> nuova ordinanza CdP 2010 - Pagina 2 - Pesca in Apnea - AM FORUMS Vai al contenuto

nuova ordinanza CdP 2010


Messaggi raccomandati

  • Risposte 37
  • Creato
  • Ultima Risposta

Miglior contributo in questa discussione

Miglior contributo in questa discussione

Ma se io vado al mare da solo..con il mio gommone..ancora we scendo in acqua..con la boa..non posso?

Da quello che riporta l'ordinanza no, ti serve il barcaiolo.

 

Questo non implica che non si possa fare contestazione ai sensi della circolare Degan che aveva chiarito l'obbligatorietà del barcaiolo solo in presenza di bombola da 10 lt, ma sono sempre rogne.

 

:bye:

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Ma se io vado al mare da solo..con il mio gommone..ancora we scendo in acqua..con la boa..non posso?

Da quello che riporta l'ordinanza no, ti serve il barcaiolo.

 

Questo non implica che non si possa fare contestazione ai sensi della circolare Degan che aveva chiarito l'obbligatorietà del barcaiolo solo in presenza di bombola da 10 lt, ma sono sempre rogne.

 

:bye:

Esatto, inoltre a me non sembra proprio che venga autorizzata la pesca in apnea a 150mt dalla costa....

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Ma se io vado al mare da solo..con il mio gommone..ancora we scendo in acqua..con la boa..non posso?

Da quello che riporta l'ordinanza no, ti serve il barcaiolo.

 

Questo non implica che non si possa fare contestazione ai sensi della circolare Degan che aveva chiarito l'obbligatorietà del barcaiolo solo in presenza di bombola da 10 lt, ma sono sempre rogne.

 

:bye:

 

Siamo al paradosso:

per la giusta applicazione della legge sappiamo già prima di partire che dovremo contestare le multe che le ci verranno fatte da chi dovrebbe farle rispettare!!!

La legge dovrebbe essere una per tutti e applicata in modo identico su tutto il territorio nazionale, invece siamo in balia dell'interpretazione "personale" di chi la applica sul territorio.

 

Io non smetterò mai di stupirmi!!! :angry:

 

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Ho appena ricevuto le nuove ordinanze della Capitaneria di Porto di Crotone che interessano direttamente o indirettamente i pescatori subaquei:

 

Ordinanza che disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la navigazione da diporto e le attività connesse che si svolgono nelle acque del circondario marittimo di Crotone stabilisce all'art. 4 n° 1 comma 4 che la distanza minima da tenere in navigazione dai segnali che indicano la presenza di subacquei è di 200 mt;

 

Ordinanza che disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del circondario marittimo di Crotone, stabilisce all'art. 2 n° 1 che Le zone di mare riservate alla balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, sono quelle sino alla distanza di: 150 metri dalla battigia, in presenza di spiagge; 100 metri dalla scogliera, in presenza di coste alte o a picco.

 

Ordinanza che disciplina lo svolgimento delle attività subacquee non professionali, compiute in apnea, con apparecchi ausiliari di respirazione, con maschera e tubo di respirazione (c.d. “snorkeling”), nelle acque del circondario marittimo di Crotone stabilisce a) che nel caso in cui all’immersione partecipino più subacquei, è sufficiente un solo segnalamento a condizione che tutti i partecipanti rimangano in gruppo e operino entro il raggio di 50 metri dalla verticale del medesimo;

B) che qualora venga utilizzata un’unità navale di appoggio è necessario che: .... a bordo sia sempre presente almeno una persona pronta ad intervenire e in grado di eseguire manovre e comunicazioni di emergenza;

c) L’attività subacquea non può essere esercitata:

ad una distanza inferiore a:

- 1000 metri dalle imboccature dei porti e dalle navi militari;

- 500 metri dalle unità navali, dagli impianti di acquacoltura e dalle reti da posta;

- ad una distanza superiore a 50 metri dalla verticale dell’unità navale di appoggio o dal segnalamento di cui al precedente punto 2 del presente articolo;

nelle zone di mare:

• interdette alla balneazione;

• interessate dalla presenza di residuati bellici o beni archeologici sommersi;

• interessate da relitti di navi, ad eccezione delle attività di cui al successivo articolo 3, comma 4;

• individuate con provvedimenti dell’autorità marittima competente per territorio

 

sbaglio o ci sono notevoli novità (e non sfavorevoli a noi) rispetto agli anni precedenti ?

 

Attenzione non ci sono novità per ipescatori subaquei tutto rimane come prima ( almeno in Calabria ) :(:( : distanza minima metri 500 dalla battigia o speagge balneabili , 100 metri dalle scogliere a picco , quindi non è cambiato niente , pure l' orario dall' alba olle 08,00 devi mantenere sempre la stessa distana . Era troppo bello per essere vero............ Notizie date dalla CP di Soverato pochi minuti fà , quindi state ATTENTI ....................

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
La legge dovrebbe essere una per tutti e applicata in modo identico su tutto il territorio nazionale, invece siamo in balia dell'interpretazione "personale" di chi la applica sul territorio.

 

Io non smetterò mai di stupirmi!!! :angry:

Se fosse solo l'interpretazione ci sarebbe ancora margine, in realtà ci troviamo davanti ad una vera e propria capacità di legiferazione anche se con caratteri locali. E' stato più volte sollevato il problema della superiorità di grado delle fonti normative (una circolare ministeriale dovrebbe avere validità superiore all'odinanza della CP locale) ma purtroppo...

 

Comunque è sempre buona norma informarsi in capitaneria e fare presente questa discrepanza di fonti, potrebbero sempre correggere il tiro.

 

:bye:

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Ho appena ricevuto le nuove ordinanze della Capitaneria di Porto di Crotone che interessano direttamente o indirettamente i pescatori subaquei:

 

Ordinanza che disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la navigazione da diporto e le attività connesse che si svolgono nelle acque del circondario marittimo di Crotone stabilisce all'art. 4 n° 1 comma 4 che la distanza minima da tenere in navigazione dai segnali che indicano la presenza di subacquei è di 200 mt;

 

Ordinanza che disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del circondario marittimo di Crotone, stabilisce all'art. 2 n° 1 che Le zone di mare riservate alla balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, sono quelle sino alla distanza di: 150 metri dalla battigia, in presenza di spiagge; 100 metri dalla scogliera, in presenza di coste alte o a picco.

 

Ordinanza che disciplina lo svolgimento delle attività subacquee non professionali, compiute in apnea, con apparecchi ausiliari di respirazione, con maschera e tubo di respirazione (c.d. “snorkeling”), nelle acque del circondario marittimo di Crotone stabilisce a) che nel caso in cui all’immersione partecipino più subacquei, è sufficiente un solo segnalamento a condizione che tutti i partecipanti rimangano in gruppo e operino entro il raggio di 50 metri dalla verticale del medesimo;

B) che qualora venga utilizzata un’unità navale di appoggio è necessario che: .... a bordo sia sempre presente almeno una persona pronta ad intervenire e in grado di eseguire manovre e comunicazioni di emergenza;

c) L’attività subacquea non può essere esercitata:

ad una distanza inferiore a:

- 1000 metri dalle imboccature dei porti e dalle navi militari;

- 500 metri dalle unità navali, dagli impianti di acquacoltura e dalle reti da posta;

- ad una distanza superiore a 50 metri dalla verticale dell’unità navale di appoggio o dal segnalamento di cui al precedente punto 2 del presente articolo;

nelle zone di mare:

• interdette alla balneazione;

• interessate dalla presenza di residuati bellici o beni archeologici sommersi;

• interessate da relitti di navi, ad eccezione delle attività di cui al successivo articolo 3, comma 4;

• individuate con provvedimenti dell’autorità marittima competente per territorio

 

sbaglio o ci sono notevoli novità (e non sfavorevoli a noi) rispetto agli anni precedenti ?

 

ripeto per la centesima volta, non si può dare a un "comandantello" il potere di "legiferare"....

 

spero che da Roma gli tocchino il tempo.... :rolleyes:

 

.....senza parole...... :(

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Ma se io vado al mare da solo..con il mio gommone..ancora we scendo in acqua..con la boa..non posso?

Da quello che riporta l'ordinanza no, ti serve il barcaiolo.

 

Questo non implica che non si possa fare contestazione ai sensi della circolare Degan che aveva chiarito l'obbligatorietà del barcaiolo solo in presenza di bombola da 10 lt, ma sono sempre rogne.

 

:bye:

Esatto, inoltre a me non sembra proprio che venga autorizzata la pesca in apnea a 150mt dalla costa....

 

io è da ieri che cerco di spiegarglielo, ma sono convinti che l'ordinanza sia per loro "migliorativa".... :lol:

 

eppure l'ordinanza è scandalosamente chiara.

se funzionasse che sono bastonate (ossia trattenuta sullo stipendio) alla prima impugnazione che si vince vedi cha allora ci penserebbero bene e si documenterebbero quando tiran giù le due righe di ordinanza....

questi sono il risultato di un'andazzo comune dove la formazione del personale statale è inesistente; anzi se li chiami al telefono ti dicono tranquillo tranquillo.... :thumbdnn:

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Ma se io vado al mare da solo..con il mio gommone..ancora we scendo in acqua..con la boa..non posso?

Da quello che riporta l'ordinanza no, ti serve il barcaiolo.

 

Questo non implica che non si possa fare contestazione ai sensi della circolare Degan che aveva chiarito l'obbligatorietà del barcaiolo solo in presenza di bombola da 10 lt, ma sono sempre rogne.

 

:bye:

Esatto, inoltre a me non sembra proprio che venga autorizzata la pesca in apnea a 150mt dalla costa....

 

 

L'ordinanza che "disciplina lo svolgimento delle attività subacquee non professionali, compiute in apnea, con apparecchi ausiliari di respirazione, con maschera e tubo di respirazione" regolamenta anche la pesca in Apnea (dove possibile, perchè ricordo che ci sono circa 40 km di costa preclusi dall'esistenza di un'AMP), e stabilisce i diveti , cioè i luoghi dove tale pratica è vietata: dopo aver stabilito alcuni limiti (porti, boe, navi, ecc.) dice che è vietata nelle zone destinate alla balneazione stabilita nella zona che va da 0 a 150 mt dalla costa delle spiagge frequentate dai bagnanti); ergo, dai 150 mt in poi le attività regolamentate, sono possibili.....

 

 

Effettivamente penso che comunque, si potrebbe fare una capatina, in CdP a Crotone, per chiedere informazioni e chiarimenti interpretativi sui punti in questione. Appena troverò l'occasione ci andrò e vi farò sapere.

Santo.

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Ho appena ricevuto le nuove ordinanze della Capitaneria di Porto di Crotone che interessano direttamente o indirettamente i pescatori subaquei:

 

Ordinanza che disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la navigazione da diporto e le attività connesse che si svolgono nelle acque del circondario marittimo di Crotone stabilisce all'art. 4 n° 1 comma 4 che la distanza minima da tenere in navigazione dai segnali che indicano la presenza di subacquei è di 200 mt;

 

Ordinanza che disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del circondario marittimo di Crotone, stabilisce all'art. 2 n° 1 che Le zone di mare riservate alla balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, sono quelle sino alla distanza di: 150 metri dalla battigia, in presenza di spiagge; 100 metri dalla scogliera, in presenza di coste alte o a picco.

 

Ordinanza che disciplina lo svolgimento delle attività subacquee non professionali, compiute in apnea, con apparecchi ausiliari di respirazione, con maschera e tubo di respirazione (c.d. “snorkeling”), nelle acque del circondario marittimo di Crotone stabilisce a) che nel caso in cui all’immersione partecipino più subacquei, è sufficiente un solo segnalamento a condizione che tutti i partecipanti rimangano in gruppo e operino entro il raggio di 50 metri dalla verticale del medesimo;

B) che qualora venga utilizzata un’unità navale di appoggio è necessario che: .... a bordo sia sempre presente almeno una persona pronta ad intervenire e in grado di eseguire manovre e comunicazioni di emergenza;

c) L’attività subacquea non può essere esercitata:

ad una distanza inferiore a:

- 1000 metri dalle imboccature dei porti e dalle navi militari;

- 500 metri dalle unità navali, dagli impianti di acquacoltura e dalle reti da posta;

- ad una distanza superiore a 50 metri dalla verticale dell’unità navale di appoggio o dal segnalamento di cui al precedente punto 2 del presente articolo;

nelle zone di mare:

• interdette alla balneazione;

• interessate dalla presenza di residuati bellici o beni archeologici sommersi;

• interessate da relitti di navi, ad eccezione delle attività di cui al successivo articolo 3, comma 4;

• individuate con provvedimenti dell’autorità marittima competente per territorio

 

sbaglio o ci sono notevoli novità (e non sfavorevoli a noi) rispetto agli anni precedenti ?

 

Attenzione non ci sono novità per ipescatori subaquei tutto rimane come prima ( almeno in Calabria ) :(:( : distanza minima metri 500 dalla battigia o speagge balneabili , 100 metri dalle scogliere a picco , quindi non è cambiato niente , pure l' orario dall' alba olle 08,00 devi mantenere sempre la stessa distana . Era troppo bello per essere vero............ Notizie date dalla CP di Soverato pochi minuti fà , quindi state ATTENTI ....................

 

 

Vai sul sito della guardia costiera di Crotone, alla voce Ordinanze e ti scarichi la n° 28 e la n° 26 del 2010 e ..... l'altra non ricordo il numero..... vedrai che potrai dire alla Cp di Soverato di documentarsi meglio, prima di dare informazioni sbagliate (tipo che nelle AMp si possono usare palamiti fino a 200 ami..... :lol::lol::lol::lol: ..).

Ciao Santo.

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
se funzionasse che sono bastonate (ossia trattenuta sullo stipendio) alla prima impugnazione che si vince vedi cha allora ci penserebbero bene e si documenterebbero quando tiran giù le due righe di ordinanza....

questi sono il risultato di un'andazzo comune dove la formazione del personale statale è inesistente; anzi se li chiami al telefono ti dicono tranquillo tranquillo.... :thumbdnn:

Facile a dirsi.

 

Questo non è l'orientamento del comando di provincia, ma addiritura quello del Comando Generale che, più volte sollecitato su questo punto, non ha mai ritenuto di doversi adeguare alle indicazioni ministeriali.

 

Se non bastasse questo, contrastare un verbale a mezzo di scritti difensivi e ricorso al giudice di pace non dà la certezza della vittoria. Le possibilità di successo sono senza dubbio elevate, ma ci sono anche precedenti in cui il giudice ha ritenuto di non dover tenere minimamente conto della circolare ministeriale, confermando quindi la sanzione.

 

Quindi occhio.

 

:bye:

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Ma se io vado al mare da solo..con il mio gommone..ancora we scendo in acqua..con la boa..non posso?

Da quello che riporta l'ordinanza no, ti serve il barcaiolo.

 

Questo non implica che non si possa fare contestazione ai sensi della circolare Degan che aveva chiarito l'obbligatorietà del barcaiolo solo in presenza di bombola da 10 lt, ma sono sempre rogne.

 

:bye:

Esatto, inoltre a me non sembra proprio che venga autorizzata la pesca in apnea a 150mt dalla costa....

 

 

L'ordinanza che "disciplina lo svolgimento delle attività subacquee non professionali, compiute in apnea, con apparecchi ausiliari di respirazione, con maschera e tubo di respirazione" regolamenta anche la pesca in Apnea (dove possibile, perchè ricordo che ci sono circa 40 km di costa preclusi dall'esistenza di un'AMP), e stabilisce i diveti , cioè i luoghi dove tale pratica è vietata: dopo aver stabilito alcuni limiti (porti, boe, navi, ecc.) dice che è vietata nelle zone destinate alla balneazione stabilita nella zona che va da 0 a 150 mt dalla costa delle spiagge frequentate dai bagnanti); ergo, dai 150 mt in poi le attività regolamentate, sono possibili.....

 

 

Effettivamente penso che comunque, si potrebbe fare una capatina, in CdP a Crotone, per chiedere informazioni e chiarimenti interpretativi sui punti in questione. Appena troverò l'occasione ci andrò e vi farò sapere.

Santo.

Per niente!!

Non autorizzandola rinvia, semplicemente, alla normativa nazionale vigente.

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Ciao a tutti,

 

sulla distanza dalla costa per l'esercizio della pesca in apnea, la citata circolare n. 28/2010 recita all'art. 4 n. 4 "L’esercizio della pesca marittima sportiva subacquea deve essere condotto secondo quanto previsto dalla vigente ordinanza della capitaneria di porto di Crotone. Durante la stagione balneare, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, la pesca può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa."

 

Sul resto, che dire, mi sembra che siamo alle solite.

Il discorso nasce, ahimè, da ciò che temevo che sarebbe potuto scaturire in seguito all'emazione del D.M. del 29 luglio 2008 pubblicato in G.U. n. 222 del 22.09.2008 (sup,pl. ord. n. 223), con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il regolamento attuativo dell'art. 65 del codice della nautica da diporto. In particolare, l'art. 90 di tale DM, aveva, a mio avviso, un chiaro intento di disciplinare il fenomeno dei diving recependo in parte le già diverse ordinanze che le Capitanerie di Porto avevano emesso.

Putroppo, non avendo inserito alcun inciso in tal senso (contrariamente a quanto avevano fatto le CP nelle loro ordinanze) si è aperto ovvero riaperto un problema interpretativo da cui ne potrebbero scaturire solo delle "rogne".

 

Ad ogni modo, vi riporto l'art. 90 del DM ”1. Le unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:

a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;

B) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), e' richiesta una stazione di decompressione. La stazione e' dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;

c) un'unita per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;

d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanita' 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;

e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.

2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.”

 

 

ciao a tutti

Luciano

 

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Ciao a tutti,

 

sulla distanza dalla costa per l'esercizio della pesca in apnea, la citata circolare n. 28/2010 recita all'art. 4 n. 4 "L’esercizio della pesca marittima sportiva subacquea deve essere condotto secondo quanto previsto dalla vigente ordinanza della capitaneria di porto di Crotone. Durante la stagione balneare, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, la pesca può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa."

 

Sul resto, che dire, mi sembra che siamo alle solite.

Il discorso nasce, ahimè, da ciò che temevo che sarebbe potuto scaturire in seguito all'emazione del D.M. del 29 luglio 2008 pubblicato in G.U. n. 222 del 22.09.2008 (sup,pl. ord. n. 223), con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il regolamento attuativo dell'art. 65 del codice della nautica da diporto. In particolare, l'art. 90 di tale DM, aveva, a mio avviso, un chiaro intento di disciplinare il fenomeno dei diving recependo in parte le già diverse ordinanze che le Capitanerie di Porto avevano emesso.

Putroppo, non avendo inserito alcun inciso in tal senso (contrariamente a quanto avevano fatto le CP nelle loro ordinanze) si è aperto ovvero riaperto un problema interpretativo da cui ne potrebbero scaturire solo delle "rogne".

 

Ad ogni modo, vi riporto l'art. 90 del DM ”1. Le unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:

a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;

B) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), e' richiesta una stazione di decompressione. La stazione e' dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;

c) un'unita per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma EN 14467;

d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanita' 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;

e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.

2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.”

 

 

ciao a tutti

Luciano

 

 

Sinceramente non ho capito di quale Ordinanza (non circolare) parli; quella emanata dalla CdP di Crotone così recita:

 

L'ordinanza 28/2010 recita (copia ed incolla)

.......

Art 4. L’attività subacquea non può essere esercitata:

- ad una distanza inferiore a:

• 1000 metri dalle imboccature dei porti e dalle navi militari;

• 500 metri dalle unità navali, dagli impianti di acquacoltura e dalle reti da posta;

- ad una distanza superiore a 50 metri dalla verticale dell’unità navale di appoggio o dal segnalamento di cui al precedente punto 2 del presente articolo;

- negli ambiti portuali;

- nelle zone di mare:

interdette alla balneazione;

• interessate dalla presenza di residuati bellici o beni archeologici sommersi;

• interessate da relitti di navi, ad eccezione delle attività di cui al successivo articolo 3, comma 4;

• individuate con provvedimenti dell’autorità marittima competente per territorio.

 

 

L'ordinanza sulla sicurezza marittima, balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del circondario marittimo di Crotone ..................

 

ARTICOLO 2 – ZONE DI MARE RISERVATE E VIETATE ALLA BALNEAZIONE.

1. Le zone di mare riservate alla balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, sono quelle sino alla distanza di:

- 150 metri dalla battigia, in presenza di spiagge;

- 100 metri dalla scogliera, in presenza di coste alte o a picco.

2. Le zone di mare vietate alla balneazione sono:

- alle imboccature dei porti e negli ambiti portuali, fatte salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti;

- in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l’ormeggio di unità navali;

- all’interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali;

- all’interno degli specchi acquei destinati all’ancoraggio di unità navali;

- alle foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;

- nelle zone di mare interdette con specifiche ordinanze.

 

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Forse non mi sono ben spiegato, Riillo, quello che tu citi è l'art. 1 n. 4 e non quello che ho citato io, ovvero l'art. 4 n. 4 della ordinanza

n. 28/2010 della CP (copia estratta dal loro sito internet) che recita:

ARTICOLO 4 – EVENTI DI RILIEVO, RINVII E DEROGHE

1.Qualora il subacqueo dovesse fortuitamente rinvenire o avvistare reperti di interesse archeologico, scientifico e storico o relitti di navi non segnalati, deve immediatamente informare la locale autorità marittima.

2.I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali lungo gli arenili e in mare sono fissati con ordinanza della capitaneria di porto di Crotone. In particolare, il subacqueo non deve toccare l’oggetto, deve mantenersi a debita distanza dallo stesso, indicando i punti di riferimento per la successiva individuazione e informare immediatamente la capitaneria di porto di crotone.

3.L’ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività subacquee devono essere esercitate nel rispetto delle ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte della capitaneria di porto di Crotone.

4.L’esercizio della pesca marittima sportiva subacquea deve essere condotto secondo quanto previsto dalla vigente ordinanza della capitaneria di porto di Crotone. Durante la stagione balneare, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, la pesca può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa.

5.Le attività di diporto nautico devono essere condotte secondo quanto previsto dalla vigente ordinanza emanata in materia dalla capitaneria di porto di Crotone, che fissa l’obbligo per le unità navali di navigare a distanze superiori ai 200 metri dai segnali che indicano la presenza di subacquei.

6.La presente ordinanza non si applica alle immersioni subacquee del personale del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze armate e di polizia, dei Corpi dello Stato e dei servizi di emergenza e soccorso.

 

e poi,

ARTICOLO 6 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICAZIONE

1.La presente ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga la n° 30/2009 in data 27.04.2009.

2.E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente ordinanza, pubblicata all’albo di questo ufficio e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:

distribuzione a società, circoli sportivi, associazioni ed imprese interessate;

divulgazione a cura dei mezzi d’informazione;

inserimento nel sito web crotone.guardiacostiera.it.

Crotone, 05.05.2010

 

F.to IL COMANDANTE

C.V. (CP) Giuseppe MELI

 

ciao

Luciano

 

ps. Per coloro i quali vogliono leggersi le due citate la n. 28 (inerente all'attività subacquea) e la n. 30 (sulla balneazione) emesse dal CP di Crotone può scaricarle dal loro sito al seguente indirizzo

http://www.guardiacostiera.it/capitanerieo...nanze.cfm?id=10

 

 

 

 

 

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Partecipa alla conversazione

Puoi pubblicare ora e registrarti più tardi. Se hai un account, accedi ora per pubblicarlo con il tuo account.

Ospite
Rispondi a questa discussione...

×   Hai incollato il contenuto con la formattazione.   Rimuovere la formattazione

  Sono consentiti solo 75 emoticon max.

×   Il tuo collegamento è stato incorporato automaticamente.   Mostra come un collegamento

×   Il tuo contenuto precedente è stato ripristinato.   Pulisci editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Caricamento...

×
×
  • Crea Nuovo...