Pesca dal 4 Maggio: OK, ma NON per Tutti e con Tanta Incertezza

ATTENZIONE, LEGGI GLI AGGIORNAMENTI A FONDO PAGINA

Negli ultimi giorni ci sono stati numerosi sviluppi e capovolgimenti di fronte, diventando piuttosto difficile raccapezzarsi nel ginepraio di interpretazioni e ordinanze locali. Cerchiamo di mettere un po’ di ordine, anche se non potrà essere una trattazione definitiva perché alcune questioni sono ancora in attesa di risoluzione.

Cosa Autorizza il DPCM 26 Aprile

È stato ormai chiarito DEFINITIVAMENTE il punto riguardo la legittimità degli spostamenti, sia con mezzi pubblici che privati, per raggiungere luoghi nei quali svolgere attività sportive, che non hanno più l’obbligo di essere praticate nei pressi dell’abitazione. Il decreto fissa, per questo tipo di spostamenti, i limiti dei confini della propria regione di residenza.

Non è chiaro cosa si debba indicare nella NUOVA autocertificazione (CLICCA per scaricarla), che si è ancora obbligati a portarsi dietro durante gli spostamenti. È anche possibile utilizzare il modello precedente, e si può chiedere direttamente alle pattuglie all’atto del controllo. Sembra comunque una questione marginale, o almeno, si spera.

Le Ordinanze Regionali

Preso atto che il dispositivo nazionale permette di svolgere attività sportiva lontano dal proprio domicilio, e di spostarsi per raggiungere il luogo in cui essa verrà praticata, le ordinanze regionali vanno lette in modo diverso rispetto a qualche giorno fa.

Infatti non ha più alcun rilievo che gli atti locali autorizzino o parlino espressamente della pesca sportiva, perché questa deve ritenersi autorizzata dal DPCM nazionale, gerarchicamente superiore.

 Hanno casomai rilievo eventuali ordinanze che, al contrario, introducano espressamente il divieto di pratica o che lo rendano implicito, ad esempio prolungando la vigenza dell’obbligo di svolgere dette attività in prossimità della propria abitazione.


Ma SE tutto questo NON avviene, allora vale il principio secondo cui tutto quello che non è esplicitamente vietato, è consentito.

In quest’ottica quindi, anche ordinanze come quella della Regione Campania (per come pubblicate qualche giorno fa), non possono più essere valutate come totalmente restrittive in virtù del fatto che menzionano la pesca o le attività sportive. Quindi possiamo dire che, a meno che un’ordinanza regionale non introduca esplicito divieto di pratica (della pesca o delle attività sportive in genere) o non ne vincoli lo svolgimento alla prossimità dell’abitazione, deve ritenersi permessa.

Conoscendo l’intransigenza del governatore, immaginiamo che questo non sia il suo intento ma, se volesse agire in senso contrario a quanto permesso dal DPCM, dovrà necessariamente mettere mano alla sua ordinanze e introdurre specifici divieti. Potrebbe anche chiarire di considerare le attività sportive ricomprese in quelle motorie (scelta discutibile) ma in qualche modo dovranno agire.

Limiti Regionali

Quello che diventa importante delle ordinanze regionali, sono le eventuali limitazioni geografiche imposte agli spostamenti per fare queste attività. Non in tutte le regioni è infatti consentito spostarsi in tutta la regione, ad esempio l’Emilia Romagna è una di quelle che limita gli spostamenti al perimetro provinciale.

 Ci possono poi essere limitazioni tutt’ora vigenti, o prorogate, relativamente alla fruizione dei litorali, in particolare le spiagge.

Ad esempio nel Lazio, specificatamente nelle spiagge della capitale e in Sardegna, è stato prorogato il divieto di accesso, per cui le attività di pesca devono ritenersi consentite solo lontano da queste zone interdette. A titolo di esempio, sarà possibile pescare da moli, pennelli e scogliere. Nel caso della pesca sub l’accesso in acqua sarà possibile solo da alcune di queste, essendo le strutture portuali notoriamente precluse, ad eccezione degli antemurali esterni, salvo precise disposizioni di divieto.

Le Ordinanze dei Sindaci

Anche i sindaci ci hanno messo del loro a complicare le cose, emanando ordinanze sindacali, talvolta in aperto contrasto con le disposizioni regionali. Ad esempio in Liguria, prima regione ad autorizzare la pesca sportiva, in alcune zone, dei sindaci si sono prodigati ad emanare ordinanze con le quali la si vietava all’interno del territorio comunale.

Ad esempio segnaliamo che nel Lazio, a fronte di un’ordinanza del Presidente Zingaretti che autorizza la pesca e gli spostamenti per praticarla (art. 4 comma b), il Comune di Santa Marinella ha in vigore un’ordinanza sindacale (a questo punto forse ancora per poco) che impone: “l’assoluto divieto delle attività ricreative e sportive legate al mare nonché Il divieto di balneazione” (punto 4).

Pesca Sportiva o Pesca Ricreativa?

Nelle varie ordinanze abbiamo visto un utilizzo estremamente confuso degli aggettivi legati alla pesca: sportiva, amatoriale, dilettantistica, ricreativa. La ragione sta nel fatto che la pesca non è mai stata un’attività sportiva “normale”, altrimenti oggi ci troveremmo a discutere di pesca sportiva, distinguendo tra pratica agonistica o amatoriale, come avviene in tutti gli altri sport.

La pesca invece ha sempre puntato su una distinzione diversa: sportiva e ricreativa appunto, soprattutto per ragioni politiche e di opportunità, che sarebbe lungo spiegare e che magari affronteremo in un articolo dedicato. Certo è che oggi, questa distinzione sta finendo per ritorcersi contro i pescatori stessi, e nessuno si sarebbe mai immaginato una cosa simile.

Sostenere che la pesca sia SEMPRE un’attività sportiva, pur con tutta la buona volontà, non è possibile. Per quanto non esista una definizione univoca e giuridicamente vincolante, ci sono comunque richiami a codici normativi nazionali e sovranazionali che cristallizzano una distinzione, per quanto tutt’altro che netta.

E infatti la questione tutt’ora aperta, e che ha portato il Comando Generale delle Capitanerie di Porto a chiedere un chiarimento ministeriale, è capire che cosa sia da intendere come pesca sportiva. Peraltro la richiesta avanzata dalle CP è piuttosto insidiosa, perché non chiede di conoscere il discrimine tra pesca sportiva e ricreativa, ma piuttosto, di sapere se la “pesca non professionale subacquea, da natante e da terra”, siano da inserire nel perimetro della pesca sportiva, ed eventualmente quando.

La pesca sportiva, regolamenti europei alla mano, potrebbe essere intesa sia come attività esercitata dagli iscritti ad una organizzazione sportiva riconosciuta (tradotto: FIPSAS), oppure come la sola attività agonistica svolta dagli stessi (ovvero solo le gare regolarmente organizzate).

 Non c’è una risposta giusta e una sbagliata, si tratta solo di scegliere quale applicare.

Ci sono poi posizioni come quella della Regione Siciliana che, in questa circolare, ha chiarito che si deve intendere come pesca sportiva l’attività esercitata da tutti i soggetti, sia tesserati che no. Ma è difficile sapere quanto un parere simile possa essere ritenuto vincolante da un corpo alle dirette dipendenze dello Stato Centrale.

Il Permesso Gratuito per la Pesca in Mare

A prescindere da cosa verrà ritenuta pesca sportiva, molte ordinanze pongono come condizione tassativa il possesso del permesso gratuito di pesca in mare rilasciato dal ministero.

 È una richiesta superflua, visto che il permesso è obbligatorio dal 2011, ma vista la corsa a farlo è chiaro che, dopo 9 anni, ci sono ancora vaste schiere di pescatori che ne ignoravano del tutto l’esistenza, figuriamoci l’obbligo di sottoscrizione.

Per quanto all’atto dell’iscrizione si sia tenuti ad indicare l’appartenenza o meno ad una federazione sportiva, il fatto che il tesserino non richieda di essere aggiornato e che nell’attestato che si stampa non venga riportata nessuna informazione in merito, rende del tutto impossibile per i controllori risalire a tale informazione. Ed è improbabile che qualcuno vada a fare dei controlli sul database centrale, anche perché fino a oggi non sono mai stati fatti nemmeno i controlli ordinari.

 Tutte le informazioni sul permesso gratuito di pesca in mare potete trovarle in QUESTO ARTICOLO.

Come Comportarsi Quindi?

L’unica cosa che possiamo consigliare, in questa selva di regolamenti, è INNANZITUTTO di prendere visione dell’ordinanza della propria regione per verificare che non ci siano espliciti divieti di pesca o di pratica delle attività sportive, e se siano imposti limiti provinciali o comunali alla mobilità legata a queste attività.

Se tutto sembra a posto, il secondo passo è quello di fare una telefonata alla Capitaneria di Porto competente per zona, per sapere quali disposizioni loro abbiano sulla questione.

AGGIORNAMENTO 7 MAGGIO

A distanza di alcuni giorni sono arrivatoi alcuni chiarimenti, ma la situazione nel complesso rimane molto frammentata e confusa. La possibilità di andare a pescare in molte località d’Italia, è purtroppo soltanto teorica e finisce per infrangersi contro il muro di gomma creato da interpretazioni incomprensibili e ordinanze locali immotivatamente repressive.

Ad ogni modo, sul sito della Presidenza del Consiglio sono apparse due FAQ che ci riguardano. La prima riguarda l’autocertificazione:

“Chi svolge attività sportiva o motoria deve portare con sé un modello di autocertificazione? Non è necessario. L’autocertificazione può essere compilata se richiesto dalle autorità che effettuano il controllo.”

La seconda invece riguarda la legittimità o meno di praticare la pesca sportiva:

“È possibile fare pesca sportiva? È possibile in quanto rientra nell’ambito delle attività sportive individuali, che sono consentite. Devono comunque essere seguite le regole generali valide per ogni attività sportiva e per gli spostamenti (vedi faq).”

Francamente, di questo secondo chiarimento, nessuno sentiva il bisogno e diciamolo, suona un po’ come chiedere di quale fosse il cavallo bianco di Napoleone! Che la pesca sportiva sia un’attività sportiva era cosa certa anche senza la FAQ governativa. Quello che resta ancora un mistero è cosa sia da definire pesca sportiva in contrapposizione alla pesca ricreativa.

Senza una scelta ufficiale, non si può neppure obiettare alle Capitanerie (alcune, non tutte) che seguitano ad affermare che si può parlare di attività sportiva solo in presenza di un tesseramento con una organizzazione sportiva riconosciuta.