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Sanzioni Pesca: Ecco i Vizi Formali che Possono far Annullare il Verbale

| 13 Dicembre 2017 | 0 Comments

Ogni qualvolta la Guardia Costiera e, più recentemente, quella di Finanza, accertano un’infrazione in materia di pesca, sono tenute a rilasciare un verbale. Questo non è altro che un documento cartaceo su cui, per legge, devono essere riportati tutta una serie di elementi che, se assenti o inesatti, lo viziano dal punto di vista formale e, in alcuni casi, possono anche causare il suo annullamento.

verbalePossono essere considerati vizi formali: l’omessa o errata indicazione della data e dell’ora in cui è avvenuta l’infrazione, la mancata o lacunosa descrizione dell’illecito, l’errata o mancata indicazione dell’autorità competente per il ricorso, così come anche l’errata o omessa indicazione della norma violata, di quella sanzionatoria di riferimento e/o dell’importo da pagare. Tuttavia NON basta un vizio formale per ottenere l’annullamento del verbale e della sanzione, affinché questo succeda è necessario che esso comporti una oggettiva compromissione dei diritti del contravventore.

Prendiamo ad esempio il caso di un semplice errore materiale, come potrebbe essere quello di sbagliare ad indicare l’articolo o il comma di riferimento della norma violata. Il riferimento normativo è fondamentale per poter comprendere cosa ci è stato contestato e quindi per esercitare il nostro legittimo diritto di difesa, tuttavia se i fatti oggetto di contestazione sono stati accuratamente descritti, la mancanza può ritenersi compensata. Viceversa, se la descrizione dei fatti risulta assente o parziale, in maniera tale da non potersi effettivamente risalire a quale sia l’illecito accertato, ci sono ottime probabilità che il verbale venga annullato in sede di ricorso.

Alcuni dei vizi formali più gravi

Errata trascrizione delle generalità del soggetto

Qualora i dati riportati sul verbale non permettano una identificazione univoca della persona a cui viene mossa la contestazione, il verbale è nullo. Attenzione però: se sicuramente è da considerare vizio formale grave un errore nel nominativo del trasgressore, non lo è altrettanto sbagliare a riportare la sua data di nascita, se e solo se, il codice fiscale trascritto risulta invece corretto.

Errata indicazione di ora e luogo

Se il verbale riporta una data e un luogo non corretti è sicuramente passibile di annullamento, dovrà però essere dimostrato dal contravventore che tali riferimenti verbalizzati siano errati.

Infrazione non coerente con il luogo riportato

Se ad esempio, alle 6 di mattina di agosto, vi contestano di stare pescando a meno di 500 metri da una spiaggia frequentata da bagnanti (art. 129 dpr 1639/68), ma l’ordinanza di sicurezza balneare vigente vieta la pesca subacquea (secondo quanto previsto dal dpr prima richiamato) solo in orario di balneazione, fissato magari dalle 8 alle 20, sarà quasi certo ottenere lo stralcio della contestazione.

Mancanza delle dichiarazioni del trasgressore

Questo è un punto molto delicato perché se è vero che la Cassazione ha più volte ribadito che tra gli elementi che il verbale di contestazione deve inderogabilmente contenere – a pena di nullità – ci sono anche le eventuali dichiarazioni rese dal preteso trasgressore, è altrettanto vero che il controllore non ha il dovere di chiedervi nulla. Ciò significa che la dicitura “nulla da dichiarare” che spesso viene riportata, equivale ad aver risposto negativamente. Non è quindi sufficiente tacere (o non firmare, altra leggenda metropolitana) per poter sperare nell’annullamento.

Mancata indicazione del pagamento in misura ridotta

In tema di sanzioni amministrative, la normativa permette la possibilità di pagare entro 60gg, con una sorta di “sconto”. Tale riduzione è definita come l’importo più favorevole tra il terzo del massimo e il doppio del minimo della forbice prevista. Nel caso delle infrazioni in materia di pesca sportiva, generalmente (fanno eccezione ad esempio gli scaglioni stabiliti dalla 154/2016 sullo sforamento dei 5 kg, o le infrazioni che hanno come oggetto il Tonno Rosso), la forbice è compresa fra 1.000 e 3.000 euro, laddove 1.000 euro (1/3 del massimo) è il pagamento in misura ridotta ammesso. Se il verbale non riporta la possibilità del pagamento in misura ridotta, si ledono i diritti dell’interessato e si causa la nullità della contestazione della violazione.

Assente o errata indicazione dell’autorità competente per il ricorso

L’autorità competente è quella a cui far pervenire i propri scritti difensivi o il ricorso vero e proprio contro la sanzione. Se questa indicazione è errata o assente, il trasgressore non è in grado di far valere il suo diritto di difesa e il verbale va annullato.

Conclusione

Rilevare un vizio grave vi permetterà certamente di effettuare un ricorso con buone probabilità di successo tuttavia, poiché l’ultima parola sull’annullamento della contestazione spetta ad un giudice, e considerato il fatto che in materia di pesca sportiva abbiamo visto veramente tutto e il suo contrario, un minimo rischio di vedersi dare torto è purtroppo concreto.

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