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Il Traino Corto (Trainetta) è Legale oppure No?

| 28 Novembre 2018

Il traino corto, più conosciuto come “trainetta” o “palletta”, è una tecnica mediante la quale si insegue il pesce facendosi trainare da un mezzo motorizzato (storicamente un gommone, ma negli ultimi anni anche un aquascooter) e lo si spinge a rifugiarsi terrorizzato nell’anfratto più vicino, dove potrà poi essere facilmente catturato.

Per ovvi motivi può essere praticata solo in presenza di una discreta visibilità e su bassi fondali, e dovunque si è diffusa ha portato rapidamente allo sterminio principalmente di saraghi e orate, e alla conseguente desertificazione di ampi tratti di costa. Visto l’impatto dannoso e il disturbo che arreca sul pesce, non ci ha messo molto a diventare l’emblema assoluto della pesca antisportiva e, per quanto la sua pratica si sia notevolmente ridotta, sopravvive ancora in diverse zone soprattutto del sud e delle isole.

Benché sia una pratica unanimemente invisa, esiste anche la convinzione diffusa che “purtroppo” sia una pratica lecita e quindi non punibile a termini di legge; in realtà, come vedremo, le cose non stanno esattamente così.

Differenza fra “Trainetta” e “Paperino”

Prima di passare a parlare di regole, è necessario fare una distinzione tra due pratiche che spesso vengono confuse. La “trainetta” è, come già detto, un traino corto durante il quale il pescatore subacqueo impugna il fucile subacqueo; è quindi una tecnica aggressiva e direttamente mirata alla cattura.

Il “paperino” è invece un traino lungo che viene effettuato senza il fucile ed è destinato alla prospezione del fondale alla ricerca di spot nei quali successivamente pescare; non è quindi una tecnica concretamente destinata alla cattura.

Regole Generali del Traino Corto e Lungo

La normativa nazionale non si è mai occupata di disciplinare il traino a fini di pesca, sia diretta (trainetta) che indiretta (paperino), ma si è semplicemente limitata a considerare applicabili alcune delle prescrizioni previste per una delle attività che considerava in qualche modo più simili: lo sci nautico.

In particolare, dell’allora decreto del Ministero della Marina 26/01/1960 – n. 26 (modificato poi con D.M. 15-7-1974, G.U. 30-10-1974, n. 283), si considerano obblighi effettivi anche per il traino sia lungo che corto:

1 Il conducente deve possedere ed essere munito di patente nautica, anche quando la potenza del motore non lo richiede

2 Il conducente dovrà essere sempre assistito da altra persona esperta nel nuoto

3 Il natante deve essere munito di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuto idoneo dalla Capitaneria di Porto territorialmente competente (ndr. uno specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell’unità trainante di avere la visuale dello sciatore trainato inqualunque condizione di traino).

Regole Particolari del Traino Corto e Lungo

Negli ultimi anni è stato poi demandato agli uffici circondariali delle Capitanerie di Porto di provvedere a disciplinare le numerose nuove attività acquatiche che si sono sviluppate, con appositi capi dei loro “Regolamenti sulla Disciplina del Diporto Nautico”, e praticamente tutte si sono adeguate. Trainetta e paperino sono quindi state ricomprese dentro quelle che sono le regole imposte alla pratica generica dello “snorkeling trainato”. È vero che ogni ufficio circondariale marittimo provvede a redarre un regolamento valido solo nel circondario marittimo di competenza, ma è anche vero che ormai l’impianto è generale e ci si limita a riscontrare un sostanziale copia/incolla delle regole. Nel dettaglio, le ulteriori prescrizioni sono:

1 La propulsione del natante a motore deve essere ad idrogetto oppure con elica ingabbiata in modo tale da impedire il contatto dell’elica con il soggetto trainato.

2 La distanza tra il mezzo nautico trainante ed il bagnante trainato non deve essere mai inferiore a metri 10 (dieci) né superiore a metri 30 (trenta) durante le fasi di esercizio.

3 Durante lo svolgimento dell’attività, l’unità trainante deve esporre il segnale di cui all’art. 130 del DPR 1639/1968 (ndr. galleggiante con bandiera rossa con diagonale bianca)

NB Alcuni regolamenti impongono che ANCHE  il subacqueo trainato sia segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l’attività subacquea, con un galleggiante munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca.

4 Ogni unità può trainare esclusivamente 1 (uno) praticante lo snorkeling per volta

5 Indipendentemente dalla distanza dalla costa il mezzo trainante, oltre alle dotazioni previste in base alla navigazione effettivamente svolta, deve essere dotato di una adeguata cassetta di pronto soccorso (conforme alla Tabella D allegata al D.M. 279/1988) e di un salvagente anulare con 30 metri di sagola galleggiante.

NB Alcune CP impongono la presenza a bordo di altre dotazioni aggiuntive, ad es. quella di Vasto richiede anche un mezzo marinaio e un apparato VHF omologato, anche portatile.

E Quindi?

Come avrete capito, anche se solo per questioni di sicurezza, la trainetta (traino corto) effettuata con il mezzo nautico è sempre vietata perché, pur volendo rispettare tutte le prescrizioni, è comunque sempre proibito trainare un subacqueo a meno di 10 metri di distanza dal natante (laddove la distanza si misura dal punto di attacco del cavo di traino). Nella trainetta, dove il cavo di traino si fissa in genere nella zona prodiera e il subacqueo (o i subacquei, uno per tubolare, altra cosa non consentita) sta di fianco al natante, si è quindi sempre in difetto.

Sanzioni

Il conducente del natante che effettua il traino in violazione delle vigenti disposizioni di sicurezza, è punito, ai sensi dell’art. 53 comma 4 del Codice della Nautica da Diporto (Dlgs 18/07/2005 n. 171 come modificato dal Dlgs 229/2017, in vigore dal 13 febbraio 2018) con una sanzione amministrativa da 276 euro a 1377 euro. Se il fatto è commesso con l’impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.

Regole del Traino con Aquascooter a Scoppio o Elettrico

Chiarito che le ragioni alla base del divieto del traino corto sono esclusivamente di sicurezza, resta ancora da capire se sia da ritenere lecito servirsi di un aquascooter con motore a scoppio oppure elettrico per praticarlo.

La normativa nazionale non prevede nulla ma, questo proposito, sono apparsi alcuni regolamenti sul diporto volti a vietare questa pratica, per la verità con risultati piuttosto discutibili e di cui abbiamo già approfonditamente parlato quando abbiamo analizzato i chiarimenti inviati dalla CP di Manfredonia alla FIPIA.

Oggi però dobbiamo constatare che sull’utilizzo dell’aquascooter sono diverse le capitanerie, non solo in Puglia, che (sbagliando) stabiliscono che: Ai sensi del dispaccio n. 221947 in data 28.06.2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e del dispaccio n. 9184 in data 23.01.2008, come richiamato al punto d. del Dispaccio n. 55215 in data 09.06.2008, entrambi del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, l’utilizzazione di attrezzature diverse da quelle previste dagli artt. 128 bis e ss. del DPR 1639/1968, poiché comprovanti condotte di pesca antisportive ed antiecologiche (ad es. impiego, nella pesca subacquea, di propulsori anche subacquei – c.d. maialini – per farsi trainare velocemente alla ricerca della preda da arpionare), è consentito esclusivamente a scopo sperimentale e subordinatamente ad autorizzazione ministeriale.”

È fin troppo semplice obiettare che un aquascooter, a prescindere dalla natura della sua propulsione, sia soltanto un mezzo di locomozione e in alcun modo possa essere considerato uno strumento di pesca al pari di un fucile, una fiocina o una canna da pesca. Ecco perchè far discendere un presunto divieto di utilizzo dal fatto che non sia annoverato tra le attrezzature consentite dagli artt. 128 bis e seguenti del DPR 1639/1968, è una palese forzatura, prova ne sia che nemmeno il natante rientra in quell’elenco, eppure utilizzato per praticare la trainetta avrebbe la stessa funzione dell’aquascooter.

E Allora?

Allora, nei regolamenti dei circondari marittimi in cui è stata introdotta tale dicitura, si deve ritenere sicuramente vietata la pratica del traino armato con aquascooter e, laddove (come a Manfredonia) si ritenga che dall’art.128ter discenda il permesso di trasportare i fucili SOLO all’interno di un mezzo nautico, il divieto si deve ritenere esteso anche all’utilizzo per il traino della plancetta con i fucili.

Sanzioni

Nei compartimenti marittimi in cui la CP competente ha stabilito che l’uso dell’aquascooter durante la pesca configuri “condotta di pesca antisportiva ed antiecologica”, può essere applicata una sanzione amministrativa da 1000 a 3000 euro come previsto dalla legge 154/2016 per “chiunque viola le norme vigenti relative all’esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea.”

Atteso che queste eventuali sanzioni sono, a nostro giudizio, fortemente discutibili; in caso di contestazione rimane solo l’arma del ricorso.

Conclusione

Chiarito che la trainetta è una pratica tanto deprecabile quanto sicuramente sanzionabile a termini di legge, dobbiamo anche ammettere che ci troviamo di fronte a infrazioni che richiedono la flagranza, e che quindi sono molto difficilmente riscontrabili. In questo scenario deve preoccupare, e non poco, la tendenza (come di fatto sta avvenendo con l’aquascooter) a vietare del tutto uno strumento laddove non si riesca, sostanzialmente per mancanza di controlli, a censurarne l’utilizzo distorto.

È probabile che la maggioranza dei pescasub sia favorevole al bando degli aquascooter, più per tornaconto personale che altro, e che per questo non riesca a cogliere l’assurdità di fondo di un provvedimento simile.

Ma siamo certi che invece la capiranno al volo nell’apprendere che alcune associazioni animaliste hanno realmente chiesto di vietare l’uso del natante nella pesca ricreativa perché “praticamente tutti” violano le normative sul prelievo massimo consentito. L’assunto di base non è tanto diverso dal “lo usano praticamente tutti per fare trainetta” che tanti pescasub ripetono in riferimento all’aquascooter, ma con una sottile differenza: gli animalisti costituiscono la lobby più potente del nostro paese e loro sono già dentro le stanze del potere. Occhio!

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