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Quali Caratteristiche Deve Avere una Boa Sub Regolamentare?

| 26 Settembre 2019

La convivenza tra subacquei e diportisti è tradizionalmente complicata, soprattutto durante i mesi nei quali il traffico nautico aumenta considerevolmente. La presenza del segnalamento obbligatorio di legge, che sia sulla boa sub o issato direttamente sul mezzo nautico d’appoggio, non sembra sufficiente contro la scarsa conoscenza delle regole, o peggio, la distrazione.

Le molte discussioni a cui ci è capitato di assistere, sia in mare che sui social, ci obbligano a tornare sull’argomento per adentrarci in una sfumatura della questione del tutto inedita. Fino ad oggi eravamo convinti che in molti non conoscessero per nulla il significato della boa sub, mentre invece pare esistere una nutrita schiera di soggetti che ne ha un concetto molto distorto.

Anche quest’anno abbiamo purtroppo ricevuto la lunga lista di video che immortalano degli sfiorati investimenti ai danni dei subacquei, da parte di diportisti scellerati, ma è la prima volta che abbiamo visto spesso contestare al subacqueo il fatto che la sua boa sub non fosse “regolamentare”.

Posto che riconoscere un segnale di uomo immerso e transitarci vicino perchè, secondo la propria convizione non rispetta le prescrizioni di legge, è comunque da imbecilli patentati; abbiamo voluto cercare di capire che cosa intendessero i diportisti nel muovere quella critica. Con sorpresa abbiamo constatato che, dietro quell’appunto, si nasconde un insieme di convinzioni fantasiose, che alle prescrizioni di legge nemmeno si avvicina lontanamente. E, cosa deprimente, sono talvolta proprie anche dei subacquei che per primi dovrebbero invece conoscere l’argomento. Cerchiamo quindi di fare un po’ di chiarezza.

Cosa Prescrive la Legge per il Subacqueo

Le regole sul segnalamento, alle quali si deve attenere il subacqueo (di qualunque tipo come abbiamo spiegato QUI), sono contenute nel dpr 1636/68, precisamente all’art, 130 che recita: “Il subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere messa issata sul mezzo nautico. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.”

Cosa Prescrive la Legge per il Diportista

Quelle alle quali invece si deve attenere il diportista, sono contenute nel codice della Navigazione (d.lgs 171/2005 e successivi aggiornamenti), precisamente all’art. 53 comma 4 che prescrive che: “chiunque [omissis] non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. Se il fatto è commesso con l’impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.“

Cui si aggiunge esplicita sanzione accessoria della sospensione della patente nautica da 1 a 3 mesi (art 53 comma 9 lettera b) per: “chiunque nell’utilizzo di un’unità da diporto si mantiene a una distanza inferiore ai 100 (cento) metri dal segnale di posizionamento del subacqueo”.

Un Riepilogo Generale per i Diportisti

A ulteriore beneficio dei diportisti, esiste poi un riepilogo generale contenuto nel regolamento di attuazione del codice della navigazione (d.lgs. 146/2008) il quale chiarisce DEFINITIVAMENTE all’art. 91 che:

1. Il subacqueo in immersione ha l’obbligo di segnalarsi con il galleggiante di cui all’articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del presente articolo è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri.

3. In caso di più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo è dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.

4. Il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale del segnale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Le unità da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.”

Allora Che Cosa si Intende con “Regolamentare”?

Chiarito, speriamo definitivamente, il quadro normativo, torniamo alla domanda che dà il titolo all’articolo: quali sono le caratteristiche che deve avere una boa sub per essere considerata regolamentare? Quando un diportista contesta al subacqueo di essere in possesso di una boa sub non regolamentare, ha ragione o ha torto?

Per rispondere bisogna analizzare nel dettaglio quello che prescrivono le normative di riferimento, e vedrete che ci saranno delle grosse sorprese.

Il Galleggiante

Il primo elemento fondamentale è che il subacqueo si segnali per mezzo di un galleggiante. Come si può notare, l‘art,130 del dpr 1636/68 (richiamato poi SIA dal Codice della Navigazione, CHE dal suo regolamento attuativo), non stabilisce nè forma, nè dimensione, nè tantomento i colori che questo galleggiante dovrebbe avere.

Da questo discende che il subacqueo ha il solo obbligo di segnalarsi con un galleggiante, di qualsiasi forma, colore o dimensione, purchè abbia appunto la capacità di restare sopra il pelo dell’acqua. Quindi non solo tutti i palloni e le plancette in commercio soddisfano questo requisito, ma il subacqueo potrebbe anche utilizzare veramente qualsiasi cosa sia in grado di galleggiare, teoricamente anche la più assurda.

La Bandiera

Il solo galleggiante però NON può essere considerati sufficiente, poichè questo deve TASSATIVAMENTE avere: “una bandiera rossa con striscia diagonale bianca”.

In questo caso il legislatore si è preoccupato di specificare quali colori devono essere rispettati, soprattutto perchè si tratta di un segnale internazionale che deve essere riconoscibile ovunque, ma NON una dimensione in centimetri, vincolando il suo dimensionamento ad un carattere (molto soggettivo) che vedremo dopo.

Sulla bandiera è necessario fare altre due importanti precisazioni. In Italia, l’unico segnale prescritto è la bandiera rossa con diagonale bianca, l’eventuale bandiera alfa (bianca e azzurra, con la coda di rondine) non la può sostituire mai. Questa andrebbe adoperata in acqua internazionali o nei paesi nei quali sia esplicitamente richiesta o accettata.

La norma non prescrive se la bandiera debba essere reale, quindi un elemento rettangolare in tessuto che sventola ancorato ad un asta (la cui versione gonfiabile è comunque sovrapponibile) o se possa anche solo essere disegnata sulla superficie del galleggiante. Questa seconda possibilità è spesso usata su alcuni galleggianti impiegati nelle immersioni con le bombole, situazione in cui però sono spesso numerosi e comunque assistiti da uno o più mezzi nautici in superficie.

Per il pescatore subacqueo, o per chiunque faccia un’immersione in solitaria, consigliamo che la bandiera sia reale e sventolante.

Visibile a NON Meno di 300 metri

È l’ultima caratteristica che la legge prescrive debba avere la bandiera, ma si tratta anche della più aleatoria e discutibile. Anzitutto è facile constatare come la visibilità di un oggetto sia un carattere estremanente variabile da un soggetto ad un altro e, soprattutto, fortemente dipendente dalle condizioni di illuminazione e del mare.

A questo si deve aggiungere che una bandiera che è tesa dal vento, a prescindere da quanto sia grande e alta sul pelo dell’acqua (caratteri NON fissati dalla legge), risulterà sempre praticamente invisibile da un osservatore che si trovi con il vento alle spalle. Ecco perchè, anche se non previsto dalla legge, un galleggiante con i colori che riprendano quelli della bandiera, o che comunque sia facilmente individuabile sulla superficie del mare è sempre consigliabile. Fermo restando che contro l’idiozia si può poco, e quando le cronache riferiscono di imbarcazioni che ne investono in pieno altre, e non sempre così piccole, fa capire che contro la distrazione non c’è misura che tenga.

Che la bandiera sulla boa sub rispetti o meno la prescrizione della visibilità a non meno di 300 metri, è comunque accertamento di spettanza delle autorità competenti e non certo del diportista privato. Ad oggi però non ci risulta che tale eventualità sia mai stata contestata ad un subacqueo.

L’unico frangente in cui è incontestabile (ma saranno sempre le autorità a doverlo appurare) che la bandiera non sia visibile, è in tutti quei casi in cui la boa sub, non sufficientemente equilibrata o zavorrata, si ribalta sotto il peso della bandiera o dell’azione del vento, finendo sottosopra.

Quando si Usa il Gommone

Nel caso in cui si faccia uso di un mezzo d’appoggio, la bandiera può, ma non è obbligatorio (come chiarito da una recente circolare della CP, la Prot 020451-55215 del giugno 2008, punto C) essere issata direttamente sull’imbarcazione. È anche possibile usare contemporaneamente la boa sub e la bandiera sul gommone, l’unico obbligo è quello di non sommozzare mai a più di 50 metri dal segnalamento più vicino.

Ricapitolando

Tutte le boe sub in commercio sono perfettamente regolamentari e, anche quando si sceglie il fai da te, basta avere l’accortezza di installare una bandiera con i colori prescritti e si rispettano tutti i dettami previsti dalla normativa. Da ciò deriva che, il 99% delle volte che il diportista accusa il subacqueo di avergli fatto il pelo perchè in possesso di una boa non regolamentare, ha torto su tutti i fronti e sta solo cercando una giustificazione ad una propria negligenza (o peggio imprudenza) non scusabile.

Gli indisciplinati del mare possono purtroppo dormire sonni tranquilli, almeno fino a quando non travolgono nessuno, perchè il mancato rispetto della distanza di navigazione dal segnale di subacqueo immerso, richiede la flagranza del reato, raramente accertabile. Per quanto questa eventualità possa essere teoricamente superata attraverso opportuna documentazione video, ad oggi non ci risulta che questo tipo di prova sia mai stato determinante in un qualche provvedimento a carico del diportista.

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