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Dal 4 Maggio si Torna a Pescare? Facciamo Chiarezza (In attesa del Testo Definitivo)

| 27 Aprile 2020


ATTENZIONE LEGGI GLI AGGIORNAMENTI A FONDO PAGINA, se cerchi informazioni sulle ordinanze delle regioni che hanno agito in deroga al DPCM autorizzando la pesca, clicca QUI e scorri gli aggiornamenti a partire dal 26 aprile.

Nella serata di ieri il premier Conte ha parlato per anticipare quelle che saranno le disposizioni per l’ormai famosa “fase 2”. Pochi minuti dopo la fine del discorso, è circolato anche il testo della bozza del DPCM e, come comprensibile, è successo il finimondo tra i pescatori. Migliaia di commenti sui social: “si può!”, “no, non è cambiato nulla!”. Cerchiamo di spiegare come stanno le cose, almeno alla luce di quel testo PROVVISORIO.

Che Cosa è la Pesca?

Un primo problema, alla base dell’interpretazione, è la definizione di pesca non professionale. Come deve essere considerata? Attività motoria? Attività sportiva? Altro?

Le definizioni non sempre sono così univoche e nette. Ad esempio l’attività motoria (o attività fisica) è definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come: “qualsiasi movimento corporeo prodotto dai muscoli scheletrici che richiede un dispendio energetico superiore a quello in condizioni di riposo”. Possiamo dire che sia un concetto medico/terapeutico che si lega alla necessità di combattere i danni all’organismo provocati da una vita eccessivamente sedentaria.

Allo stesso modo l’attività sportiva è definita su wikipedia come: “l’insieme di attività motorie che impegna – a livello agonistico oppure di esercizio – le capacità psicofisiche dell’atleta, che svolge una disciplina con finalità amatoriali oppure di professione“.

Con sfumature diverse, a seconda di come venga praticata, la pesca POTREBBE rientrare in entrambe le definizioni. Ma, se ci pensiamo bene, la pesca non professionale è definita anche come “ricreativa”; ovvero, secondo Treccani: “che serve a ricreare o ha lo scopo di ricreare, di dare sereno svago alla mente e allo spirito”. L’aggettivo “ricreativo” si è negli anni affiancato anche a livello legislativo, mentre nel passato si utilizzava solo la dicitura sportiva (ad esempio nel dpr 1639/68), ed è avvenuto proprio per distinguere due diverse dimensioni della pratica.

Pesca Ricreativa è senza dubbio una definizione calzante, oltre che il motivo per cui la pesca non professionale è ormai sempre più spesso definita anche come “attività ricreazionale”, e questo indipendentemente dall’impegno fisico che la tecnica richieda. Qualcuno obietterà che il cannista sovrappeso seduto sulla banchina e il pesca sub profondista che si tuffa a 40 metri, siano due universi agli antipodi (e forse non a torto) ma, a meno di arrivare a distinguere che certi tipi di pesca sono sport/attività motoria e altri no, bisogna fermarsi un passo prima e limitarsi a riconoscere che sono entrambi parte della grande famiglia dei pescatori non professionisti.

Inoltre non si può dimenticare che la pesca è un’attività finalizzata al prelievo ittico e che, per quanto nel parlare comune venga spesso definita “sportiva”, è molto più affine ad attività quali la caccia o la raccolta di funghi che certamente sport non sono, nonostante prevedano un certo impegno fisico. La pesca sportiva propriamente detta è solo una sua declinazione specifica.

A scanso di equivoci è opportuno anche specificare che la pesca subacquea, NON può nè essere assimilata al nuoto nè tantomeno alla balneazione, per quanto soggiaccia ad alcune comuni imposizioni (in presenza di divieto di balneazione, la pesca sub è vietata).

Questa interpretazione farà certamente storcere il naso a qualcuno, e in fondo è solo una di quelle possibili, ma per avere conferma della sua fondatezza basta fare un salto indietro e vedere qual è stato il percorso di interdizione della pesca durante questa emergenza sanitaria.

8 e 9 MARZO 2020, i Primi Due DPCM

All’indomani del decreto dell’8 marzo, vennero consentiti solo gli spostamenti per: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute”, e le cronache ci hanno dimostrato che le forze dell’ordine NON hanno mai considerato gli spostamenti ai fini di pesca come rientranti in quelli giustificabili.

Un oggetto del contendere fu che il decreto del 9 marzo prevedeva che: lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro”. La pesca, a giudizio di tanti rientrava, ma fu la stessa FIPSAS (il 12 marzo scorso), a scrivere nero su bianco che: Qualsiasi attività sportiva* o ricreazionale è quindi da ritenersi sospesa fino a nuove disposizioni del Governo”, così come era stato anche il direttore della FIOPS, l’avv. Francesco Ruscelli a chiarire, in un video, che: “la pesca ricreativa deve essere considerata NON un’attività motoria MA un’attività ricreazionale, NON legata ad un bisogno oggettivo dell’individuo”.

*da intendersi come agonistica o finalizzata all’agonismo.

Le Ordinanze delle Capitanerie e dei Sindaci

In contemporanea al comunicato FIPSAS, furono emesse anche le prime ordinanze delle locali capitanerie di porto che interdivano la pesca, la navigazione e tutte le attività sportive acquatiche (nuoto, SUP, surf, kitesurf, etc), poiché considerate attività non necessarie.

Seguite da quelle emanate dai sindaci di tanti centri rivieraschi che vietavano l’accesso a tutte le spiagge del Comune, passeggiate e terrazze prospicienti il mare.

Ordinanze emanate ben prima che le norme specificassero l’obbligo di fare attività fisica in prossimità del domicilio o entro il raggio dei 200 mt. Quindi alcune attività, anche ammesso che fossero da assimilare a quelle permesse dal decreto, furono comunque vietate, con provvedimenti appositi, o considerate tali.

20 e 25 MARZO, l’Ordinanza del Ministero della Salute e il Terzo DPCM

Arrivò poi l’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo, i cui contenuti vennero ribaditi da tutti i DPCM successivi, a sancire che: non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.”

1 Aprile, il Quarto DPCM

Arrivò lo stop definitivo anche agli allenamenti dei professionisti: sospese le sedute di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo”. Per quanto il mare non fosse da assimilare ad un impianto sportivo, la ratio della norma era comunque chiramente quella di uno stop totale e senza eccezioni.

Dopo il primo aprile, arrivò il DPCM del 10 aprile che si occupò solamente di prorogare tutte le prescrizioni normative dei decreti precedenti, fino al 3 di maggio.

Cosa Cambia dal 4 Maggio?

Relativamente agli spostamenti, la bozza del DPCM riporta che: “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti”. Viene quindi solo aggiunta, tra i motivi ritenuti validi per spostarsi dal proprio domicilio, la possibilità di fare visita ai congiunti.

Siamo nella stessa situazione dell’8 e 9 marzo, la pesca NON sembra un motivo valido per spostarsi. Oltretutto quando si parla di “spostamenti” si ricomprende tutto e in senso restrittivo, quindi la norma non introduce una libertà di spostamento a piedi o all’interno del territorio comunale, come da alcuni erroneamente inteso.


Quanto alle attività ricreative viene riproposto il divieto del 25 marzo: “non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”.

Anche qui, la situazione resta invariata, se la pesca è considerata un’attività ricreazionale, allora è oggetto di divieto di esercizio.

L’unica apertura riguarda: “le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali”.

Questo è l’unico allentamento concreto, per gli atleti di interesse (che nella pesca significa gli appartenenti al club azzurro delle varie specialità) si eliminano i divieti introdotti con il DPCM del 1° aprile e possono riprendere le sessioni di allenamento.

Da notare poi che molte delle ordinanze emanate da Capitanerie e Sindaci sono tutt’ora vigenti e, riguardo alle prime, prevalenti. Sarà quindi necessario che vengano revocate prima di poter tornare in mare.

In Conclusione

Atteso che stiamo discutendo di un testo provvisiorio, suscettibile di modifiche anche profonde, pare delinearsi lo scenario che avevamo tratteggiato qualche giorno fa, ovvero un allentamento delle restrizioni in senso inverso a come vennero introdotte da marzo in poi. Possiamo quindi ipotizzare che, se la curva epidemica non subirà particolari scossoni, si potrà ragionevolmente parlare di tornare a praticare la pesca ricreativa dalla metà di maggio.

AGGIORNAMENTO 2 MAGGIO

Nelle FAQ di chiarimento apparse oggi sul sito della Presidenza de Consiglio è stato fugato il dubbio sugli spostamenti per attività sportiva, che sono autorizzati anche con mezzi pubblici e privati. La nota dice:

“È consentito fare attività motoria o sportiva? L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti. È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti. Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.

Poichè il modello di autocertificazione attuale, non prevede questa eventualità di spostamento, è probabile che ne debba essere emanato uno nuovo o che debbano essere date ulteriori disposizioni su cosa scrivere.

Allo stato attuale quindi, resta solo da chiarire se la pesca sia da considerare SEMPRE attività sportiva, e la sua pratica sarebbe quindi motivo valido per spostarsi o, in caso contrario, quale sia la sua dimensione sportiva.

AGGIORNAMENTO 3 MAGGIO

Abbiamo deciso di fare un riepilogo generale della situazione, alla vigilia del tanto atteso ritorno in mare, che puoi leggere CLICCANDO QUI. Per forza di cose NON può ancora essere un chiarimento definitivo perchè ci sono ancora dele riserve che devono essere sciolte, speriamo quanto prima.

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