Home » Editoriali » Nuove norme per la pesca in apnea in vista

Nuove norme per la pesca in apnea in vista

| 13 Giugno 2004 | 0 Comments

Un grosso esemplare di dentice appena catturato

Il 21 maggio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del Decreto Legislativo intitolato “Razionalizzazione della attività di pesca marittima e del sistema dei relativi controlli, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera v), della legge 7 marzo 2003, n. 38”. Il Presidente della Repubblica ha già emanato il provvedimento, che entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, attesa nei prossimi giorni.
Con il D. Lgs. 26 maggio 2004 inizia un’opera di revisione del principale corpo normativo relativo alla pesca marittima attesa da lungo tempo, e che riguarderà non solo la pesca professionale, ma anche quella sportiva. La struttura della normativa è la seguente: una legge (la 963/65) individua un serie di indicazioni generali e le principali sanzioni, demandando al Regolamento di Attuazione (contenuto nel DPR 1639/68) la disciplina dettagliata di obblighi e divieti.
Il decreto legislativo approvato va a ritoccare la legge, disponendo anche l’abrogazione di 13 dei 33 articoli che la compongono, e prevede la sostituzione del regolamento di attuazione del 1968 con un nuovo decreto interministeriale, che dovrà essere approvato entro un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo.

Diciamo subito che il testo del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri è molto diverso da quello dello schema di decreto diffuso in precedenza, che prevedeva maxi-sanzioni per tutti i pescatori sportivi, quadruplicando le cifre già astronomiche del regolamento attuale. Dalla disciplina attuale, che punisce la violazione di qualsiasi disposizione relativa alla pesca sportiva con una sanzione amministrativa da 516 a 3098 euro, si prospettava il passaggio ad un regime sanzionatorio durissimo, com multe da 2000 a 12000 euro per qualsiasi infrazione relativa alla pesca sportiva, di superficie o subacquea. Fortunatamente, questo salasso non è sopravvissuto al vaglio critico del documento, e si è “perso per strada”, cosa che, ovviamente, non può che far tirare un sospiro di sollievo alla nostra categoria.

Il testo del decreto approvato contiene norme che riguardano per lo più la pesca professionale, ma, come dicevo, ciò che interessa da vicino il pescatore in apnea è il regolamento di attuazione previsto dall’articolo 10: entro un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo, i ministeri interessati (Politiche Agricole e Forestali, Infrastrutture e Trasporti, Giustizia, Ambiente e tutela del territorio, Difesa) dovranno produrre un decreto interministeriale contenente il nuovo regolamento di attuazione, cui l’articolo 1 del d.Lgs demanda la disciplina del sistema di controllo sulle attività di pesca sportiva e di pesca subacquea professionale.

In pratica, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto -imminente- l’esecutivo deciderà le sorti dei pescatori sportivi, e dopo moltissimi anni potremo forse assistere ad un cambiamento significativo delle regole che disciplinano l’esercizio della pesca in apnea nel nostro paese.
La speranza, inutile dirlo, è che il Ministero delle Politiche Agricole -cui spetta l’iniziativa nella proposizione dello schema del nuovo Regolamento- possa appropriarsi di almeno alcune delle proposte presentate dalla categoria in seno al tavolo di lavoro che si è costituito presso il ministero all’inizio dell’anno, e che ha visto la partecipazione non solo della FIPSAS ma anche di un gruppo di esperti coordinato dalla rivista mensile Pesca in Apnea. Le proposte spaziano dalla riduzione delle distanze di rispetto dalle coste frequentate da bagnanti (da 500 a 200 metri) e dalla operatività di questi divieti solo durante l’orario di balneazione nel corso della stagione balneare, fino alla revisione dei criteri di regolarità della bandiera segnasub, passando per la riformulazione di molte disposizioni che nel corso degli anni hanno dato luogo ad un’infinita serie di problemi interpretativi e applicativi, producendo moltissime incertezze, contestazioni ingiustificate e, conseguentemente, verbali ingiusti.

Per schematizzare gli effetti di questo processo, iniziato con la Legge 7 Marzo 2003 e proseguito con il D. Lgs. 26 maggio 2004, possiamo così riassumere:

1) Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 26 maggio 2004 non cambia nulla per il pescatore in apnea: in attesa del regolamento di attuazione, restano in vigore obblighi e divieti specificati nel DPR 1639/68;

2) Entro un anno dall’entrata in vigore del D. Lgs. 26 maggio 2004 interverrà un decreto interministeriale che ridefinirà obblighi e divieti nonché la disciplina del sistema di controllo sulle attività di pesca sportiva, che ricomprende anche quella in apnea.

3) Con l’entrata in vigore del regolamento di attuazione, il DPR 1639/68 perderà efficacia. Da allora, saranno operativi nuovi obblighi e divieti.

4) Le novità non dovrebbero riguardare in alcun modo il tema della pesca in apnea nelle AMP, ma solo la disciplina generale.

Per quanto riguarda sviluppi ed implicazioni, è possibile che:

1) alternativamente, il quadro migliori notevolmente, resti invariato oppure… peggiori. Non ci sono garanzie di alcun tipo sull’esito, ma solo sull’impegno profuso dalla categoria, che ha portato il Ministero a conoscenza di una serie di problemi che affliggono i pescatori in apnea, indicando le possibili soluzioni;

2) il famoso tesserino per i pescatori sportivi possa essere introdotto proprio con il regolamento di attuazione del nuovo decreto legislativo;

3) questa serie di atti di modernizzazione del settore pesca condanni all’oblio i due disegni di legge che giacciono presso la IX° Commissione in Senato. Tanto la proposta dell’On Cavallaro quanto quella più recente, senz’altro interessante, dell’On Chirillo, si trovano adesso di fronte un percorso ancor più in salita.

Speriamo che questa occasione di mettere fine ad una serie di problemi ed ingiustizie non vada sprecata: seguiremo gli eventi e vi terremo informati.

Category: Editoriali

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *