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Dpcm Covid-19: Regole Pesca Sportiva dal 1 Maggio al 31 Luglio

| 2 Maggio 2021

Il 22 Aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (entrata in vigore il 24 aprile) il nuovo Decreto Legge che stabilisce le misure in materia di contrasto all’epidemia di Covid-19 che saranno valide dal 1 Maggio al 31 Luglio prossimi.

Come di consueto, i riferimenti normativi possono essere rintracciati nel decreto appena pubblicato, in quelli a cui questo fa esplicito rimando, e nelle ordinanze che settimanalmente vengono firmate dal Ministro della Salute:

– Decreto Legge 1 Aprile 2021, n. 44
– Dpcm 2 Marzo 2021
– Decreto Legge 22 Aprile 2021 n. 52
– ORDINANZA del Ministero della Salute 22 Giugno 2021

Per quanto, con l’allentamento delle misure, le conseguenze sulla pesca sportiva siano marginali, vediamo che cosa sarà possibile fare e cosa no.

Le Zone Nazionali

Nulla cambia riguardo la suddivisione in fasce di colore, restano le solite 4 che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi (bianca, gialla, arancione e rossa), che saranno assegnate e rivalutate, con cadenza settimanale, sulla base dei parametri epidemiologici di ogni regione.

Le Zone Regionali e Comunali

Rimane invariata, sia per le regioni che per i comuni, la possibilità di istituire piccole zone nelle quali vigano delle misure maggiormente restrittive rispetto a quelle previste per il colore di assegnazione della regione. Generalmente di tratta sempre di livelli di restrizioni aggiuntivi rispetto alla regole per la zona arancione o rossa.

Divieto di Spostamento tra Regioni

Il totale divieto di circolazione tra regioni, se non per giustificato motivo, è stato parzialmente rivisto dal DL 22 aprile 2021 n. 52 (cosiddetto “Decreto Riaperture”). È di nuovo possibile spostarsi liberamente tra regioni gialle e bianche, mentre per spostarsi da o verso regioni in fascia arancione o rossa, sarà necessario (se non ci fossero motivi di salute, lavoro o necessità) farsi rilasciare un pass dalle autorità sanitarie, che si potrà avere SOLO SE in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1) esser già vaccinati con la seconda dose (validità 6 mesi)
2) aver fatto un tampone (antigenico o molecolare) con esito negativo nelle 48 ore precedenti (validità 48 ore)
3) di aver avuto il Covid da meno di sei mesi ed esserne guariti (validità 6 mesi)

Orario del Coprifuoco

Dal 19 maggio fino al 6 giugno rimane confermato, ma slitta dalle ore 23:00 alle ore 5:00
Dal 7 al 20 giugno, slitta dalle 24:00 alle 5:00 (NB abolito in zona bianca)
Dal 21 giugno viene abolito su tutto il territorio nazionale

Distribuzione delle Zone

Divisione in zone valida a partire dal 28/06/2021 alla luce delle ultime Ordinanze del Ministero della Salute e del DL 22 aprile 2021 n. 5

 

Conseguenze sulla Pesca Sportiva in ZONA BIANCA

In questo gruppo rientrano (a partire dal 28/06): Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Umbria, Veneto

In zona bianca, l’ordinanza del MInistero della Salute ha previsto che possa venire meno praticamente tutte le misure di restrizione alla mobilità, compreso il coprifuoco che è abolito. La pesca sportiva può quindi essere praticata liberamente, senza nemmeno più le restrizioni previste per le ore notturne.

Conseguenze sulla Pesca Sportiva in ZONA GIALLA

In questo gruppo rientrano (a partire dal 28/06): NESSUNA REGIONE

Il nuovo DL ha stabilito che:

“Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.”

La pratica della pesca sportiva torna quindi ad essere libera, non solo all’interno dei confini della propria regione di residenza, ma anche oltre, a condizione di rimanere sempre in territori appartenenti alla fascia gialla. Le uniche limitazioni tutt’ora in vigore restano le regole sul distanziamento personale e il rispetto dell’orario di coprifuoco.

Ricordiamo che, eventuali ordinanze locali che introducano misure più restrittive, sono da considerarsi prevalenti a meno di un intervento superiore e della conseguente sospensiva, ritiro o abrogazione.

Conseguenze sulla Pesca Sportiva in ZONA ARANCIONE

In questo gruppo rientrano (a partire dal 28/06): NESSUNA REGIONE

*– Regioni con micro zone arancioni o rosse

Vengono interamente riconfermate le disposizioni dei precedenti decreti e dpcm sugli spostamenti in zona arancione, con l’aggiunta dell’eccezione relativa al pass vaccinale, quando sarà effettivamente viogente, quindi:

1- l’attività di pesca sportiva (e l’attività sportiva in genere) è consentita solo all’interno dei confini del proprio comune di domicilio/abitazione/residenza, a meno che non sia materialmente impossibile praticarla, infatti (Capo IV art. 35 comma 2):

È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.”

2- I residenti nei comuni al di sotto dei 5000 abitanti, possono inoltre spostarsi fino a 30 km dai confini comunali (senza però andare nei capoluoghi), e possono quindi farlo anche per recarsi a pescare.

Chiarimenti sugli Spostamenti in ZONA ARANCIONE

L’annoso dibattito sulla liceità degli spostamenti fuori comune per recarsi a effettuare pesca sportiva, dovrebbe essere stato definitivamente superato dai chiarimenti forniti dalla stesso Governo, ovvero:

È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma.”, ed assolutamente incontestabile che l’indisponibilità di acque marittime, sia eventualità del tutto analoga alla indisponibilità di campi o impianti dedicati.

Con riferimento ai soli comuni con popolazione NON superiore ai 5000 abitanti, chiarisce inoltre che: “è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini.” tradotto:è consentito spostarsi entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma).

Se vi capitasse di imbattervi in qualche controllore eccessivamente ostinato, abbiamo scritto qualche consiglio su come contestare il verbale (CLICCA QUI per leggere).

Ricordiamo che, se vale sempre la raccomandazione per cui ordinanze locali maggiormente restrittive sono prevalenti sulle norme nazionali, in queste zone (soprattutto per gli spostamenti) potrebbe valere anche il contrario.

È capitato infatti che alcune regioni abbiano deliberato di consentire gli spostamenti finalizzati all’esercizio della pesca, con modalità meno restrittive di quanto previsto a livello nazionale. Talvolta i limiti sono stati estesi alla provincia e talvota alla regione.

Conseguenze sulla Pesca Sportiva in ZONA ROSSA

In questo gruppo rientrano (a partire dal 28/06): NESSUNA REGIONE, a questa si aggiungono zone provinciali o comunali che abbiamo raccolto al fondo dell’articolo.

A differenza di quanto accaduto con la zona arancione, la questione pesca sportiva in zona rossa continua ad essere confusa. Per quanto previsto dai precedenti decreti, sarebbe da considerarsi vietata, anche all’interno del proprio comune, ravvisiamo però che talvolta le autorità di controllo sono state di avviso differente.

Purtroppo non è possibile generalizzare, e quindi l‘unica raccomandazione che possiamo fare è quella di contattare le forze dell’ordine (tutte, non solo una!) e, nel caso riceviate informazioni discordanti, farvele inviare in forma scritta, magari inviando il vostro quesito via e-mail. La comunicazione scritta da un’autorità potrebbe essere un elemento determinante in sede ricorso, soprattutto per dimostrare di aver agito dopo essersi accuratamente informati e, nel caso, in dotti in errore.

Come già fatto per la zona arancione, abbiamo preparato due guide per contestare il verbale in zona rossa, dedicate rispettivamente ai pescatori amatoriali e agli agonisti:

Contestare il Verbale in Zona ROSSA – per Pescatori Amatoriali (CLICCA QUI)
Contestare il Verbale in Zona ROSSA – per Agonisti (CLICCA QUI)

Conseguenze sulla Pesca Sportiva per i Titolari di Pass Vaccinale

A partire dal 10 maggio, o comunque dall’effettiva entrata in vigore del pass vaccinale, i titolari dello stesso avranno libertà di spostamento pressochè totale sul territorio nazionale. Ne deriva che, ANCHE per svolgere attività sportiva, saranno esenti dalle limitazioni di spostamento previste per la regione o il comune di residenza, per tutta la validità del documento.

 

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