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Verbale per un apneista


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Ciao Davide, nel link dei "tremari" non è specificato però che è una cosa locale.

Confermi?

Grazie

Roy quello è un editoriale di Giorgio.

 

Il caso di Genova è molto particolare ed è appunto locale. A livello nazionale non sussiste l'obbligo di assistente a bordo ma è anche vero che in passato il comando generale delle CP ha dato delle disposizioni agli uffici periferici molto fuorvianti, e anche di questo Giorgio ha parlato approfonditamente fino a consigliare di portarsi dietro la circolare Degan per eventuali contestazioni.

 

Ad ogni modo è buona norma chiedere direttamente in capitaneria per saggiare l'orientamento del comando, e soprattutto se non esistano delle ordinanze che impongano restrizioni maggiori.

 

:bye:

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Ciao Davide, nel link dei "tremari" non è specificato però che è una cosa locale.

Confermi?

Grazie

Roy quello è un editoriale di Giorgio.

 

Il caso di Genova è molto particolare ed è appunto locale. A livello nazionale non sussiste l'obbligo di assistente a bordo ma è anche vero che in passato il comando generale delle CP ha dato delle disposizioni agli uffici periferici molto fuorvianti, e anche di questo Giorgio ha parlato approfonditamente fino a consigliare di portarsi dietro la circolare Degan per eventuali contestazioni.

 

Ad ogni modo è buona norma chiedere direttamente in capitaneria per saggiare l'orientamento del comando, e soprattutto se non esistano delle ordinanze che impongano restrizioni maggiori.

 

:bye:

non vorrei sbagliarmi ma il nuovo codice da diporto prevede l'obbligo di assistenza a bordo, cmq guardo e vi farò sapere.

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non vorrei sbagliarmi ma il nuovo codice da diporto prevede l'obbligo di assistenza a bordo, cmq guardo e vi farò sapere.

http://www.apneamagazine.com/articolo.php/1910

 

Paragrafo "Gommone e Barcaiolo."

 

:bye:

mi riferivo all'art. 90 del regolamento di attuazione del codice da diporto (reg. 146/2008)il cui articolo 2 parla genericamente dell'obbligo di assistenza in caso di immersione sportive con l'ausilio di un'imbarcazione. cmq il Ministero ha chiarito con una circolare che l'0art.90 comma II summenzionato non trovi applicazione nel caso di privati. ecco il link: http://www.adisub.org/documenti/Circolare-Capitaneria.pdf

Ho i miei dubbi che un'ordinanza della capitaneria di porto possa imporre un divieto che per legge nn sussiste, in quanto le ordinanze posso rendere ancora più restrittivi obblighi che già sussistono per legge ma non imporne ex novo.

 

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Ciao a tutti mi chiamo Rinaldo e abito a Genova. Mi è successo un fatto alquanto spiacevole questa domenica 11 aprile alla Diga Forania di Pegli Genova. Dopo aver portato il mio natante sul posto ancorata a circa 50 mt dalla diga ho effettuato la mia battuta di pesca. Poco dopo essere emerso è arrivata la Guardia Costiera facendomi un verbale di circa 2000 euro. Tutto ciò mi lascia abbastanza dubbioso, dal momento in cui prima cosa non sono un bombolaro, e quindi, non ho bisogno di assistenza di un barcaiolo come descritto dalla legge. Altro punto, come descritto in questo link in fondo alla pagina con altrettanto articolo http://www.apneamagazine.com/articolo.php/516, la legge non obbliga l'assistenza a bordo. Detto tutto questo aspetto consigli da parte vostra e chiarimenti nell'eventualità che vi sia successo anche a voi. Grazie!!!

Rinaldo , purtroppo esiste un ordinanza balneare che impone, per l' esercizio della pesca subacquea in quella località, l' uso dell' imbarcazione e bisogna essere seguiti dal barcaiolo.

Non si può ancorare e pescare e non c' è obbligo della presenza del bombolino. L' ordinanza , se non ricordo male , è la n° 3 è autorizza la pesca subacquea su molte dighe foranee genovesi , dove di solito è vietata l' esercizio della pesca subacquea , pur con l' obbligo di uso di barca e barcaiolo.

Prova la strada della riduzione della sanzione , mi sa l' unica possibile.

Ciao Gabriele

 

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Ciao a tutti,

pur precisando di non essere un esperto di diritto della navigazione e dai pochi dati indicati nei precedenti post che rendono difficile una analisi più approfondita,

credo che il verbale elevato a Fabio84 effettivamente si riferisca alla violazione di norme locali (ordinanze capitaneria di porto) in quanto nello stesso verrebbe espressamente indicata la violazione dell'art. 81 del cod. nav. - "Altre attribuzioni di polizia" - il quale recita che, "Il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in genere la sicurezza e la polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze (1)" e rinvia anche all'art. 59 reg. nav. mar. - "Ordinanza di polizia marittima" - il quale stabilisce che "a norma degli articoli 30, 62 e 81 del codice il capo di circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio: 1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi, dei galleggianti e degli idrovolanti; 2) la destinazione delle calate, dei moli e dei altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci; 3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti; 4) il servizio delle zavorre; 5) la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento, alla riparazione, alla demolizione, al carenaggio e all'alaggio delle navi e dei galleggianti; 6) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni; 7) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti; 8) l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa; 9) l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti; 10) in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonchè le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione".

 

Detto ciò, caro Fabio84, come ti è già stato suggerito e da quello che mi sembra di aver capito, sarebbe ipotizzabile un ricorso alla Capitaneria di Porto nel quale potresti contestare l'illegittimità del verbale (magari eccependo qualche vizio ad es. la mancata indicazione delle coordinate GPS dalle quali poter verificare a posteriori la reale posizione del tuo mezzo - mancata indicazione degli estremi dell'ordinanza emessa in relazione all'art. 81) ed, al contempo, chiedendo di essere convocato di essere convocato per essere ascoltato personalmente sulle tue ragioni (se non ti convocassero sarebbe motivo di nullità della ordinanza-ingiunzione).

Inoltre, dovresti chiedere IN VIA SUBORDINATA la riduzione della sanzione (quasi del 50%) allegando i documenti del natante ed indicando che era adibito ad uso privato.

In questo modo, a mio giudizio, nel caso in cui la Capiteneria di Porto confermi con ordinanza-ingiunzione il verbale in questione dovrebbe cmq ridurti la sanzione ed a te rimarrà la scelta di impugnare detta decisione al Giudice di Pace ovvero pagare in misura ridotta la sanzione.

 

N.B. I termini per ricorrere alla capitaneria di Porto sono di 30 gg. e cmq verifica che la sanzione rientra tra quelle per le quali si può chiedere la riduzione del 50% nonché cerca di capire, sempre in Capitaneria, se la violazione rinvia effettivamente ad un ordinanza locale.

Inoltre, non capisco ed andrebbe maggiormente approfondito, perchè ti avrebbero elevato la sanzione per la violazione dell'art. 81 del Cod della nav. invece che dell'art. 53 del C. della nautica e del diporto (dlgs n. 171/05) il quale recita "3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà".

Tale norma, viene generalmente applicata dalle Capitanerie di Porto per le violazioni delle loro ordinanze (per esperienza personale nell'estate 2008) indicando gli estremi dell'ordinanza stessa. Inoltre, appare più favorevole rispetto all'importo della sanzione che ti avrebbero elevato e potrebbe essere un altro motivo di illegittimità della sanzione stessa (da approfondire).

 

ciao a tutti

luciano

 

 

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Ho i miei dubbi che un'ordinanza della capitaneria di porto possa imporre un divieto che per legge nn sussiste, in quanto le ordinanze posso rendere ancora più restrittivi obblighi che già sussistono per legge ma non imporne ex novo.

In realtà, limitatamente al caso di Genova, non impone un divieto tout court ma permette la pesca a certe condizioni in un tratto di mare che potrebbe tranquillamente interdire con ordinanza. La gran parte delle dighe foranee e degli antemurali dei porti sono off limits per qualsiasi tipo di immersione.

 

Diverso è il caso di altri distretti, come quello di Castelsardo, nel quale qualche anno fà la CP impose l'obbligo di barcaiolo a bordo, a prescindere. Non sò se quell'ordinanza sia ancora in vigore, è certo che cozza con le direttive ministeriali e che un eventuale verbale si può impugnare e forse vincere, ma sono sempre rogne pesanti.

 

:bye:

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Vorrei precisare circa il mio precedente intervento, su gentile avviso inviatomi in mp e dopo una breve ricerca degli estremi della giurisprudenza evidenziatami, l'errore in cui sono incorso circa la possibile nullità dell'ordinanza-ingiunzione nel caso di mancata convocazione a richiesta dell'interessato, in quanto, recentemente (28 genn 2010) la Cass. a Sez. Un. nella sent. n. 1786/10 ha stabilito che "la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale".

Debbo ribadire che quanto da me suggerito riguardava lo studio di una personale controversia del giugno 2008 avverso un verbale (a mio avviso ingiusto - come direbbero tutti, ma credetemi sulla parola che era assurdo contavvenzionarmi) e che all'esito del ricorso mi è stato annullato.

Inoltre, il mio intervento non voleva assurgere a parere o altro, non avendo preso alcun impegno in tal senso né avendo visionato le carte, e ribadendo come un eventuale studio della questione di Fabio84 andrebbe approfondito dall'interessato anche mediante la consulenza con dei legali di sua fiducia che possano esaminare il verbale in contestazione.

 

ciao a tutti

Luciano

 

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