Raiuga Inviato Settembre 23, 2008 Segnala Condividi Inviato Settembre 23, 2008 Da una ricerca su internet ho scoperto che dal 15 settembre al 14 ottorbre in Sicilia è in vigore il c.d. Fermo Biologico per la pesca, non ho trovato molto sull'argomento, anzi forse ho trovato troppo, molta confusione ..... Qualcuno saprebbe dirmi se vale anche per i pescatori in apnea tale fermo perchè se così fosse ho già infranto un paio di volte la legge Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
achille_des Inviato Settembre 23, 2008 Segnala Condividi Inviato Settembre 23, 2008 Questo è il testo del decreto: http://www.politicheagricole.gov.it/NR/rdo..._temporaneo.pdf Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
achille_des Inviato Settembre 23, 2008 Segnala Condividi Inviato Settembre 23, 2008 1 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante “Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38”; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante “norme di Attuazione della L. 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima”; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante ”regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965”; Visto il Regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca e il Regolamento (CE) n. 498/07, che definiscono modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca e il relativo Programma Operativo; Visto il decreto legge 3 luglio 2008, n. 114, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore”; Considerato necessario attivare le misure di emergenza previste dall’art. 1, comma 1 del predetto decreto legge; Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l’acquacoltura nella seduta del 16.07.2008; Decreta Articolo 1 (Fermo di emergenza temporaneo) 1. Le interruzioni temporanee della pesca di cui al presente decreto riguardano le unità autorizzate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti. 2 Articolo 2 (Modalità dell'esecuzione dell'arresto temporaneo dell’attività di pesca per le unità abilitate alla pesca a strascico e volante) 1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per 30 giorni consecutivi dal 4 agosto al 2 settembre. 2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per 30 giorni consecutivi dal 3 settembre al 2 ottobre. 3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi della Direzione marittima di Palermo e nei Compartimenti marittimi della Sardegna è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per 30 giorni consecutivi dal 25 agosto al 23 settembre. 4. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi della Direzione marittima di Catania è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per 30 giorni consecutivi dal 15 settembre al 14 ottobre. 5. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei RR.NN.MM.GG di Lampedusa è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per 30 giorni consecutivi dal 01 ottobre al 30 ottobre, considerata la peculiare posizione dell’isola. Articolo 3. (Modalità di esecuzione) 1. Per i periodi di interruzione temporanea di cui all’articolo 2 è corrisposta alle imprese di pesca un compensazione ai sensi dell’art. 1, comma 2 del DL indicato in premessa, nonché sono corrisposte le misure sociali di cui al successivo art. 6, ad esclusione delle unità autorizzate al sistema draga idraulica ancorché abilitate ai sistemi strascico e/o volante. Tali misure non sono erogate nei casi in cui, per lo stesso titolo, l'interessato abbia ricevuto altra misura da parte delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, fatta salva la possibilità di integrazione nella misura massima consentita a carico dei predetti enti pubblici. 2. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli artt. 2 e 5 è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca, nelle acque del Compartimento in cui si attua la misura, anche alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto è punita in base allanormativa vigente. 3. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa 3 comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell’Autorità marittima per il transito nell’areale in fermo. 4. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare, con rinuncia alle misure sociali di cui all'art. 6, per la continuazione dell’attività, nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve dare comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima del porto di base logistica. Effettuata l’opzione, le navi in questione possono riprendere ad operare a strascico e/o volante solo a partire dall’inizio della nona settimana dopo la conclusione del periodo di fermo cui avrebbero dovuto partecipare. 5. Le navi da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondità nello Ionio, nel Ligure, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia, possono effettuare l’interruzione delle attività di pesca di cui all’art. 2 del presente decreto, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all’Autorità marittima del luogo di iscrizione dell’unità stessa. Articolo 4 (Misure tecniche) 1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con il sistema a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale è autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca in coincidenza con le festività natalizie, sentite le associazioni professionali e le organizzazioni sindacali di settore. 2. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse. 3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pescaturismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico e/o volante ovvero apposizione dei sigilli da parte della autorità marittima. 4. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2008 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 metri. 4 5. Il divieto di cui al comma 4 non si applica alle unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro sei miglia dalla costa. Articolo 5 (Misure tecniche successive all'interruzione temporanea) 1. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le unità iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate alla pesca a strascico e/o volante, non esercitano l’attività di pesca nel giorno di venerdì. Non e’ consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse. 2. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le unità iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Ortona che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante oltre a non esercitare l’attività di pesca nel giorno di venerdì, devono effettuare un ulteriore giorno di fermo, qualora richiesto dagli armatori, che rappresentino almeno il 60% delle imbarcazioni iscritte nel medesimo compartimento abilitate ai predetti sistemi. Articolo 6 (Compensazione e misure sociali di accompagnamento al fermo temporaneo) 1. Per l'interruzione temporanea, prevista all'art. 2 del presente decreto, sono corrisposte le misure sociali di accompagnamento, consistenti in: a) erogazione diretta del minimo monetario garantito, previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica; oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera a), da versare ai relativi istituti di previdenza ed assistenza. 2. La compensazione spettante alle imprese di pesca è calcolata per l’anno 2008 in base alla seguente tabella: Categorie di navi classificate in base alla stazza (GT) Importo massimo del premio per una nave al giorno (EURO) 0 < 10 5,2 / GT + 20 10 < 25 4,3 / GT + 30 25 < 50 3,2 / GT + 55 50 < 100 2,5 / GT + 90 100 < 250 2,0 / GT + 140 250 < 500 1,5 / GT + 265 500 < 1.500 1,1 / GT + 465 1.500 < 2.500 0,9 / GT + 765 2.500 < oltre 0,67 / GT + 1.340 5 3. Le predette misure sono concesse nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, comma 7, del D.Lgs n. 154/2004. 4. Con successivo decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura sono disciplinate le modalità di presentazione delle istanze, nonché le procedure di liquidazione delle misure di cui al presente articolo. Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 18 luglio 2008 IL MINISTRO (F.to) Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
SARENGU Inviato Settembre 23, 2008 Segnala Condividi Inviato Settembre 23, 2008 IO VORREI SAPERE DOVE SONO I NOSTRI RAPPRESENTANTI QUANDO VENGONO EMANATE QUESTE LEGGI. IN SARDEGNA E' LA STESSA STORIA. Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Raiuga Inviato Settembre 24, 2008 Autore Segnala Condividi Inviato Settembre 24, 2008 Questo è il testo del decreto: http://www.politicheagricole.gov.it/NR/rdo..._temporaneo.pdf Innanzitutto grazie .... ma sbaglio o si parla solo di unità navali? Quindi il fermo non riguarda chi pratica la pesca in apnea? Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
marcorossi.adv Inviato Settembre 24, 2008 Segnala Condividi Inviato Settembre 24, 2008 Questo è il testo del decreto: http://www.politicheagricole.gov.it/NR/rdo..._temporaneo.pdf Innanzitutto grazie .... ma sbaglio o si parla solo di unità navali? Quindi il fermo non riguarda chi pratica la pesca in apnea? Attenzione: la Sicilia è regione a statuto autonomo!!!! Le nostre norme sono diverse e il periodo dovrebbe essere diverso (credo sia più lungo) Lo scorso anno nella zona di catania e siracusa diversi nostri colleghi hanno avuto contravvenzioni dalla capitaneria.!! Occorre verificare l'eventuale decreto regionale. Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Raiuga Inviato Settembre 24, 2008 Autore Segnala Condividi Inviato Settembre 24, 2008 Leggo sul seguente sito ... http://www.comunicalo.it/index.php?option=...6&Itemid=26 che il fermo biologico per la Sicilia è stato stabilito con data dal 25.08 al 25.09 .... quindi se è vero domani è l'ultimo giorno. Ad ogni buon modo credo che farò una telefonata agli amici della Capitaneria. La mia domanda comunque resta, per chi volesse rispondere, ma il fermo vale anche per la pesca in apena? Io non l'ho letto da nessuna parte!!! Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
SARENGU Inviato Settembre 24, 2008 Segnala Condividi Inviato Settembre 24, 2008 Leggo sul seguente sito ... http://www.comunicalo.it/index.php?option=...6&Itemid=26 che il fermo biologico per la Sicilia è stato stabilito con data dal 25.08 al 25.09 .... quindi se è vero domani è l'ultimo giorno. Ad ogni buon modo credo che farò una telefonata agli amici della Capitaneria. La mia domanda comunque resta, per chi volesse rispondere, ma il fermo vale anche per la pesca in apena? Io non l'ho letto da nessuna parte!!! Si, vale. Non capisco perchè ma vale..... Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
stevect Inviato Settembre 24, 2008 Segnala Condividi Inviato Settembre 24, 2008 la telefonata all'amico della guardia costiera l'ho fatta io.....non esiste attualmente in sicilia un fermo pesca per i sub, il decreto criguarda lo strascico! Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Raiuga Inviato Settembre 25, 2008 Autore Segnala Condividi Inviato Settembre 25, 2008 la telefonata all'amico della guardia costiera l'ho fatta io.....non esiste attualmente in sicilia un fermo pesca per i sub, il decreto criguarda lo strascico! VAAAAAAA BENE!!! ALLORA DIAMOCI DA FARE ... TEMPO PERMETTENDO Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
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