Giulian Inviato Ottobre 12, 2007 Segnala Condividi Inviato Ottobre 12, 2007 I carrelli per imbarcazioni non sono appendice, hanno sia targa propria che targa replica(un clone della targa del veicolo) e sono quindi omologati di per se. Il gancio traino va invece montato e collaudato(omologato), dipende da che macchina hai, per me che ho una jeep la spesa è stata intorno ai 700€. Ogni macchina deve poi fare l'estensione dell'assicurazione al carrello, quest'ultimo deve avere una propria assicurazione per quando è sganciato dal veicolo trainante. In poche parole è più un impiccio d'assicurazione che di altro, l'estenzione dell'assicurazione è sui 50€ l'anno, quella del carrello è più o meno la stessa cifra. La targa replica costa circa 80€, ve ne servono 2, che dovrete cambiare al carrello a seconda di quale sia il veicolo trainante volta per volta. Puoi però risparmiare sul rimassaggio, io lo ho molto vicino ad uno scivolo publico, quindi aro e varo il gommone da solo, non lo devo trainare da Roma e se voglio andare all'argentario ho il rimorchio già a metà strada. Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Willow Inviato Ottobre 12, 2007 Segnala Condividi Inviato Ottobre 12, 2007 Grazie mille per la risposta, Giulian. Ti ho risposto in MP. Ciao Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
giankihuntfish Inviato Ottobre 12, 2007 Segnala Condividi Inviato Ottobre 12, 2007 Mi sa che c'e' un po' di confusione sull'argomento xche' il carrello rimorchio porta barca va revisionato a tutt'oggi dopo 4 anni d'all'acquisto e poi dopo ogni due anni e come aggravante c'e' da dire che lo fa solo la motorizzazione e non i centri privati, io ho acquistato il mio carrello della portata di 750 kg. nel 2001 ed ho gia' dovuto fare due revisioni, l'ultima 3 mesi fa ed ho chiesto se per il futuro si prevedeva un "alleggerimento" e mi hanno detto che tutto rimane come e' adesso per gli autoveicoli e cioe' 4 anni dall'acquisto e ogni 2 anni dopo la prima revisione, ci graziano x il bollino blu giusto perche' non ha scarichi inquinanti. Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
pierorca Inviato Ottobre 13, 2007 Segnala Condividi Inviato Ottobre 13, 2007 Vedo che più o meno ci siamo, al momento non ho sotto mano il decreto sulla revisione dei carrelli appendice, vedo se posso copiarlo e farvelo avere per lunedì. Una cosa è certa la revisione va effettuata come per tutti gli autoveicoli targati, solo una cosa, dato che le revisioni dei carrelli le effettua sola la motorizzazione viaggiano con ritardo, e quindi ci sono degli scadenzari, potete recarvi alla mctc per maggiori informazioni. I carrelli appendice muniti di propria targa possono viaggiare trainati da un'autoveicolo munito di gancio traino omologato e con estensione per l'assicurazione, ovviamente sul carrello va apposta la targa ripetitrice del veicolo che traina. Anche sul carrello va stipulata un'assicurazione per rischio statico. Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Giulian Inviato Ottobre 13, 2007 Segnala Condividi Inviato Ottobre 13, 2007 (modificato) Visto il dubbio mi sono documentato, in ordine direttiva cee (recepita di fatto sia con il codice della strada che con i decreti ministeriali[ministero dei trasporti]), codice della strada e ultimo decreto ministeriale in materia. Di fatto mi sento di dire che ha ragione otrebor, niente revisione ogni 2 anni per i carrelli <3,5t, la definizione giuridica dei carrelli inferiori alle 3,5t è completamente diversa da quella dei veicoli e dei carrelli con massa superiore ai 3,5t. La direttiva cee definisce dei criteri generali nei quali il proprietario è fatto responsabile di verificare ogni anno il corretto funzionamento del carrello, dalla zincatura, il sistema franante e quantaltro, il che si traduce con la raccomandazione di effettuare una revisione non formale (non certificata appunto), ma sostanziale(se ti rendi conto che è il caso, vai dal meccanico e fai cambiare i cuscinetti per esempio). Il codice della strada recepisce quanto sopra, definendo i criteri generali(modalità e scadenze) di revisione degli autoveicoli e dei rimorchi con massa superiore alle 3,5t e delegando i criteri (modalità e tempi, quì non sono proprio previste scadenze periodiche) per i rimorchi di massa inferiore ai 3,5t. L'ultimo decreto del mistero dei trasporti è quello di Lunardi, che appunto impone la revisione nel senso formale del termine (quindi motorizzazione) non con cadenza che decorre dall'acquisto o dalla precedente revisione, ma per scaglioni, distinguendo prima e dopo il 31 dicembre 1997. riporto i passaggi salienti che portano a questa conclusione: Codice della strada aggiornato ad ottobre 2007 Art. 80. Revisioni. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6. E quì il decreto di lunardi decreto Rimane di fatto, che la revisione al carrello la si può fare ogni 2 anni, se far revisionare un carrello da un'ingegnere della motorizzazione ci fa stare più tranquilli, ma non esiste l'obbligo giuridico. Non sono un'avvocato, ma 3 anni di cocer e concertazioni con la funzione pubblica un minimo di capacità interpretativa me l'hanno data, e vi assicuro che per come è scritta la giurisprudenza in materia non si scappa, l'interpretazione a me sembra quella. L'unica cosa che possa cambiare la situazione è un successivo decreto del ministero dei trasporti, o la modifica dell'art. 80 del codice della strada che preveda la revoca delle delega al ministero dei trasporti e definisca nuovi criteri. Per stare tranquilli vi consiglio comunque di stampare sia l'art.80 che il decreto ministeriale del 17 gennaio 2003(quello lincato sopra) e di metterli insieme al libretto del carrello, così in caso di controlli se vi trovate difronte persone preparate vi avitate un bel pò di scocciature. Modificato Ottobre 13, 2007 da Giulian Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Diabolik Inviato Ottobre 13, 2007 Segnala Condividi Inviato Ottobre 13, 2007 Scusate , non riesco ad interpretare il decreto lunardi, inerente alla situazione del mio carrello t.a.t.s. portabarca, ovvero , il mio carrello ò stato immatricolato nel 1994, ho passato la revisione nel 2006, ora mi chiedo: 1devo regolarmente passare la revisione nel 2008 ogni 2 anni? 2oppure devo interpretare il decreto lunardi " omissis... con esclusione di quelli che successivamente al 1 gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova per l accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione..." quindi avendola passata dopo il 99 è sufficente quella che ho fatto nel 2006, un grazie in anticipo per chiunque riesca a chiarirmi questo dubbio un saluto Emanuele Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Salvatore Natoli Inviato Ottobre 14, 2007 Segnala Condividi Inviato Ottobre 14, 2007 Mi porgo a chi ha le idee chiare e a chi mi può dare eventuale decreto o legge per dimostrare alle autorità competenti eventuale contestazione. 1) il mio carrello è stato immatricolato nel 1993 2) tara 150 complessiva 600 ho già fatto ben 3 revisioni, nel 2002 nel 2005 e nel 2007 Ragazzi che avete le idee chiare e soprattutto siete a conoscenza della normativa in vigore, devo continuare ad effettuare le revisioni periodiche ogni 2 anni o no? Sicuro di un Vostra eloquente ed esaudiente risposta porgo gentili saluti Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
giankihuntfish Inviato Ottobre 15, 2007 Segnala Condividi Inviato Ottobre 15, 2007 in questo sito ci sono tutte le notizie del caso. www.formianautica.it, e comunque per i carrelli inferiori alle 3,5 ton si fa ogni due anni dopo i primi quattro dall'acquisto. Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
otrebor Inviato Ottobre 16, 2007 Segnala Condividi Inviato Ottobre 16, 2007 Mi porgo a chi ha le idee chiare e a chi mi può dare eventuale decreto o legge per dimostrare alle autorità competenti eventuale contestazione. 1) il mio carrello è stato immatricolato nel 1993 2) tara 150 complessiva 600 ho già fatto ben 3 revisioni, nel 2002 nel 2005 e nel 2007 Ragazzi che avete le idee chiare e soprattutto siete a conoscenza della normativa in vigore, devo continuare ad effettuare le revisioni periodiche ogni 2 anni o no? Sicuro di un Vostra eloquente ed esaudiente risposta porgo gentili saluti <{POST_SNAPBACK}> Se è, come penso, un rimorchio (munito di targa propria e relativa carta di circolazione) e non un carrello appendice, confermo che la revisione andava fatta entro la fine del 2003. Visto che, anche se in ritardo, l'hai comunque fatta nel 2005 allora sei a posto. Per essere ancora più chiaro, la revisione che hai fatto nel 2007 potevi anche non farla. Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Salvatore Natoli Inviato Ottobre 16, 2007 Segnala Condividi Inviato Ottobre 16, 2007 Mi porgo a chi ha le idee chiare e a chi mi può dare eventuale decreto o legge per dimostrare alle autorità competenti eventuale contestazione. 1) il mio carrello è stato immatricolato nel 1993 2) tara 150 complessiva 600 ho già fatto ben 3 revisioni, nel 2002 nel 2005 e nel 2007 Ragazzi che avete le idee chiare e soprattutto siete a conoscenza della normativa in vigore, devo continuare ad effettuare le revisioni periodiche ogni 2 anni o no? Sicuro di un Vostra eloquente ed esaudiente risposta porgo gentili saluti <{POST_SNAPBACK}> Se è, come penso, un rimorchio (munito di targa propria e relativa carta di circolazione) e non un carrello appendice, confermo che la revisione andava fatta entro la fine del 2003. Visto che, anche se in ritardo, l'hai comunque fatta nel 2005 allora sei a posto. Per essere ancora più chiaro, la revisione che hai fatto nel 2007 potevi anche non farla. <{POST_SNAPBACK}> Scusa ma va fatta ogni 2 anni o no!!!!!!! Più scrivete e più non ci sto a capì nulla Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
otrebor Inviato Ottobre 16, 2007 Segnala Condividi Inviato Ottobre 16, 2007 Scusa ma va fatta ogni 2 anni o no!!!!!!! Più scrivete e più non ci sto a capì nulla <{POST_SNAPBACK}> No, allo stato attuale no. Per il fatto che alcuni Uffici MCTC sottopongano a revisione dei rimorchi di m.c.p.c. inferiore a 3,5 t, un funzionario della MCTC li ha giustificati dicendo che molte volte, come capita sovente a lui, le fanno perché gli utenti lo richiedono, o perché male consigliati o per evitare contesti (ingiustificati) da parte delle forze dell'ordine.- Spero di essere stato chiaro Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Giulian Inviato Ottobre 16, 2007 Segnala Condividi Inviato Ottobre 16, 2007 Il codice della strada impone la revisione (la prima dopo 4 anni dall'immatricolazione e le successive ogni 2 dalla precedente) per gli autoveicoli inferiori a 3,5t. Autoveicoli e rimorchi con massa superiore alle 3,5t per il codice della strada lo devono fare ogni anno. Gli autoveicoli ed i rimorchi sono 2 cose diverse, non per me, ma perchè è il codice della strada a definirlo. I rimorchi con massa inferiore alle 3,5t (non appendice) devono secondo il codice della strada essere revisionati secondo i creiteri che stabilisce il ministero dei trasporti con decreto del ministro L'ultimo decreto in materia per quanto sono riuscito a vedere è quello Lunardi, in quel decreto non si stabiliscono criteri periodici per la revisione ma i criteri si traducono in 2 scaglioni, quindi giuridicamente allo stato attuale non c'è l'obbligo di revisione ogni 2 anni per i rimorchi inferiori alle 3,5t. Se qualcuno crede che così non sia può riportare il decreto o l'art. del codice della strada che afferma il contrario, io sinceramente l'ho cercato ma non l'ho trovato. Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
OBELIX Inviato Ottobre 19, 2007 Segnala Condividi Inviato Ottobre 19, 2007 ciao a tutti è la prima volta che scrivo nella sezione pesca penso che possa esservi utile x fare chiarezza Stefano comunicazione arrivata dalla motorizzazione civile di Trento (ho un officina con centro revisioni) RIMORCHI DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 3,5 t !!! ATTENZIONE !!! - VALIDO ANCHE PER L'ANNO 2007 - Con Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 29.01.2003 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripristinato, per l'anno 2003, la revisione periodica dei rimorchi con massa totale a pieno carico fino a 3,5 t. VEICOLI SOGGETTI A REVISIONE • tutti quelli immatricolati per la prima volta entro l’anno indicato nella prima colonna; • tutti quelli già revisionati o collaudati (art 75 C.d.S.) negli anni indicati nella seconda colonna; Data di prima immatricolazione 1997 e anni precedenti Revisionati o collaudati 1996 - 1997 - 1998 • Tariffa revisione € 45,00 da versare sul c.c.p. 400382 intestato alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio tesoreria - M.C.T.C. - c/o Unicredit Banca via Galilei, 1 - 38100 Trento • Sono esclusi dall’obbligo della revisione quei veicoli che per qualsiasi motivo siano stati sottoposti a revisione o collaudo (art. 75 C.d.S.) successivamente al 1 gennaio 1999. • La revisione potrà essere effettuata esclusivamente presso gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (con esclusione quindi delle imprese autorizzate). Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
OBELIX Inviato Ottobre 19, 2007 Segnala Condividi Inviato Ottobre 19, 2007 dimenticavo .............se vi servono info sui rimorchi sono a disposizione anche in privato Stefano Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
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