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Faccio un semplice copia ed incolla da altro forum:

 

RISPONDE CAPO 1° CL.NP.SANDRO VILLANI CAPO SEZIONE PESCA DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI OLBIA.

 

SALVE XXXXX

LE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO LA PESCA SUBACQUEA SPORTIVA E/O PROFESSIONALE SONO INSERITE NEL DPR 1639 DEL 02/10/1968 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE SULLA PESCA SUBACQUEA N°963 DEL 1965 ED ESATTAMENTE NEGLI ARTICOLI 128-128 BIS-128 TER-129-130-131.NON VI SONO DISPOSIZIONI REGIONALI CHE REGOLAMENTINO L'USO DELLA TORCIA PER LA PESCA SUBACQUEA E PERTANTO CI SI AVVALE DELLA NORMA NAZIONALE.

IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 129 CITA:

-L'ESERCIZIO DELLA PESCA SUBACQUEA E' VIETATO:

A) A DISTANZA INFERIORE A 500 MT DALLE SPIAGGE FREQUENTATE DA

BAGNANTI

B) A DISTANZA INFERIORE A 100 MT DAGLI IMPIANTI FISSI DA PESCA

E DALLE RETI DA POSTA

C) A DISTANZA INFERIORE A 100 METRI DALLE NAVI ANCORATE FUORI

DAI PORTI

D) IN ZONE DI MARE DI REGOLARE TRANSITO DI NAVI PER L'USCITA

E L'ENTRATA NEI PORTI ED ANCORAGGI,DETERMINATE DAL CAPO

DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

E) DAL TRAMONTO AL SORGERE DEL SOLE

 

PERTANTO L'USO DELLA TORCIA E' VIETATO NEL PERIODO IN CUI E' VIETATO PESCARE OVVEROSIA DAL TRAMONTO AL SORGERE DEL SOLE

PER ULTERIORI CHIARIMENTI POTRAI RIVOLGERTI DIRETTAMENTE C/O L'UFFICIO PESCA DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI OLBIA NEI GIORNI DI LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI E VENERDI DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 E NEL POMERIGGIO DEL MARTEDI DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 16.00 OPPURE TELEFONERE ALLO 0789/21243

 

 

Mariano che dici? Può essere vero?

Ciao Luca.

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Ospite Mariano Satta

Il divieto della torcia in Sardegna risale ai primi anni 80 quanto la regione decise di applicare la stessa normativa delle Francia instaurando il divieto di pesca subacquea con l'ausilio di apparati di respirazione. La legge applicata comprendeva la norma del divieto della pesca con fonti d'illuminazione anche diurna.

 

OGGI:

la legge risulta irreperibile ma il divieto presentato nell'80 non è mai stato revocato.

 

ALLORA:

se facciamo fede alla legge applicata nell'80 dalla Regione Autonoma Sarda il divieto è vigente...se facciamo fede a quanto riporta la Guardia Costiera la torcia può essere usata.

 

L'espertissimo e rispettabilissimo MAURO MELONI qua nel forum confermò anche Lui l'esistenza del decreto, il fatto che lo abbiano perso crea questa situazione d'imbarazzo. Fabrizio D'Agnano stesso riporta del divieto in Sardegna. Personalmente ricordo perfettamente che la legge alla quale fece riferimento la Regione Autonoma risultava analoga e copiata dalla legge Francese.

 

 

Mauro Inviato il: Feb 20 2003, 06:55 PM

 

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Iscritto il: 17-September 02

 

 

 

La torcia in Sardegna NON si può usare. La Regione Sarda, essendo a statuto speciale può legiferare in materia di pesca. Fù la prima infatti che alla fine degli anni '70 vietò la pesca subacquea con gli autorespiratori sulla falsariga della legge francese e sempre copiando i cugini d'oltralpe vietò le fonti luminose anche di giorno. Per quanto riguarda i regolamenti delle gare questi sono autorizzati dal competente assessorato regionale e possono contenere elementi in deroga alla normativa corrente. Non si spiegherebbe altrimenti la possibilità di catturare in gara più di 5 kg. di pesci. Saluti a tutti.

 

--------------------

Mauro Meloni

 

____________________________________________________________

Come già scritto in passato:

essere smentiti può fare solo piacere...ma se la legge viene fuori anche La Guardia Costiera rischia una magra figura, la Sardegna è l'ultima delle regioni Autonome e le leggi le applica da se, le leggi Nazionali non sono una prova certa.

 

IL DUBBIO esiste, al momento " le smentite non hanno alcun valore" qualora venga fuori la normativa del divieto..

 

Mariano Satta

 

p.s. Fui fermato dalla Guardia Costiera nell'isolotto di Figarolo, ero in compagnia di Marco Pisello, il disegnatore del Master America. Durante il fermo mi suggerirono di andare a pescare a Molara..."A MOLARA" gli gridai in faccia.

 

Molara è zona B della AMP di Tavolara, chi era a bordo non sapeva che la Pesca in Apnea NON E' la pesca sportiva...sono due cose differenti. Se davo retta a loro ??? a voi la sentenza.

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La Capitaneria di Oristano mi ha confermato l'esistenza della norma, ma mi ha suggerito di scaricarla dal "sito".... e non l'ho trovata.

 

La Capitaneria di Aghero, invece, mi ha detto che a loro risulta la norma di una legge regionale, ma hanno diffioltà a trovarla. Però mi ha anche detto che siccome si è appena aperto un contenzioso (= multone a un pescasub), mi faranno sapere in settimana prossima.

 

Nel frattempo, ognuno faccia quel che creda.

 

Giorgio

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Il problema stà nel fatto che la norma risale al 1979-80 e quindi on line non si trova. I BURAS più "antichi" reperibili sul sito della Regione Sarda sono quelli del 1997. Inoltre non si tratta di una legge ( le leggi si trovano on line ) ma di un decreto ( allora Assesorato Agricoltura e Pesca ). Per risolvere questo problema bisogna effettuare una ricerca sul cartaceo. In tutti i Comuni sardi si raccoglie il BURAS.

A tutti i sardi di buona volontà (e disponibilità di tempo). Andate in Comune e cercate. Dal 1979 in poi. Saluti.

 

P.S. BURAS = Bollettino Ufficiale Regione Autonoma della Sardegna

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Buongiorno a tutti !!!

Volevo solo dare il mio contributo per quanto riguarda il quesito in questione. :angry:

Purtroppo devo confermare il divieto dell'uso della torcia in Sardegna in qunto è ancora in vigore il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27/10/1976 n. 298 . Vi allego copia sigh !!

Ciao da Paolo.

D.P.G.Reg. SARDEGNA 27-10-1976, n. 298

 

Deroga temporanea alle norme contenute nella Sezione III del Capo III e nel Capo IV del Titolo terzo del D.P.R. 2.10.1968, n. 1639, concernenti la pesca subacquea e la pesca sportiva - Disciplina regionale.

 

(B.U.R. 26-04-1977, n. 16)

Preambolo

[Articolo unico]

le norme contenute nella sezione III del Capo III e del Capo IV del Titolo IIII del D.P.R. 2.10.1968, n. 1639, non si applicano in Sardegna, per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Pertanto le corrispondenti materie sono disciplinate dalle seguenti norme.

 

 

CAPO I

 

Pesca subacquea

 

Art. 1

L'esercizio della pesca subacquea è vietato a chiunque:

 

1) a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia frequentata da bagnanti;

 

2) a distanza inferiore a 50 metri dalle opere portuali esterne o dai segnalamenti marittimi;

 

3) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;

 

4) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;

 

5) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;

 

6) con l'uso di apparecchi ausiliari autonomi o no di respirazione, fatta eccezione per il boccaglio o respiratore di superficie;

 

7) con l'uso di sorgenti luminose di qualunque tipo;

 

8) nel periodo di tempo compreso tra un'ora dopo il tramonto ed un'ora prima della levata del sole.

 

 

Art. 2

 

Il pescatore subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il pescatore è accompagnato da un natante-appoggio, la bandiera deve essere collocata sul natante.

 

Il pescatore subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del natante-appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.(NB:Modificato!!)

 

 

 

Art. 3

 

È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.

 

Art. 4

 

L'uso delle apparecchiature ausiliari autonome o no di respirazione è inoltre vietato, anche senza l'uso di attrezzi, per la cattura e raccolta di tutte le specie marine di interesse economico.

 

Art. 5

 

È vietato, sotto qualsiasi forma, il commercio dei prodotti derivanti dall'esercizio della pesca sportiva o dilettantistica.

 

CAPO II

 

Pesca sportiva

 

Art. 6

 

La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente capo; per quanto non espressamente previsto, si osservano le altre disposizioni sulla disciplina della pesca, in quanto applicabili.

 

Art. 7

 

Gli attrezzi individuali consentiti per la pesca sportiva sono:

 

1) rete da raccolta: guadino o coppo con maglia di lato non inferiore a cm. 1;

 

2) lenza a canna con o senza mulinello, lenze morte, bolentini, lenze per cefalopodi;

 

3) lenze a traino;

 

4) altri strumenti e apparecchi: natelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina o arpione a mano, gancio.

 

Art. 8

 

Gli attrezzi non individuali per la pesca sportiva sono i palamiti o parangali fissi o derivanti, da superficie e da fondo, con non più di 100 ami ciascuno.

 

Art. 9

 

L'uso degli attrezzi individuali e non individuali per la pesca sportiva è subordinato alle seguenti limitazioni:

 

1) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di 4 lenze a traino;

 

2) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due parangali.

 

 

 

Art. 10

 

L'uso degli attrezzi non individuali nelle acque territoriali della Sardegna è subordinato ad autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione regionale.

 

A tal fine l'Assessorato all'Agricoltura stabilisce annualmente, sentito il Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca, il numero delle autorizzazioni da rilasciare, avuto riguardo alla tutela delle risorse biologiche ed alla situazione della pesca professionale.

 

L'autorizzazione ha validità di 12 mesi.

 

Gli attrezzi non individuali possono essere usati e tenuti a bordo purché sull'imbarcazione vi siano almeno 3 persone munite di regolare autorizzazione.

 

 

Art. 11 (NB:Modificato!!)

 

Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità complessiva superiore a 10 Kg. salvo le eccezioni previste nei commi seguenti.

 

Non può essere catturata giornalmente più di una cernia a qualunque specie appartenga.

 

È comunque vietata la cattura giornaliera di più di n. 3 esemplari di grandi specie migratrici.

 

 

Art. 12

 

Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo le navi destinate a scopo di diporto.

 

Art. 13

 

Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva salve le competenze e le attribuzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza sono subordinate all'approvazione dell'Amministrazione regionale; a tal fine viene emanata apposita ordinanza, nella quale sono approvati il programma e la disciplina delle manifestazioni e delle gare e sono stabilite norme atte ad assicurarne il regolare svolgimento.

 

Le limitazioni del presente capo non si applicano ai partecipanti alle manifestazioni sportive approvate dalla Amministrazione regionale.

 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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Ospite Mariano Satta

DUEMILAMILIARDI DI GRAZIE dell'onesto contributo.

 

Ero sicuro che sarebbe stata solo una questione di tempo per fare chiarezza.

 

Che qualcuno usi il "copia e incolla" e spedica il testo "al mittente" che ha chiamato in causa e deriso A.M., Staff e collaboratori.

 

Mariano Satta

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Ospite Mariano Satta
Devo essermi perso qualcosa. :blink:

 

 

Luca

tranquillo, non Ti sei perso niente...e che tanti di noi hanno avuto modo di conoscere "fatti postati altrove dove ci deridevano apertamente con doppi sensi" prprio sul tema Torcia in Sardegna.

 

I muri parlano e noi tante volte "li ascoltiamo".

 

Mariano Satta

 

p.s. qualcuno di noi possiede anche una sfera magica

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Ospite Mariano Satta
Uhm,

 

grazie a Palomox,

 

ma.... questo decreto sembra avere una validità di soli cinque anni.... mi sfugge qualcosa?

 

 

Giorgio

 

 

Giorgio

************************************************************

"""le norme contenute nella sezione III del Capo III e del Capo IV del Titolo IIII del D.P.R. 2.10.1968, n. 1639, non si applicano in Sardegna, per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione. """"

************************************************************

Se non ho interpretato male le norme contenute nella sezione III sono diventate effettive dopo i cinque anni dalla pubblicazione...cioè effettive dal 1981.

(Andavano revocate certe licenze di pesca con l'ausilio delle bombole).

 

Andando a mente ho indicato i primi anni 80 come decreto operativo, non ricordo del divieto prima.

 

Aspetto eventuali smentite.

 

Mariano Satta

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No Mariano,

 

se l'unico atto è questo e non ci sono atti successivi che prolungano l'efficacia del provvedimento, la storia è chiara:

 

- la validità delle norme del regolamento è stata sospesa per 5 anni a partire dalla pubblicazione del decreto => dal 1976 al 1981

 

- nel periodo in cui il DPR 1639/68 è stato "sospeso", la materia è rimasta regolata dal decreto in oggetto

 

- alla scadenza dei 5 anni, o c'è stato qualche altro atto o il decreto ha esurito la sua funzione

 

Approfondirò... ma con calma: Eudi questo we e nozze il prossimo....

 

Giorgio

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