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Fermo Biologico 2008


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Da una ricerca su internet ho scoperto che dal 15 settembre al 14 ottorbre in Sicilia è in vigore il c.d. Fermo Biologico per la pesca, non ho trovato molto sull'argomento, anzi forse ho trovato troppo, molta confusione ..... :frustry:

Qualcuno saprebbe dirmi se vale anche per i pescatori in apnea tale fermo perchè se così fosse ho già infranto un paio di volte la legge :whistling:

 

:bye:

 

 

 

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1

Il Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche concernente la disciplina

della pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante “Modernizzazione del

settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo

2003, n. 38”;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante “norme di Attuazione della

L. 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante

”regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965”;

Visto il Regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo

per la pesca e il Regolamento (CE) n. 498/07, che definiscono modalità e condizioni

delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca e il relativo Programma

Operativo;

Visto il decreto legge 3 luglio 2008, n. 114, recante “Misure urgenti per fronteggiare

l’aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il

rilancio competitivo del settore”;

Considerato necessario attivare le misure di emergenza previste dall’art. 1, comma 1

del predetto decreto legge;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l’acquacoltura nella seduta

del 16.07.2008;

Decreta

Articolo 1

(Fermo di emergenza temporaneo)

1. Le interruzioni temporanee della pesca di cui al presente decreto riguardano le unità

autorizzate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, ad esclusione delle unità abilitate

alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti.

2

Articolo 2

(Modalità dell'esecuzione dell'arresto temporaneo dell’attività di pesca per le unità

abilitate alla pesca a strascico e volante)

1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico

e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari è disposta

l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per 30 giorni consecutivi dal 4

agosto al 2 settembre.

2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico

e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia è disposta

l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per 30 giorni consecutivi dal 3

settembre al 2 ottobre.

3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico

e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi della Direzione marittima di Palermo

e nei Compartimenti marittimi della Sardegna è disposta l'interruzione temporanea

obbligatoria della pesca per 30 giorni consecutivi dal 25 agosto al 23 settembre.

4. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a

strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi della Direzione marittima di

Catania è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per 30 giorni

consecutivi dal 15 settembre al 14 ottobre.

5. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico

e/o volante, iscritte nei RR.NN.MM.GG di Lampedusa è disposta l'interruzione

temporanea obbligatoria della pesca per 30 giorni consecutivi dal 01 ottobre al 30

ottobre, considerata la peculiare posizione dell’isola.

Articolo 3.

(Modalità di esecuzione)

1. Per i periodi di interruzione temporanea di cui all’articolo 2 è corrisposta alle

imprese di pesca un compensazione ai sensi dell’art. 1, comma 2 del DL indicato in

premessa, nonché sono corrisposte le misure sociali di cui al successivo art. 6, ad

esclusione delle unità autorizzate al sistema draga idraulica ancorché abilitate ai

sistemi strascico e/o volante. Tali misure non sono erogate nei casi in cui, per lo stesso

titolo, l'interessato abbia ricevuto altra misura da parte delle regioni, delle province,

dei comuni o di altri enti pubblici, fatta salva la possibilità di integrazione nella misura

massima consentita a carico dei predetti enti pubblici.

2. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli artt. 2 e 5 è

fatto divieto di esercitare l'attività di pesca, nelle acque del Compartimento in cui si

attua la misura, anche alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai

sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto è punita in base allanormativa

vigente.

3. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione

possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa

3

comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni precedenti

l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei

porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite

dell’Autorità marittima per il transito nell’areale in fermo.

4. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o

volante, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare, con rinuncia alle

misure sociali di cui all'art. 6, per la continuazione dell’attività, nel periodo di

interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga

idraulica previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine

l'armatore deve dare comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente

l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di

iscrizione o all'autorità marittima del porto di base logistica. Effettuata l’opzione, le

navi in questione possono riprendere ad operare a strascico e/o volante solo a partire

dall’inizio della nona settimana dopo la conclusione del periodo di fermo cui

avrebbero dovuto partecipare.

5. Le navi da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondità nello Ionio, nel

Ligure, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia, possono effettuare l’interruzione delle

attività di pesca di cui all’art. 2 del presente decreto, in maniera cumulativa al termine

del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all’Autorità

marittima del luogo di iscrizione dell’unità stessa.

Articolo 4

(Misure tecniche)

1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in

materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con

il sistema a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico

provvedimento direttoriale è autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca in

coincidenza con le festività natalizie, sentite le associazioni professionali e le

organizzazioni sindacali di settore.

2. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di

inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pescaturismo,

previo sbarco degli attrezzi per lo strascico e/o volante ovvero apposizione

dei sigilli da parte della autorità marittima.

4. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2008 è vietata, nelle

acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di

Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio la pesca a strascico e/o volante entro una

distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore

a 60 metri.

4

5. Il divieto di cui al comma 4 non si applica alle unità iscritte in IV categoria abilitate

alla pesca costiera locale entro sei miglia dalla costa.

Articolo 5

(Misure tecniche successive all'interruzione temporanea)

1. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le unità iscritte nei

compartimenti marittimi da Trieste a Bari che effettuano il fermo obbligatorio,

autorizzate alla pesca a strascico e/o volante, non esercitano l’attività di pesca nel

giorno di venerdì. Non e’ consentito il recupero di eventuali giornate di inattività

causate da condizioni meteomarine avverse.

2. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le unità iscritte nei

compartimenti marittimi da Trieste a Ortona che effettuano il fermo obbligatorio,

autorizzate allo strascico e/o volante oltre a non esercitare l’attività di pesca nel giorno

di venerdì, devono effettuare un ulteriore giorno di fermo, qualora richiesto dagli

armatori, che rappresentino almeno il 60% delle imbarcazioni iscritte nel medesimo

compartimento abilitate ai predetti sistemi.

Articolo 6

(Compensazione e misure sociali di accompagnamento al fermo temporaneo)

1. Per l'interruzione temporanea, prevista all'art. 2 del presente decreto, sono

corrisposte le misure sociali di accompagnamento, consistenti in:

a) erogazione diretta del minimo monetario garantito, previsto dal Contratto collettivo

nazionale di lavoro vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio

imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica;

B) oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente

lettera a), da versare ai relativi istituti di previdenza ed assistenza.

2. La compensazione spettante alle imprese di pesca è calcolata per l’anno 2008 in

base alla seguente tabella:

Categorie di navi classificate in base alla stazza (GT)

Importo massimo del premio per una nave

al giorno (EURO)

0 < 10 5,2 / GT + 20

10 < 25 4,3 / GT + 30

25 < 50 3,2 / GT + 55

50 < 100 2,5 / GT + 90

100 < 250 2,0 / GT + 140

250 < 500 1,5 / GT + 265

500 < 1.500 1,1 / GT + 465

1.500 < 2.500 0,9 / GT + 765

2.500 < oltre 0,67 / GT + 1.340

5

3. Le predette misure sono concesse nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6, comma

7, del D.Lgs n. 154/2004.

4. Con successivo decreto del Direttore Generale della pesca marittima e

dell’acquacoltura sono disciplinate le modalità di presentazione delle istanze, nonché

le procedure di liquidazione delle misure di cui al presente articolo.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno

successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 luglio 2008

IL MINISTRO

(F.to)

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Innanzitutto grazie .... ma sbaglio o si parla solo di unità navali?

Quindi il fermo non riguarda chi pratica la pesca in apnea? :subh:

Attenzione: la Sicilia è regione a statuto autonomo!!!!

Le nostre norme sono diverse e il periodo dovrebbe essere diverso (credo sia più lungo)

Lo scorso anno nella zona di catania e siracusa diversi nostri colleghi hanno avuto contravvenzioni dalla capitaneria.!! :thumbdnn:

Occorre verificare l'eventuale decreto regionale.

 

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Leggo sul seguente sito ...

 

http://www.comunicalo.it/index.php?option=...6&Itemid=26

 

che il fermo biologico per la Sicilia è stato stabilito con data dal 25.08 al 25.09 .... quindi se è vero domani è l'ultimo giorno. Ad ogni buon modo credo che farò una telefonata agli amici :whistling: della Capitaneria.

 

La mia domanda comunque resta, per chi volesse rispondere, ma il fermo vale anche per la pesca in apena? Io non l'ho letto da nessuna parte!!!

 

 

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Leggo sul seguente sito ...

 

http://www.comunicalo.it/index.php?option=...6&Itemid=26

 

che il fermo biologico per la Sicilia è stato stabilito con data dal 25.08 al 25.09 .... quindi se è vero domani è l'ultimo giorno. Ad ogni buon modo credo che farò una telefonata agli amici :whistling: della Capitaneria.

 

La mia domanda comunque resta, per chi volesse rispondere, ma il fermo vale anche per la pesca in apena? Io non l'ho letto da nessuna parte!!!

 

Si, vale. Non capisco perchè ma vale..... :angry:

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la telefonata all'amico della guardia costiera l'ho fatta io.....non esiste attualmente in sicilia un fermo pesca per i sub, il decreto criguarda lo strascico! :D

 

 

VAAAAAAA BENE!!! ALLORA DIAMOCI DA FARE ... TEMPO PERMETTENDO

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