saliente, in quanto ho trovato la sua lettura estremamente interessante: distanze eliminate o quasi, possibilità di catturare 1 crostaceo, eccetera).

Modificato da emanuelcin
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Allora,

 

la faccenda merita un approfondimento, perché non è chiara. Devo verificare il testo coordinato della 963/65.

 

E' vero che l'articolo 10 del DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2004, n.153 Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima, abroga espressamente l'articolo 18 della L 963/65, che recita(va):

 

ARTICOLO 18

Pesca subacquea

 

La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.

 

Il regolamento stabilisce le cautele e le modalità da osservarsi nella detenzione ed uso del fucile subacqueo o attrezzi similari.

 

Ma la punizione di questa condotta sta, nel testo che ho sotto mano, all'articolo 24, che non è stato toccato.

 

 

Giorgio

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Allora,

 

finisco di spulciare due D.leg che sono intervenuti sulla 963/65, cmq secondo il testo coordinato della 963/65 che ho trovato l'articolo 24 è diventato 26 ma la zuppa non cambia: abrogato il 18 (una svista?) ma non il 26, almeno non dal D.leg 153/04.

 

26. (Sanzioni amministrative). 1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dal precedente articolo 15, lettere a) e B) é punito con sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni. 2. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi. 3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire milione a lire sei milioni chi viola le norme del regolamento per l’esercizio della pesca sportiva e subacquea. 4. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici: alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso. 5. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione duecentomila, salvo che il fatto non costituisca reato chiunque non consente o impedisce l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23.

 

Per ora ci andrei cauto.

 

Giorgio

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GIANFRA mi ha anticipato ... un po' di tempo fa' segnalai la stessa cosa promettendo di mettere degli "scatti" del volantino , foto fatte l'altro giorno e che allego . Tra l'altro questi volantini sono doppi , dentro la vetrinetta dei fucili e pure fuori in bella vista.

Io ho pensato ,che visto che il negozio e' di origine francese , si siano limitati a tradurre paro-paro l'opuscolo francese .... bho!

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:huh:

queste leggi non chiare che abrogano qualcosa e lasciano in vigore altro mi lascia assolutamente perlesso!

l'art. 26 parla di sanzioni per chi affida o cede fucili sub. a minori di 16 anni ma questo non significa che chi ha meno di 16 anni non possa utilizzare un proprio fucile sub. C'è qualcosa che vieta la vendita di un fucile sub. ad un minore di 16 anni? :huh:

Non ci capisco niente!

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Forse si è fatta confusione con il seguente disegno di legge (riporto addirittura il link, invece che cirare solo il punto saliente, in quanto ho trovato la sua lettura estremamente interessante: distanze eliminate o quasi, possibilità di catturare 1 crostaceo, eccetera).

anche questi punti mi sembrano interessanti:

 

Il disegno di legge si propone pertanto:

[...]

c) di intervenire in particolare sull’urgente tematica sopra indicata dei pericoli che corrono i pescatori subacquei, per il transito irresponsabile a distanza troppo breve di natanti;

        d) di inibire la pesca subacquea nelle aree protette di parchi marini, ma al tempo stesso di garantire la certezza del diritto mediante la chiara individuazione di dette aree e l’equiparazione con le altre forme di prelievo sportivo;

[...]

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