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Revisione Carrelli


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I carrelli per imbarcazioni non sono appendice, hanno sia targa propria che targa replica(un clone della targa del veicolo) e sono quindi omologati di per se.

Il gancio traino va invece montato e collaudato(omologato), dipende da che macchina hai, per me che ho una jeep la spesa è stata intorno ai 700€.

Ogni macchina deve poi fare l'estensione dell'assicurazione al carrello, quest'ultimo deve avere una propria assicurazione per quando è sganciato dal veicolo trainante.

 

In poche parole è più un impiccio d'assicurazione che di altro, l'estenzione dell'assicurazione è sui 50€ l'anno, quella del carrello è più o meno la stessa cifra.

La targa replica costa circa 80€, ve ne servono 2, che dovrete cambiare al carrello a seconda di quale sia il veicolo trainante volta per volta.

 

Puoi però risparmiare sul rimassaggio, io lo ho molto vicino ad uno scivolo publico, quindi aro e varo il gommone da solo, non lo devo trainare da Roma e se voglio andare all'argentario ho il rimorchio già a metà strada.

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Grazie mille per la risposta, Giulian.

 

Ti ho risposto in MP.

 

Ciao

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Mi sa che c'e' un po' di confusione sull'argomento xche' il carrello rimorchio

porta barca va revisionato a tutt'oggi dopo 4 anni d'all'acquisto e poi dopo ogni

due anni e come aggravante c'e' da dire che lo fa solo la motorizzazione e non

i centri privati, io ho acquistato il mio carrello della portata di 750 kg. nel

2001 ed ho gia' dovuto fare due revisioni, l'ultima 3 mesi fa ed ho chiesto se

per il futuro si prevedeva un "alleggerimento" e mi hanno detto che tutto rimane

come e' adesso per gli autoveicoli e cioe' 4 anni dall'acquisto e ogni 2 anni dopo

la prima revisione, ci graziano x il bollino blu giusto perche' non ha scarichi inquinanti.

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Vedo che più o meno ci siamo, al momento non ho sotto mano il decreto sulla revisione dei carrelli appendice, vedo se posso copiarlo e farvelo avere per lunedì.

Una cosa è certa la revisione va effettuata come per tutti gli autoveicoli targati, solo una cosa, dato che le revisioni dei carrelli le effettua sola la motorizzazione viaggiano con ritardo, e quindi ci sono degli scadenzari, potete recarvi alla mctc per maggiori informazioni. I carrelli appendice muniti di propria targa possono viaggiare trainati da un'autoveicolo munito di gancio traino omologato e con estensione per l'assicurazione, ovviamente sul carrello va apposta la targa ripetitrice del veicolo che traina. Anche sul carrello va stipulata un'assicurazione per rischio statico.

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Visto il dubbio mi sono documentato, in ordine direttiva cee (recepita di fatto sia con il codice della strada che con i decreti ministeriali[ministero dei trasporti]), codice della strada e ultimo decreto ministeriale in materia.

 

Di fatto mi sento di dire che ha ragione otrebor, niente revisione ogni 2 anni per i carrelli <3,5t, la definizione giuridica dei carrelli inferiori alle 3,5t è completamente diversa da quella dei veicoli e dei carrelli con massa superiore ai 3,5t.

 

La direttiva cee definisce dei criteri generali nei quali il proprietario è fatto responsabile di verificare ogni anno il corretto funzionamento del carrello, dalla zincatura, il sistema franante e quantaltro, il che si traduce con la raccomandazione di effettuare una revisione non formale (non certificata appunto), ma sostanziale(se ti rendi conto che è il caso, vai dal meccanico e fai cambiare i cuscinetti per esempio).

 

Il codice della strada recepisce quanto sopra, definendo i criteri generali(modalità e scadenze) di revisione degli autoveicoli e dei rimorchi con massa superiore alle 3,5t e delegando i criteri (modalità e tempi, quì non sono proprio previste scadenze periodiche) per i rimorchi di massa inferiore ai 3,5t.

 

L'ultimo decreto del mistero dei trasporti è quello di Lunardi, che appunto impone la revisione nel senso formale del termine (quindi motorizzazione) non con cadenza che decorre dall'acquisto o dalla precedente revisione, ma per scaglioni, distinguendo prima e dopo il 31 dicembre 1997.

 

riporto i passaggi salienti che portano a questa conclusione:

 

Codice della strada aggiornato ad ottobre 2007

 

Art. 80. Revisioni.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.

 

 

Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

 

 

Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

 

 

Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

 

 

E quì il decreto di lunardi

 

decreto

 

 

 

Rimane di fatto, che la revisione al carrello la si può fare ogni 2 anni, se far revisionare un carrello da un'ingegnere della motorizzazione ci fa stare più tranquilli, ma non esiste l'obbligo giuridico.

 

Non sono un'avvocato, ma 3 anni di cocer e concertazioni con la funzione pubblica un minimo di capacità interpretativa me l'hanno data, e vi assicuro che per come è scritta la giurisprudenza in materia non si scappa, l'interpretazione a me sembra quella.

 

L'unica cosa che possa cambiare la situazione è un successivo decreto del ministero dei trasporti, o la modifica dell'art. 80 del codice della strada che preveda la revoca delle delega al ministero dei trasporti e definisca nuovi criteri.

 

 

Per stare tranquilli vi consiglio comunque di stampare sia l'art.80 che il decreto ministeriale del 17 gennaio 2003(quello lincato sopra) e di metterli insieme al libretto del carrello, così in caso di controlli se vi trovate difronte persone preparate vi avitate un bel pò di scocciature.

Modificato da Giulian
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Scusate , non riesco ad interpretare il decreto lunardi, inerente alla situazione del mio carrello t.a.t.s. portabarca, ovvero , il mio carrello ò stato immatricolato nel 1994, ho passato la revisione nel 2006, ora mi chiedo:

1devo regolarmente passare la revisione nel 2008 ogni 2 anni?

2oppure devo interpretare il decreto lunardi " omissis... con esclusione di quelli che successivamente al 1 gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova per l accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione..." quindi avendola passata dopo il 99 è sufficente quella che ho fatto nel 2006, un grazie in anticipo per chiunque riesca a chiarirmi questo dubbio un saluto

Emanuele

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Mi porgo a chi ha le idee chiare e a chi mi può dare eventuale decreto o legge per dimostrare alle autorità competenti eventuale contestazione.

 

1) il mio carrello è stato immatricolato nel 1993

2) tara 150 complessiva 600

 

ho già fatto ben 3 revisioni, nel 2002 nel 2005 e nel 2007

 

Ragazzi che avete le idee chiare e soprattutto siete a conoscenza della normativa in vigore, devo continuare ad effettuare le revisioni periodiche ogni 2 anni o no?

 

Sicuro di un Vostra eloquente ed esaudiente risposta porgo gentili saluti

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Mi porgo a chi ha le idee chiare e a chi mi può dare eventuale decreto o legge per dimostrare alle autorità competenti eventuale contestazione.

 

1) il mio carrello è stato immatricolato nel 1993

2) tara 150 complessiva 600

 

ho già fatto ben 3 revisioni, nel 2002 nel 2005 e nel 2007

 

Ragazzi che avete le idee chiare e soprattutto siete a conoscenza della normativa in vigore, devo continuare ad effettuare le revisioni periodiche ogni 2 anni  o no?

 

Sicuro di un Vostra eloquente ed esaudiente risposta porgo gentili saluti

 

Se è, come penso, un rimorchio (munito di targa propria e relativa carta di circolazione) e non un carrello appendice, confermo che la revisione andava fatta entro la fine del 2003. Visto che, anche se in ritardo, l'hai comunque fatta nel 2005 allora sei a posto.

 

Per essere ancora più chiaro, la revisione che hai fatto nel 2007 potevi anche non farla.

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Mi porgo a chi ha le idee chiare e a chi mi può dare eventuale decreto o legge per dimostrare alle autorità competenti eventuale contestazione.

 

1) il mio carrello è stato immatricolato nel 1993

2) tara 150 complessiva 600

 

ho già fatto ben 3 revisioni, nel 2002 nel 2005 e nel 2007

 

Ragazzi che avete le idee chiare e soprattutto siete a conoscenza della normativa in vigore, devo continuare ad effettuare le revisioni periodiche ogni 2 anni  o no?

 

Sicuro di un Vostra eloquente ed esaudiente risposta porgo gentili saluti

 

Se è, come penso, un rimorchio (munito di targa propria e relativa carta di circolazione) e non un carrello appendice, confermo che la revisione andava fatta entro la fine del 2003. Visto che, anche se in ritardo, l'hai comunque fatta nel 2005 allora sei a posto.

 

Per essere ancora più chiaro, la revisione che hai fatto nel 2007 potevi anche non farla.

Scusa ma va fatta ogni 2 anni o no!!!!!!!

Più scrivete e più non ci sto a capì nulla :(

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Scusa ma va fatta ogni 2 anni o no!!!!!!!

Più scrivete e più non ci sto a capì nulla  :(

 

No, allo stato attuale no.

 

Per il fatto che alcuni Uffici MCTC sottopongano a revisione dei rimorchi di m.c.p.c. inferiore a 3,5 t, un funzionario della MCTC li ha giustificati dicendo che molte volte, come capita sovente a lui, le fanno perché gli utenti lo richiedono, o perché male consigliati o per evitare contesti (ingiustificati) da parte delle forze dell'ordine.-

 

Spero di essere stato chiaro

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Il codice della strada impone la revisione (la prima dopo 4 anni dall'immatricolazione e le successive ogni 2 dalla precedente) per gli autoveicoli inferiori a 3,5t.

 

Autoveicoli e rimorchi con massa superiore alle 3,5t per il codice della strada lo devono fare ogni anno.

 

Gli autoveicoli ed i rimorchi sono 2 cose diverse, non per me, ma perchè è il codice della strada a definirlo.

 

I rimorchi con massa inferiore alle 3,5t (non appendice) devono secondo il codice della strada essere revisionati secondo i creiteri che stabilisce il ministero dei trasporti con decreto del ministro

 

L'ultimo decreto in materia per quanto sono riuscito a vedere è quello Lunardi, in quel decreto non si stabiliscono criteri periodici per la revisione ma i criteri si traducono in 2 scaglioni, quindi giuridicamente allo stato attuale non c'è l'obbligo di revisione ogni 2 anni per i rimorchi inferiori alle 3,5t.

 

Se qualcuno crede che così non sia può riportare il decreto o l'art. del codice della strada che afferma il contrario, io sinceramente l'ho cercato ma non l'ho trovato.

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ciao a tutti è la prima volta che scrivo nella sezione pesca penso che possa esservi utile x fare chiarezza

 

Stefano

 

comunicazione arrivata dalla motorizzazione civile di Trento (ho un officina con centro revisioni)

 

RIMORCHI DI MASSA COMPLESSIVA

FINO A 3,5 t

 

 

!!! ATTENZIONE !!!

- VALIDO ANCHE PER L'ANNO 2007 -

Con Decreto Ministeriale del 17 gennaio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 29.01.2003 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ripristinato, per l'anno 2003, la revisione periodica dei rimorchi con massa totale a pieno carico fino a 3,5 t.

VEICOLI SOGGETTI A REVISIONE

• tutti quelli immatricolati per la prima volta entro l’anno indicato nella prima colonna;

• tutti quelli già revisionati o collaudati (art 75 C.d.S.) negli anni indicati nella seconda colonna;

 

Data di prima immatricolazione 1997 e anni precedenti

Revisionati o collaudati 1996 - 1997 - 1998

 

 

• Tariffa revisione € 45,00 da versare sul c.c.p. 400382 intestato alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio tesoreria - M.C.T.C. - c/o Unicredit Banca via Galilei, 1 - 38100 Trento

• Sono esclusi dall’obbligo della revisione quei veicoli che per qualsiasi motivo siano stati

sottoposti a revisione o collaudo (art. 75 C.d.S.) successivamente al 1 gennaio 1999.

• La revisione potrà essere effettuata esclusivamente presso gli uffici provinciali della

Motorizzazione Civile (con esclusione quindi delle imprese autorizzate).

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