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Pesce Spada: Nuove Regole per i Ricreativi e Divieto per i Pescasub

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale 23.02.2018 del MIPAAF, sono in vigore dal 24 marzo le nuove regole relative alla pesca, anche sportivo/ricreativa, del Pesce Spada (Xiphias gladius), nel Mare Mediterraneo. La contingentazione del suo stock ittico è in vigore già dal 2012, ed è sempre stata regolata sulla falsa riga di quella vigente per il Tonno Rosso: necessità di permesso per l’imbarcazione, limitazione di cattura, obbligo di comunicazione e sbarco solo nei porti designati.

Il decreto 2018 però, accogliendo le preoccupazioni dell’ICCAT sul suo critico stato di conservazione, introduce delle limitazioni molto più stringenti, anche e soprattutto riguardo la pesca sportivo/ricreativa.

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Periodo di Pesca Consentito

Come già prescritto dalla circolare 423 del 18 febbraio 2013, la pesca ricreativa del Pesce Spada si può praticare tutto l’anno, ma rimane vincolata al rispetto tassativo di due periodi di fermo: precisamente dal 1 al 31 marzo e dal 1 ottobre al 30 di novembre.

Limitazioni di Cattura

Per l’annualità 2018 il decreto ministeriale fissa la quota massima di prelievo nella misura di 1 (uno) solo esemplare a licenza (quindi ad imbarcazione) nell’arco del mese. È inoltre obbligatorio il rigetto in mare degli esemplari che, in fase di recupero dell’attrezzo, dovessero risultare ancora vivi.

Chi può Pescare il Pesce Spada e Chi No

A differenza di quanto accade per il Tonno, la cui pesca è consentita solo ai possessori di licenza, e quindi di una imbarcazione, per il Pesce Spada il decreto 2018 stabilisce (art. 4 comma 1) che: “è consentito, unicamente, l’utilizzo dei seguenti attrezzi: «lenze» e «canne», escludendo di fatto il pescatore subacqueo dalla possibilità di pescarlo.

Taglia Minima

La taglia minima rimane fissata, come previsto dall’allegato 2 della circolare 423 del 18 febbraio 2013, in 10 kg o 90 centimetri nel caso di pesce privo di rostro (calcolati dall’apice della mascella inferiore all’estremità del raggio più corto della pinna caudale) oppure, nel caso di pesci con il rostro, in 10 kg o 140 centimetri (calcolati dall apunta della spada fino all’estremità della coda).

Obblighi post cattura

È fatto obbligo di comunicare la cattura alla CP di competenza PRIMA dell’accesso in porto, con qualsiasi mezzo a disposizione, ricordando che esiste una lista di porti adibiti allo sbarco del pesce spada, pubblicata sul sito dell’ICCAT. È fatto assoluto divieto di sbarco in porti non autorizzati o a terra. Successivamente, entro 24 ore dallo sbarco, deve essere consegnata o trasmessa all’Autorità Marittima del porto di sbarco copia della dichiarazine di cattura.

Sanzioni

Il regime sanzionatorio è quello previsto dall’articolo 39 comma 10  della LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 che punisce le  violazioni in materia di pesca sportiva e ricreativa con una sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro, prescrivendo un raddoppio degli importi (quindi da 2.000 a 6.000 euro) nel caso in cui le violazioni avessero come oggetto la pesca del pesce spada.

NB – Il decreto non è stato riproposto nel 2019, ma i suoi contenuti sono stati integralmente ripresi dalle ordinanze locali delle Capitanerie di Porto, pertanto tutte le prescrizioni restano attualmente in vigore.

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