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ordinanza c.p. porto torres


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Ciao a tutti.

Mi trovo nella zona di P.to Torres. Durante uno scambio di chiacchiere con cue Carabinieri di una motovedetta, mi è stato reso noto che per praticare la pesca in apnea con uso di imbarcazione, è necessaria la presenza di un barcaiolo. Sono andato a verificare sul sito della C.P. di P.tp Torres, ed effettivamente l'articolo sembra definito in modo inequivocabile, e senza possibilità di interpretazione. Riporto di seguito il copia/incolla del testo:

----------------------------------------------segue:

Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO

Porto Torres

 

ORDINANZA N°. 17/2004

 

Il sottoscritto Capo del Compartimento Marittimo, del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Torres:

 

VISTO il regolamento per l’esercizio della Legge 14/07/1965 n° 963, concernete la disciplina della pesca marittima, approvato con D.P.R. 02.10.1968 n° 1639;

 

VISTA la Circolare n° 82/00057388 in data 31/07/2001 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, avente per oggetto “boe di segnalazione subacquei – distanza minima di navigazione”;

 

VISTA la Circolare n° 82/033465 in data 26 maggio 2003 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, avente per oggetto “attività subacquea ludico – diportistica”;

 

VISTO il foglio n° 3781/31DM in data 04/07/2003 della Direzione Marittima di Cagliari;

 

VISTA l’Ordinanza n° 19/2002 in data 16/05/02 del Capo del Circondario Marittimo di Porto Torres;

 

VISTI gli art. 81 del Codice della Navigazione e 59 del Regolamento per la Navigazione Marittima;

 

CONSIDERATA la necessità di salvaguardare la sicurezza della navigazione, dei bagnanti e dei subacquei impegnati o meno in attività di pesca;

 

 

ORDINA

 

ARTICOLO 1

 

Fermo restando le limitazioni previste per l’esercizio della pesca subacquea (art. 129 del Regolamento per la pesca marittima, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639), ogni subacqueo ha facoltà di segnalarsi.

Tale facoltà diventa obbligo qualora operi con autorespiratore, oppure al di fuori delle acque riservate alla balneazione.

Il nuotatore che si trova al di fuori delle acque riservate alla balneazione ha facoltà di usufruire dei medesimi segnali, (con sagola di lunghezza non superiore a metri tre).

 

ARTICOLO 2

Il segnale è, di giorno, quello di cui all’art. 130 del Regolamento per la pesca marittima, approvato con D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639, valido anche per coloro che non effettuano attività subacquea finalizzata alla pesca.

Nelle ore notturne, il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a 360°.

I segnali diurni e notturni, in condizioni normali di visibilità, devono poter essere visibili a non meno di 300 metri di distanza.

 

ARTICOLO 3

Il subacqueo, laddove il segnale sia obbligatorio, deve operare entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.

 

 

 

ARTICOLO 4

Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale, qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale.

 

ARTICOLO 5

Se vi è un mezzo nautico di appoggio, il segnale deve essere innalzato sul mezzo; sul mezzo è obbligatoria la presenza di almeno una persona pronta ad intervenire.

 

ARTICOLO 6

In prossimità dei predetti segnali le unità in transito , se propulse a vela o motore, devono moderare la velocità e mantenersi ad una distanza non inferiore a 100 metri.

 

ARTICOLO 7

E’ abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

 

ARTICOLO 8

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo, che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti ai sensi dell’art. 1231 del Codice della Navigazione e dell’art. 650 del Codice Penale.

 

 

Porto Torres li, 18/05/04

 

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Maurizio SCARANO

 

--------------------------------------

Messa così, sembra una bella rottura. C'è una via d'uscita?

 

Fabrizio D'Agnano

Roma

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Ciao Fabrizio,

 

se leggi Pesca in Apnea di Gennaio troverai che ho fatto riferimento ad una circolare del comando Generale delle CCPP.

 

Questa ordinanza è figlia di quella circolare, i commenti fatti a suo tempo li trovi qui:

 

http://www.apneamagazine.com/articolo.php/491

 

Se mi elevassero un verbale, farei ricorso immediato poggiando sulla circolare Degan. In ogni caso, si spera che con il nuovo regolamento queste storie finiscano una volta per tutte, non se ne può più.

 

Giorgio

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Caro Giorgio, mi vengono spontanee alcune domande/considerazioni : se ho ben capito, in questo modo la barca non può più esser considerata come un semplice mezzo di trasporto? Se io vado da Palau a Capo Ferro, ormeggio a fianco delle 500 barche di bagnanti, mi allontano con il segnasub nuotando verso il largo e poi inizio a pescare, come verrei considerato? E se da Palau a Capo Ferro ci vado a nuoto sempre col mio segnasub? Se invece ci vado in macchina e la lascio parcheggiata vicino alla zona di pesca? Per coerenza dovrei lasciarci un assistente..Speriamo che ci sia presto una correzione perchè davvero è difficile andare a pescare con serenità!!

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Ciao Lucor,

 

le considerazioni attinenti, secondo me, sono banali:

 

- nel 1987 si inserisce con decreto la possibilità di trasportare bombole e fucili sulla stessa barca, ma solo a fini di sicurezza e con divieto di farne uso per la pesca

 

- in tal caso, se uno si immerge e ha bombole a bordo, significa anche che ci deve essere qualcuno pronto ad utilizzarle in caso d'emergenza, ecco perché troviamo la disposizione del secondo comma dell'articolo 128 ter, introdotto con art 3 del DM 1/06/1987, n 249.

 

- qualcuno, come al solito, capisce fischi per fiaschi, e pensa che il secondo comma dell'articolo si applichi sempre quando c'è di mezzo una barca, e non solo nell'ipotesi delineata dal comma precedente. Una cosa che non ha senso. Come sembri rilevare, che differenza c'è tra uno che ancora il gommone e se ne va con il pallone al seguito ed uno che invece lascia il borsone sulla spiaggia e raggiunge lo stesso luogo a pinne? Infatti, lo stesso Ministro smentisce immediatamente l'interpretazione estensiva, a distanza di poche settimane dall'entrata in vigore del decreto.

 

- la circolare ministeriale ( rappresenta un'interpretazione autentica, che può essere smentita solo da atti di grado pari o superiore. Non mi pare il caso della circolare del comando generale delle CCPP, che purtroppo su questo tema hanno, secondo me, toppato non poco. Forse qualcuno potrebbe appellarsi alla competenza per la materia della sicurezza della navigazione? Mi pare un po' troppo :)

 

- dopo che avevo annunciato problemi con l'editoriale, puntualmente i problemi si sono verificati. Ho già avuto modo di seguire uno scritto difensivo avverso un verbale per assenza di barcaiolo su un gommone dove non erano presenti apparecchi ausiliari di respirazione. Puntando sulla circolare ministeriale del 1987 il pescasub si è visto dare ragione in breve tempo.

 

Giorgio

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Giorgio parlo da perfetto ignorante.Ma il fatto che se uno fa ricorso vince,non si potrebbe in qualche modo o in qualche forma usare come "precedente"(termine di sicuro molto improprio)per chiarire la soluzione a livello generale?

 

Ti pongo anche un'altra domanda,non si può fare ricorso da qualche parte contro l'ordinanza per chiarire la situazione senza aspettare una nuova legge?

 

Se infatto faranno una giusta legge in estate,saremo tutti contenti,ma se il problema non verrà risolto,forse potremmo,se è possibile, far qualcosa noi.

 

Ciao

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Giorgio parlo da perfetto ignorante.Ma il fatto che se uno fa ricorso vince,non si potrebbe in qualche modo o in qualche forma usare come "precedente"(termine di sicuro molto improprio)per chiarire la soluzione a livello generale?

 

No

 

Ti pongo anche un'altra domanda,non si può fare ricorso da qualche parte contro l'ordinanza per chiarire la situazione senza aspettare una nuova legge?

 

Il Presidente di PescApnea è possibilista in proposito, dovresti chiedere a lui :)

 

Se infatto faranno una giusta legge in estate,saremo tutti contenti,ma se il problema non verrà risolto,forse potremmo,se è possibile, far qualcosa noi.

 

Noi chi? Avete il mio appoggio!

 

Giorgio :subh::subh:

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In realtà, i Carabinieri mi hanno detto che questa ordinanza è in vigore da quattro anni, ed esiste, almeno in questa forma, esclusivamente per la zona compresa tra Bosa e Vignola. Il capo barca sostiene che le altre ordinanze locali non hanno traccia di questo aspetto, e che per le altre zone della Sardegna, effettivamente ci si riferisce alla circolare Degan, della quale era perfettamente al corrente.

Ciao

Fabrizio D'Agnano

Totemsub

Roma

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In realtà, i Carabinieri mi hanno detto che questa ordinanza è in vigore da quattro anni, ed esiste, almeno in questa forma, esclusivamente per la zona compresa tra Bosa e Vignola. Il capo barca sostiene che le altre ordinanze locali non hanno traccia di questo aspetto, e che per le altre zone della Sardegna, effettivamente ci si riferisce alla circolare Degan, della quale era perfettamente al corrente.

Ciao

Fabrizio D'Agnano

Totemsub

Roma

Fabrizio,

 

non cambia nulla nella sostanza, si sono ispirati ad un altra circolare del Comando Generale, per la verità sconosciuta o snobbata da quasi tutti gli uffici locali (e che io non ho mai tirato fuori per non generare confusione, visto che ci sono scritte cose addirittura contraddette dalla stessa persona, l'Amm., Sicurezza, in seguito.

 

La disposizione dell'ordinanza di Porto Torres trova quasi certamente origine dall'art 2 lettera B) della circolare prot 010390 del 16 Febbraio 2000. Riporto l'articolo, mettendo in evidenza le contraddizioni con le circolari successive:

 

2. DISPOSIZIONI

 

Venendo alle disposizioni, si osserva:

 

a) quando è presente un mezzo di appoggio, il segnalamento deve essere issato sul mezzo (art 130, I comma ultimo periodo);

 

B) in presenza di mezzo nautico, è in ogni caso obbligatoria la presenza a bordo "di almeno una persona pronta ad intervenire", giusta quanto disposto dal DM 1 giugno 1987 m. 249 - art 3, 2° comma - applicabile per i medesimi motivi sopra descritti;

 

c) in presenza di gruppi di subacquei, se esiste un mezzo di appoggio è sufficiente un unico segnale su di esso collocato, fermo restando l'obbligo di allontanarsi oltre un raggio di 50 m dalla verticale del mezzo;

 

d) in assenza di mezzo d'appoggio, ogni singolo subacqueo dovrà essere munito di segnale

 


 

Vediamo:

 

Non sono sd'accordo con le interpretazioni di cui alla lettera a e b. Vi risparmio la premessa con le valutazioni di diritto, l'ho trovata completamente sballata nelle premesse e nelle conclusioni.

 

Sulla lettera d l'ammiraglio si è ricreduto da sé, tanto è vero che nel 2003 ha emesso un'altra circolare in cui si legge:

 

- Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 m dalla verticale del segnale....

 

Spero di essere stato chiaro.

 

Dimenticavo: nessuna ordinanza e nessuna circolare può smentire un'interpretazione autentica del Ministro. Non c'è il potere per farlo, il Ministro è il datore di lavoro di chi lavora nelle CCPP.....a meno che, ripeto, non si voglia spostare il discorso sulla sicurezza della navigazione, ma non mi pare proprio che ci sia la possibilità!

 

Giorgio

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Ok, mi rendo conto che nell'articolo 2 si fa riferimento ai motivi elencati nell'articolo uno.

 

Ecco il testo completo della circolare:

 

 

1. ASPETTI GENERALI

 

Pervengono con una certa frequenza a questo Comando Generale quesiti da parte di privati, ma anche Uffici Marittimi, circa le norme da applicare all'attività in oggetto richiamata che, come è noto, è priva di normativa legislativa ad hoc.

Cosicché, appare opportuno evidenziale le questioni maggiormente ricorrenti e le soluzioni elaborate, che potranno cotituire valido ausilio nell'attività istituzionale di codesti Comandi.

Ritiene lo scrivente che gran parte dei quesiti formulati, soprattutto in materia di segnalamento del subacqueo, possono trovare positiva soluzione nell'applicazione delle norme dettate dall'art 130 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639.

Il suddetto articolo - come sostituito dall'art 8 del DPR 18 marzo 1983, n° 219 - detta prescrizioni che, in quanto dirette alla salvaguardia della vita e dell'integrità fisica del subacqueo, sono suscettibili di applicazione a qualsivoglia attività di immersione, prescindendo dalle finalità della stessa, che può essere la pesca - ovviamente senza l'ausilio dell'autorespiratore - o ludico-diportistica.

Vi è da soggiungere che a tale conclusione si perviene attraverso la semplice applicazione del principio interpretativo teleologico, sul presupposto che finalità della norma è proprio la sicurezza del sub e non l'attività che egli svolge.

Appare evidente, quindi, che non è necessario ricorrere al critrio analogico che sarebbe vietato in caso di necessità sanzionatorie (divieto di analogia in malam partem).

Il ragionamento si chiarisce con un semplice esempio. L'articolo 575 del codice penale prevede la fattispecie di omicidio, prescrivendo che "chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno". Ebbene, nessuno mette in dubbio che nell'ambito del termine "uomo" siano ricompresi sia i soggetti di sesso maschile che di sesso femminile; allo stesso modo, l'art 130 del DPR m 1639/1968 dettando disposizioni relative all'attività subacquea si applica sia all'attività di pesca subacquea sia a qualunque altro tipo di attività subacquea.

 

Ad adjuvandum, anche per fornire un utile argomento in sede di eventuali attività contenziose, varrà evidenziare che la sicurezza e la salvaguardia della vita e dell'integrità fisica iun quanto tale, è un concetto ed istituto che sopravanza l'interesse del singolo e che coinvolge lo Stato direttamente. E' pertanto giustificato l'intervento dei pubblici poteri in chiave preventiva, ma anche repressiva.

 

2. DISPOSIZIONI

 

Venendo alle disposizioni, si osserva:

 

a) quando è presente un mezzo di appoggio, il segnalamento deve essere issato sul mezzo (art 130, I comma ultimo periodo);

 

in presenza di mezzo nautico, è in ogni caso obbligatoria la presenza a bordo "di almeno una persona pronta ad intervenire", giusta quanto disposto dal DM 1 giugno 1987 m. 249 - art 3, 2° comma - applicabile per i medesimi motivi sopra descritti;

 

c) in presenza di gruppi di subacquei, se esiste un mezzo di appoggio è sufficiente un unico segnale su di esso collocato, fermo restando l'obbligo di allontanarsi oltre un raggio di 50 m dalla verticale del mezzo;

 

d) in assenza di mezzo d'appoggio, ogni singolo subacqueo dovrà essere munito di segnale

 

-----------

Evito ogni commento all'articolo 1, vi leggo riflessioni "giuridiche" che per me non stanno né in cielo né in terra, non sono attinenti e dimostrano una mancata conoscenza e comprensione dei problemi.

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