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Cenni generali sulla normativa della pesca in apnea

| 1 Maggio 2002 | 0 Comments

 Questo articolo è datato. La legge 963/65 è stata definitivamente abrogata dal Dlgs 4/2012. Sebbene molti principi contenuti in questo articolo siano ancor oggi validi, chi non è interessato ad una ricostruzione storica della normativa dovrebbe leggere articoli più aggiornati o, per una visione d’insieme attualizzata, il Manuale  normative pesca sub

Nell’affrontare il discorso sui cenni generali sulla normativa della pesca in apnea, si deve premettere che il principale riferimento legislativo è il Regolamento approvato con D.P.R. 02.10.68 n° 1639 con successive modificazioni ed integrazioni (regolamento emanato in esecuzione alla Legge 14.07.65 n° 963 concernente la disciplina della pesca marittima).

Per semplicità di trattazione, chiameremo la Legge 963/65 semplicemente “Legge” ed il D.P.R. 1639/68 semplicemente “Regolamento”.

E’ bene subito precisare che Legge e Regolamento, che dettano norme generali valide su tutto il territorio nazionale, non costituiscono l’unico riferimento per i pescatori subacquei.

La Legge prevede il divieto generale di “pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall’autorità amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonché pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall’autorità amministrativa” (art. 15 comma 1 lett a).

Ciò significa che in pratica la legge proibisce e sanziona la violazione di regolamenti, decreti ed ordini emanati dalle autorità locali la cui esistenza va verificata di volta in volta.

Questo sistema, se da una parte non semplifica la vita del pescatore subacqueo costringendolo ad assumere informazioni ogni volta che desidera immergersi in un nuovo posto, dall’altra consente all’autorità locale di prendere provvedimenti imposti da esigenze tipicamente locali.

Oltre al complesso e frazionato sistema normativo relativo alle aree marine protette, quindi, esiste un altro sistema particolare di regolamentazione, gerarchicamente subordinato rispetto alla normativa nazionale, costituito dalle “Ordinanze Balneari”.

Tali ordinanze sono emesse ogni anno dalle Capitanerie di Porto in occasione dell’apertura della stagione balneare (che di solito va da Maggio a Settembre) e restano in vigore per tutta la durata la stagione.

Molte volte le Ordinanze Balneari si limitano a richiamare le norme generali contenute nel Regolamento, ma altre volte specificano le limitazioni in modo peculiare, finendo così per dettare una normativa “locale” valida solo nella giurisdizione dell’autorità che ha emanato l’atto.

Di questo aspetto riparleremo quando andremo ad analizzare le singole norme, per ora basti sapere che molte Ordinanze sono reperibili direttamente alla pagina dedicata. Oltre alle ordinanze balneari, il pescatore in apnea può essere interessato da altri ordini delle Capitanerie di Porto contenuti in atti a sé stanti. E’ classico il caso di interdizione di un’area di costa per pericolo di frana o per il ritrovamento nell’area di reperti archeologici, ma esistono molte altre ipotesi che è difficile elencare esaustivamente.

Per completezza, bisogna ricordare anche la normativa delle regioni a statuto speciale, che detta norme valide solo all’interno del territorio regionale e che spesso deroga a quella nazionale. In Sardegna, ad esempio, vigono misure minime particolari molto diverse da quelle valide sul territorio nazionale.

Proprio per l’esistenza di varie fonti normative, oltre a conoscere le regole generali è sempre indispensabile informarsi circa l’ esistenza di ordinanze, leggi o regolamenti vigenti in ambito locale. Soprattutto quando si va in vacanza, è bene informarsi al meglio prima di entrare in acqua: non ci dimentichiamo che le multe del pescatore subacqueo sono tutte molto salate e che alcune violazioni possono addirittura integrare dei veri reati (ad esempio: pescare nelle zone A di riserva integrale delle aree marine protette).

La legge attribuisce la responsabilità per il coordinamento dell’attività di controllo e vigilanza sulla pesca al Ministero per le Politiche Agricole (art. 19 L. 963/65), svolta sotto la direzione del Corpo delle Capitanerie di Porto (art 21 comma 1 L 963/65).

La vigilanza sul rispetto delle leggi e dei regolamenti è affidata “al personale civile e militare della Amministrazione centrale e periferica della Marina Mercantile (ora a quello delle Politiche Agricole e Forestali), alla Guardia di Finanza, ai Carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza” nonché agli agenti giurati che gli enti locali (regioni e province) e “chiunque vi abbia interesse” possono nominare.

Oltre alla Guardia Forestale, quindi, assumono funzione di organo di controllo dell’attività di pesca un cospicuo numero di soggetti non ben identificabili a priori.

Ad esempio, il controllo può essere effettuato dal personale dell’Ente Gestore di un’area marina protetta (che può anche essere un’associazione come il WWF, un Comune o un ente ad hoc, come ad esempio Romanatura).

A mero titolo esemplificativo, riportiamo uno stralcio del Regolamento delle Sanzioni Amministrative del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (esempio del potere di nominare agenti giurati da parte di “chiunque vi abbia interesse”):

Art. 10 – Atti di accertamento – 1. Gli organi addetti al controllo dell’osservanza delle disposizioni, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ed all’accertamento delle relative sanzioni, sono il personale del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia Costiera, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e delle altre forze di Polizia dello Stato, nonché il personale dell’Ente Parco e coloro che siano individuati con apposito provvedimento del Consiglio Direttivo, dotati di idonea qualifica. (testo integrale reperibile a questo indirizzo internet: < a href=”http://www.parks.it/dbdoc/documenti/r1.html” target=”_blank”>clicca qui ).

Dato che ci troviamo di fronte ad un ventaglio molto ampio di soggetti investiti di potere/dovere di controllo, è difficile e di dubbia utilità stilarne un elenco, che finirebbe per essere certamente incompleto: in pratica, per avere tutte le informazioni che ci interessano, potremo contattare con fiducia gli uffici locali della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri o del Corpo Forestale.

Nel caso dovessimo subire un verbale, inoltre, vi troveremo indicato l’ufficio competente a ricevere eventuali scritti difensivi, per cui l’identificazione di tutti i potenziali controllori non pone particolari problemi. Anche con riferimento alle aree marine protette, l’organo di controllo principale è la Guardia Costiera (art. 19 numero 7 Legge 394/91).

Sul sito www.guardiacostiera.it si possono reperire indirizzi, numeri di telefono e -se attivi- indirizzi e-mail di tutti gli uffici locali del Corpo delle Capitanerie di Porto: una risorsa davvero utile per il pescatore subacqueo.

Nel chiudere questa introduzione, è opportuno fare un accenno alla regolamentazione delle Aree Marine Protette. Tali aree sono suddivise in zone, ognuna delle quali segue un regime diverso: più rigido nelle aree di riserva integrale e generale, denominate rispettivamente A e B, e più permissivo nell’area di riserva parziale, chiamata C.

La disciplina delle diverse zone non è sempre la stessa in quanto è determinata dall’Ente Gestore con una certa discrezionalità: di fatto, vi sono aree protette in cui la pesca subacquea è proibita anche in zona C -sono la maggior parte- ed altre in cui invece è consentita. Di conseguenza, anche in questo caso occorre assumere le dovute informazioni prima di pianificare la propria pescata – o la propria vacanza .

A tal fine, risulta utile la consultazione della rubrica dedicata alle Aree Marine Protette.

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Category: Approfondimenti, Normativa

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