Da pochi giorni è stato pubblicato il tanto atteso decreto n. 8980 del 05 maggio 2015 – Campagna di Pesca del Tonno Rosso 2015: Disposizioni Applicative e Ripartizione Contingente Nazionale di Cattura e non ha riservato grosse sorprese per gli sportivi. In tanti si aspettavano una sostanziale replica della beffa dello scorso anno, nonostante il tanto sbandierato aumento delle quote nazionali per il triennio 2015/2017; i più pessimisti si aspettavano perfino un divieto totale sulla scorta di quanto già accaduto qualche mese fa in Spagna.
Vediamo comunque di ricapitolare quello che che il pescatore sportivo deve sapere sulla pesca al tonno rosso per il 2015, in particolare il pescasub che deve tenere conto di qualche piccola “stortura” normativa per non incappare in brutte sorprese.
1_Periodo di pesca
Il periodo di prelievo consentito è fissato tassativamente dal 16 Giugno 2015 al 14 Ottobre 2015 (compresi), salvo provvedimenti di interruzione della pesca del Tonno Rosso che saranno comunicati dalle autorità vigenti.
2_Chi può pescare il tonno e chi no
E’ necessario essere muniti di un’autorizzazione, gratuita e di validità triennale, rilasciata dalla Capitaneria di Porto (con riguardo alle procedure di rilascio ed al periodo di validità dei relativi nulla-osta restano pienamente vigenti le disposizioni di cui alla Circolare n.12780 del 15 giugno 2010, con l’unica precisazione che le predette autorizzazioni potranno interessare solo ed esclusivamente unità da diporto di bandiera/nazionalità italiana). Detta “licenza” è conferita all’imbarcazione ed è valida per tutti i pescatori a bordo, anche in assenza del proprietario del natante. La “stortura” normativa cui facevamo cenno prima, riguarda il fatto che quindi possono pescare il tonno SOLO i pescasub muniti mezzo d’appoggio; coloro che si immergono da terra NON possono avere il nulla osta e NON sono quindi autorizzati alla pesca.
3_Taglia minima
30 kg o 115 cm, è necessario che almeno una delle due prescrizioni sia rispettata, misura e peso minimi NON sono soggetti ad alcuna tolleranza, il pesce non può essere sbarcato eviscerato.
4_Adempimenti post cattura
Fermo restando il limite di prelievo fissato in un esemplare al giorno ad imbarcazione, a prescindere dal numero di pescatori, è fatto obbligo di comunicare la cattura alla CP di competenza PRIMA dell’accesso in porto, ricordando che esiste una lista di porti adibiti allo sbarco del tonno rosso (Allegato D, pagina 24) e che è fatto assoluto divieto di sbarco in porti non autorizzati o a terra.
5_Sanzioni
Le disposizioni applicative – che sono parte integrante del nuovo decreto – chiariscono che il regime sanzionatorio è quello previsto dall’articolo 11 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n.4/2012, che punisce le violazioni in materia di pesca sportiva e ricreativa con una sanzione amministrativa da 1.000 a 3.000 euro