> Ordinanza 46/2006 - Pesca in Apnea - AM FORUMS Vai al contenuto

Ordinanza 46/2006


Ospite ibanita

Messaggi raccomandati

A seguire invio il testo dell'ordinanza n. 46/2006 emanata dalla Capitaneria di Porto di Anzio competente territorialmente da Anzio a Sabaudia. Alle 11 di domenica 10 settembre 2006 e' uscito un gommone della capitaneria di porto di Sabaudia dal canale della darsena di Torre Paola e ha sequestrato 5/6 fucili a pescatori che ignoravano l'esistenza di questa circolare. La multa e' di oltre 200 euro ben più del valore del fucile sequestrato.

Occhio quindi a dove pescate e mi raccomando entro i 500mt dalla riva fucile sempre scarico.

 

SANZIONE: Art. 1164 codice della navigazione - Inosservanza di norme sui beni pubblici

 

Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall' autorità competente relativamente all' uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l' ammenda fino a lire quattrocentomila.

 

 

 

 

 

 

MINISTERO

DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

ANZIO

 

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE N° 46/2006

 

Il Capo del Circondario Marittimo di Anzio:

 

RAVVISATA la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità Marittima – in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale marittimo di giurisdizione compreso tra i Comuni di Ardea, Anzio, Nettuno, Latina e Sabaudia;

VISTA la legge 11/02/1971, n° 50 e successive modificazioni, sulla disciplina della navigazione da diporto;

VISTO il Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171, “Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 08/07/2003, n° 172;

VISTI i DD.MM. 21/01/1994, n° 232 e 05/10/1999, n° 478, “Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto”;

VISTA la legge 14/07/1965, n° 963, sulla disciplina della pesca marittima, il relativo regolamento di esecuzione, n° 1639 del 1968, e successive modificazioni;

VISTA la legge 4/12/1993, n°494 “Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5/10/1993, n° 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”;

VISTA la delibera n. 1161 del 30/07/2001, recante “Linee guida per l’effettivo esercizio delle funzioni sub delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14;

VISTE le delibere n° 2816 del 25/05/1999 e n°1705 del 18/07/2000 della Giunta Regionale del Lazio, di sub delega ai comuni costieri delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;

VISTO altresì il D.P.C.M. 21/12/1995 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della Difesa, dei Trasporti e della Navigazione e delle Finanze ha provveduto ad elencare le aree demaniali marittime escluse dalla delega di funzioni alle Regioni ai sensi dell’art.59 del D.P.R. 616/77 e del D.P.R. 469/87;

VISTO il D.P.R. 8/06/1982 n° 470 e successive modificazioni in attuazione della Direttiva CEE n° 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;

VISTO il D.M. 26/01/1960 relativo alla “Disciplina dello sci nautico”;

VISTO il D.M. 21/07/1998 “Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi”;

VISTO il Dispaccio prot. n° 02.01.04/31678 in data 30/03/2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTO il dispaccio prot.n°02.01.04/34660 in data 07/04/2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Disciplina delle attività balneari: linee di indirizzo”;

VISTE le Circolari emanate in materia dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

VISTA la precedente Ordinanza Balneare n° 54/2004 in data 26/05/2004;

VISTA l’ordinanza n° 40/03 in data 13/08/03 della Capitaneria di Porto di Roma;

VISTO l’articolo 8 della legge 8 Luglio 2003 n° 172 - Ordinanze di polizia marittima

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 54, 68, 81,1161, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59, e 524 del relativo Regolamento di esecuzione.

 

ORDINA

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Disposizioni generali

1. Le prescrizioni di seguito riportate sono volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle aree demaniali in genere ed in particolare degli specchi acquei frequentati dai bagnanti.

2. La presente Ordinanza si applica a chiunque gestisce, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate), complessi balneari pubblici, complessi balneari sociali, colonie marine, arenili asserviti e spiagge libere – per quanto applicabile – frequentate da bagnanti, compresi i rispettivi specchi acquei antistanti.

 

Art. 2

Stagione balneare e orario di balneazione

1. I Comuni costieri indicano le date di inizio e di termine della stagione balneare nonché l’orario di balneazione.

2. Durante la stagione balneare e negli orari di balneazione, chiunque gestisce, a qualunque titolo, strutture balneari, ha l’obbligo di predisporre un servizio di assistenza e salvataggio organizzato secondo le modalità indicate nel successivo art. 9.

3. Quando le strutture balneari sono aperte al pubblico per la balneazione, è obbligatoria l’attivazione del servizio di assistenza e salvataggio. Salvo diverse disposizioni comunali da comunicare preventivamente all’Autorità marittima e da notificare agli utenti mediante esposizione pubblica, il servizio di assistenza e salvataggio si intende previsto per l’orario di balneazione e nell’intero periodo della stagione balneare.

 

Art. 3

Pubblicità dell’Ordinanza

1. La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico, agli ingressi ed in luogo ben visibile per tutta la stagione in ogni struttura di cui all’art.1, comma 2.

CAPO II – DISCIPLINA DELLE ZONE DI MARE RISERVATE ALLE ATTIVITA’ BALNEARI ED IN CUI E’ VIETATA LA BALNEAZIONE

Art. 4

- Zone di mare riservate ai bagnanti

1. La zona di mare antistante il litorale del Circondario Marittimo di Anzio, per una distanza di 200 metri dalla battigia e di 100 metri dalle coste a picco è riservata di norma, durante la stagione balneare, alla balneazione.

 

Art. 5

Zone di mare vietate alla balneazione

1. È vietata la balneazione:

a) Nei porti.

B) Nel raggio di metri 200 dalle imboccature e dalle strutture portuali.

c) Fuori dai porti in prossimità delle zone di mare in cui vi siano lavori in corso e in prossimità di pontili o passerelle di attracco delle navi per un raggio di metri 200.

d) A meno di 200 metri dalle navi alla fonda.

e) A meno di 100 metri dalle zone in cui sfociano fiumi, canali e collettori di qualsiasi genere

f) All’interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati o in zone destinate ad altre attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kitesurf ecc).

g) Nei coni di atterraggio delle navi nei porti, qualora previsti dall’Autorità Marittima.

h) Nelle zone dichiarate non balneabili dalle competenti autorità.

i) Nelle zone destinate alla mitilicoltura

j) Nelle zone di mare in cui il divieto di balneazione è disposto, anche temporaneamente, con provvedimento dell’Autorità Marittima.

CAPO III – DISCIPLINA DELLA PESCA

Art. 6

Esercizio della pesca

1. Entro 200 metri dalla linea di battigia, l’esercizio di qualsiasi tipo di pesca, diversa dalla pesca subacquea regolamentata dagli artt. 128, 128bis, 128ter, 129, 130 e 131 del D.P.R. 1639/1968 citato in premessa, può essere esercitata durante la stagione balneare, al di fuori degli orari di balneazione, con qualsiasi tipo di attrezzatura consentita, con esclusione delle aree in prossimità dei corridoi di lancio per unità da diporto.

2. La pesca subacquea, in particolare, è SEMPRE VIETATA nelle acque antistanti le spiagge frequentate dai bagnanti fino ad una distanza di 500 metri dalla riva.

3. E’, altresì, VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.

4. I conduttori di qualsiasi unità, nel caso avvistino le boe di segnalazione subacquei (bandiera rossa rettangolare con striscia diagonale bianca anche issata a bordo della barca appoggio del sub), devono mantenersi da queste ad una distanza di almeno 100 metri.

 

 

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

 

Art. 7

Obblighi prima dell’apertura ai fini della balneazione

1. Chiunque gestisce, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione (stabilimenti o spiagge libere attrezzate) - prima dell’apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al Capo I, deve predisporre un efficiente servizio di assistenza e salvataggio.

2. A tal fine i predetti soggetti devono:

a) delimitare gli specchi acquei prospicienti i 200 metri dalla linea di battigia, mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso posti ad una distanza di 20 metri l’uno dall’altro, in numero minimo di due per ogni concessione, parallelamente alla linea di costa, in maniera tale da formare, per quanto possibile, una linea unica continua parallela alla costa fra le varie strutture destinate alla balneazione che si susseguono sul litorale, fatta salva la facoltà concessa dal successivo comma 3;

B) segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti al nuoto. Il limite di tali acque sicure (1,60 metri di profondità) deve essere segnalato mediante apposizione di galleggianti di colore bianco;

c) In caso di spostamento dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, provvedere a ricollocare gli stessi ed i relativi corpi morti, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo, nella posizione determinata nel modo previsto dal comma precedente.

d) Rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare (omissis… come da art. 2 comma 1)

3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non adempiano alla disposizione del comma 2 lettera a) del presente articolo, hanno l’obbligo di posizionare all’ingresso e in più punti nell’ambito della propria struttura, un idoneo numero di cartelli con la seguente dicitura: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (mt. 200 dalla battigia) NON SEGNALATO”.

4. I predetti soggetti qualora non adempiano alla disposizione del comma 2 lettera B) dovranno, altresì, posizionare all’ingresso e in più punti nell’ambito della propria struttura, un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura: “ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (batimetrica mt. 1,60) NON SEGNALATO”.

5. La cartellonistica di cui ai precedenti commi dovrà essere di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in almeno tre lingue comunitarie (italiano – inglese – francese o spagnolo o tedesco).

 

Art. 8

Spiagge libere

1. E’ a carico dei Comuni rivieraschi provvedere a quanto previsto nel precedente Art. 7 relativamente agli specchi acquei antistanti le spiagge libere frequentate da bagnanti.

 

Art. 9

Servizio di assistenza e salvataggio

Obblighi dei Comuni costieri e dei concessionari durante la stagione balneare

1. I Comuni costieri durante la stagione balneare dovranno predisporre un servizio di salvamento nelle spiagge destinate alla pubblica fruizione.

2. Il servizio di salvamento dovrà essere assicurato, sulle spiagge libere, dagli stessi Comuni, sulle aree in concessione, dai soggetti indicati all’art. 1, co. 2, anche mediante l’elaborazione di “pianificazioni locali”, di cui al successivo art. 10, da concordare con l’Autorità Marittima competente. In mancanza il servizio dovrà essere reso attenendosi alle disposizioni specificate nei seguenti commi.

3. Durante la stagione balneare i Comuni e i concessionari/gestori devono:

 

a) Organizzare e garantire, ogni 100 metri di fronte mare o frazione di 100 m, il servizio di salvataggio e assistenza bagnanti con almeno un operatore, abilitato al salvamento e provvisto di uno dei seguenti brevetti in corso di validità:

- brevetto di “Assistente Bagnanti” rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento contraddistinto dalla sigla “M.I.P.”;

- brevetto di “Bagnino di Salvataggio”rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova.

 

Gli assistenti, durante l’orario di balneazione devono:

 indossare una maglietta con scritta ben visibile che ne identifichi la funzione (“SALVATAGGIO”);

 essere dotati di fischietto;

 essere impiegati per il solo servizio di salvataggio e non possono svolgere altre attività o comunque essere destinati ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con un altro operatore abilitato;

 tenere un comportamento corretto e garantire con la vigilanza il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario/gestore, agli Ufficiali od Agenti di polizia giudiziaria tutti gli incidenti che si verifichino sia sugli arenili che in acqua;

 stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione appositamente predisposta sulla battigia ovvero sulla torretta di avvistamento, ove esista, oppure in mare, sull’imbarcazione di servizio.

 

B) Ubicare una postazione di salvataggio in una posizione centrale dell’area in concessione o della spiaggia devoluta alla pubblica fruizione, tale da consentire la più ampia visuale possibile e dotarla di un binocolo, di 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, sul rullo fissato saldamente al terreno ed un paio di pinne.

 

c) Predisporre un natante idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio - pattino o battello di vigilanza -, ogni 100 metri di fronte mare o frazione di 100, con scafo dipinto di rosso e recanti la scritta “SALVATAGGIO” a lettere bianche di adeguate dimensioni, nonché la località sede della struttura balneare e il nome della stessa.

 Tali imbarcazioni non devono in nessun caso essere destinate ad altri usi e devono essere:

- dotate di n° 2 salvagente anulari di cui uno munito di una sagola galleggiante lunga almeno 30 metri;

- dotate di un mezzo marinaio o gaffa;

- dotate di un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi;

- equipaggiate con almeno un assistente bagnanti munito di brevetto;

- posizionate, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante o sulla battigia pronte per l’impiego in caso di necessità.

 

d) Posizionare presso la battigia, in prossimità degli estremi della concessione o della spiaggia devoluta alla pubblica fruizione, salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, recanti il nome dello stabilimento balneare cui appartengono, con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri, nel numero di uno ogni 25 metri di fronte mare;

 

e) Esercitare efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti;

 

f) Dotarsi del seguente materiale da tenere in apposito locale che deve essere adibito a primo soccorso:

- due bombolette individuali di ossigeno, da un litro;

- una cannula per la respirazione bocca a bocca con bocchettone e mascherina;

- un tiralingua;

- un pallone “Ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;

- occorrente per far fronte a piccole ferite, ustioni, punture di insetti o altro;

- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;

 

g) Provvedere a segnalare opportunamente eventuali pericoli e, qualora le condizioni meteomarine o qualsivoglia altro motivo comportino situazioni di rischio per la balneazione, issare, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa e sconsigliare i bagnanti dall’immergersi in mare. Analogamente dovrà issarsi la bandiera rossa in ogni caso di sospensione temporanea del servizio di assistenza;

 

h) In caso di vento forte provvedere ad issare una bandiera gialla;

 

i) Nel caso in cui una struttura destinata alla balneazione sia dotata di piscina, organizzare un servizio di assistenza e soccorso in piscina secondo la normativa specifica;

 

j) Il periodo di sospensione del servizio di assistenza è consentito per la durata massima di un’ora, nell’arco temporale che va dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dovrà essere annunciato con altoparlante, oppure, se non presente, dovrà essere segnalato con apposizione di un cartello all’ingresso, (predisposto secondo le modalità di cui al comma 5 dell’art.7 della presente ordinanza), riportante la dicitura: “ATTENZIONE IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO E’ SOSPESO DALLE ORE __ ALLE ORE __” (al massimo 1 ora nell’intervallo temporale dalle 13.00 alle 16.00)”

 

E’ data facoltà al concessionario/gestore impiegare, in aggiunta, ma non in alternativa, al natante di cui al precedente punto c), una moto d’acqua (acquascooter).

Nel caso in cui intenda avvalersi di tale mezzo il concessionario dovrà:

1. presentare all’Autorità Marittima una comunicazione di utilizzo della moto d’acqua da adibire al servizio di salvamento nella quale siano indicati:

 i nominativi e i titoli -patente nautica e brevetto di assistente bagnante- del personale da impiegare;

 caratteristiche e dotazioni della moto d’acqua;

 modalità di svolgimento del servizio di salvamento;

 polizza assicurativa (da allegare in copia) dell’unità che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate.

2. dovrà installare un corridoio di lancio;

3. le moto d’acqua dovranno essere destinate in via esclusiva all’attività di salvamento, senza essere impiegate in attività di pattugliamento. Inoltre, devono:

 essere equipaggiate con un conduttore munito di patente nautica e con un assistente bagnante munito di brevetto;

 essere dotate di idonea barella per il salvamento del tipo rigido che possa essere utilizzata anche come tavola spinale per il trasporto dell’assistito fuori dall’acqua, assicurata all’acquascooter tramite sistema di sgancio rapido;

 avere lo scafo di colore rosso nella parte sopra la linea di galleggiamento e riportare la dicitura “SALVATAGGIO - RESCUE” oltre il nominativo dello stabilimento e/o della ditta;

 essere posizionate, durante l’apertura dello stabilimento, sulla battigia unitamente al pattino e tenute pronte ed efficienti per l’impiego in caso di necessità;

 

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento sarà rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti, ecc.).

Il servizio di assistenza e salvataggio dovrà essere garantito, secondo le modalità su riportate, anche nelle ipotesi in cui sia autorizzata la balneazione al di fuori degli orari e dei periodi di normale apertura degli stabilimenti balneari.

 

Art. 10

Servizio di salvataggio collettivo

1. I Comuni costieri ed i soggetti di cui all’art.1, comma 2 della presente ordinanza hanno facoltà di assicurare il servizio di salvataggio, anche in forma collettiva, mediante l’elaborazione di un piano organico, da sottoporre all’approvazione preventiva dell’Autorità Marittima, che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti ben determinati della costa, la turnistica ed il numero degli addetti, la presenza ed ubicazione di postazioni di soccorso sanitario con ambulanza.

2. detto piano collettivo di salvataggio dovrà indicare, inoltre, il soggetto responsabile dell’organizzazione di tale servizio.

3. i Comuni costieri e le associazioni di concessionari che intendono organizzare il servizio di salvataggio per conto dei propri associati devono far pervenire all’Autorità Marittima, entro il 31 maggio, una proposta di “piano collettivo di salvataggio” contenente le generalità del legale rappresentante, i tratti di spiaggia libera, ovvero l’elenco degli stabilimenti per i quali si intende organizzare il servizio e l’elenco degli stabilimenti presso i quali saranno ubicate le singole postazioni di salvataggio.

4. per una migliore funzionalità del servizio, l’Autorità Marittima potrà disporre modifiche all’ubicazione delle postazioni di salvataggio.

5. in caso di mancata approvazione dei piani, come pure nel caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascuno stabilimento balneare dovrà disporre di un proprio servizio di salvataggio.

6. gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio.

 

Art. 11

Servizio di assistenza e salvataggio nelle spiagge libere

1. Nelle spiagge libere frequentate dai bagnanti i Comuni costieri, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento nei modi previsti dai precedenti artt. 9 e 10, dovranno posizionare all’ingresso e in più punti nell’ambito delle relative spiagge, un idoneo numero di cartelli (predisposti secondo le modalità di cui al comma 5 dell’art.7 della presente ordinanza), riportanti la seguente dicitura: “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.

2. I suddetti Comuni dovranno, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della segnaletica indicata al punto 1) e, se del caso, ad attivarsi per l’immediato ripristino della stessa.

CAPO V – NAVIGAZIONE ALL’INTERNO DEGLI SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLA BALNEAZIONE

 

Art. 12

Corridoi di lancio

1. I Comuni costieri, gli esercenti di stabilimenti balneari o di attività di locazione e noleggio, i titolari di autorizzazione per attività di trasporto passeggeri, noleggio o diving, che vogliano consentire, l’atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela e a vela con motore ausiliario negli specchi acquei antistanti le aree in concessione sono obbligati ad installare dei “corridoi di lancio”, da lasciare comunque al pubblico uso, che dovranno avere le seguenti caratteristiche:

a) una larghezza compresa tra i 15 ed i 20 metri;

B) delimitazione costituita da sagola, munita di galleggianti e gavitelli di colore giallo o arancione, posta perpendicolarmente alla costa sino all’altezza delle boe delimitanti il limite esterno - 200 metri dalla battigia - delle acque riservate alla balneazione;

c) individuazione dell’imboccatura a mare mediante posizionamento di bandiere bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;

d) all’inizio deI corridoio, lato terra, deve essere posizionato un cartello ben visibile, (predisposto secondo le modalità di cui al comma 5 dell’art.7 della presente ordinanza), indicante “CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO - DIVIETO DI BALNEAZIONE”.

 

2. Navigazione all’interno dei corridoi:

a) Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (windsurf), devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo;

B) Le unità a motore, ivi comprese le moto d’acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti;

c) Tale velocità deve essere mantenuta, con rotte dirette e perpendicolari alla costa, fino al raggiungimento di una distanza di 500 metri.

 

4. È vietato ormeggiarsi all’interno dei corridoi di lancio;

 

5. L’avvenuta posa del corridoio di lancio dovrà essere notificata, entro 48 ore, all’Autorità Marittima.

 

Art. 13

Norme di circolazione in assenza di corridoi

1. E’ vietato a tutte le unità, sia da diporto che da traffico o da pesca, comprese le tavole a vela, windsurf, kitesurf, surf da onda e agli scooter acquatici, di circolare nelle acque comprese entro la fascia di m. 200 dalla battigia frequentate dai bagnanti;

2. E’ vietato l’ormeggio o l’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.

3. E’ tuttavia consentito, ai sottoelencati tipi di natanti, di circolare nella fascia compresa tra i 50 e i 200 metri dalla battigia a condizione che vengano usati gli accorgimenti atti ad evitare disturbo ed incidenti ai bagnanti, nonché collisioni con altri scafi:

- natanti a remi tipo jole, pattini, sandolini, mosconi e simili, non provvisti di motore.

4. Sono esentati dall’obbligo di cui al primo comma del presente articolo i mezzi della Pubblica Amministrazione in servizi di istituto nonché quelli che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità eseguiti in aderenza al contenuto del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n°470 e successive modifiche.

5. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, “Servizio campionamento”, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato e adottare ogni cautela nell’avvicinarsi alla costa.

6. I mezzi stessi impegnati nelle operazioni di campionamento dovranno inoltre tenersi ad almeno 10 metri da eventuali bagnanti.

 

Art. 14

Uso degli specchi acquei all’interno dei 200 metri per altre attività ricreative

1. Le altre attività ricreative (surf da onda, windsurf, kitesurf o altro), potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell’Autorità competente (Comune o Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio per le aree ancora sotto l’amministrazione diretta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed escluse dalla delega di funzioni alle Regioni), negli specchi acquei prospicienti le aree date in concessione per le attività specifiche oppure in specchi acquei, appositamente destinati, prospicienti aree a terra lasciate alla pubblica fruibilità (spiaggia libera).

2. Nel caso in cui le attività di cui al comma 1 del presente articolo vengano autorizzate dal competente Comune, i richiedenti dovranno far pervenire all’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, ai fini dell’emissione di una specifica autorizzazione e dell’eventuale emissione di un’ordinanza ai sensi dell’art. 59 del Regolamento del Codice della Navigazione, una istanza recante indicazione dell’attività da svolgere con allegato il provvedimento comunale ottenuto.

3. La predetta istanza dovrà pervenire all’Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio almeno 15 giorni prima della data di inizio dell’attività.

4. I soggetti debitamente autorizzati dovranno avere cura di separare e segnalare gli spazi riservati allo svolgimento delle attività di cui al punto 1) dalle aree destinate ai bagnanti.

 

 

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 15

Disposizioni finali

1. È fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza che entra in vigore dal giorno 15.05.2006 e le cui eventuali violazioni saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell’articolo 1164 del Codice della Navigazione.

2. Per le aree di cui agli elenchi del D.P.C.M. 21/12/95, ancora sotto l’amministrazione diretta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio, ed escluse dalla delega di funzioni alle Regioni, vengono recepite ed è data attuazione alle norme previste dalle Ordinanze dei singoli Comuni per quanto di competenza in materia di disciplina delle attività balneari.

3. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza, la quale sostituisce ed abroga quella n° 54/2004, emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 26/05/2004.

4. È altresì abrogata qualsiasi altra disposizione, precedentemente impartita, eventualmente incompatibile con il presente provvedimento.

5. La presente Ordinanza sarà pubblicata all’albo di questo Ufficio nonché degli altri Uffici marittimi dipendenti e dei Comuni rivieraschi.

 

Anzio, 10.05.2006

 

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Andrea VAIARDI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************

In calce alla presente ordinanza si forniscono una serie di AVVERTENZE E CONSIGLI per l’utenza ed una tabella contenente numeri di telefono utili per le emergenze in mare

 

…Ai bagnanti

 

- non fare il bagno se il mare è mosso, se spirano forti venti specialmente da terra, se vi sono correnti, se l’acqua è molto fredda o se la temperatura dell’acqua è di molto inferiore alla temperatura ambiente;

- non fare il bagno nelle zone in cui è vietata la balneazione;

- non tuffarti mai se non sei un provetto tuffatore e comunque se non conosci il fondale;

- non fare il bagno se non sei in perfette condizioni fisiche;

- se sei stato troppo tempo esposto al sole entra in acqua gradatamente, bagnandoti prima lo stomaco ed il petto con le mani (evita assolutamente di fare il bagno se hai preso un colpo di sole o se riconosci questi sintomi: leggero mal di testa, vertigini, sensazione di freddo, eccessivo fastidio alla luce, sono questi i segnali che precedono l’insolazione);

- quando fai il bagno non allontanarti troppo dai compagni, da riva, dal natante appoggio, dalla visibilità del bagnino;

- non allontanarti mai a più di 50 metri dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili soprattutto nei casi in cui è stata issata la bandiera gialla

- non fare il bagno quando il bagnino dello stabilimento ha esposto la bandiera rossa

 

TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE

La tempestività dell’intervento di soccorso è legata alla esatta descrizione del luogo e delle circostanze dell’evento.

 

NUMERO BLU EMERGENZE IN MARE 1530

CHIAMATA GRATUITA

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO- U.C.G. ANZIO

(UNITA’ COSTIERA DI GUARDIA) 06/9844683 – 06/9844777

CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (H24) 115

SOCCORSO AUSL (H24) 118

ROMA RADIO 06/87250284

 

ASCOLTO RADIO VHF/FM

• STAZIONE RADIO COSTIERA - DENOMINAZIONE: ROMA RADIO Canale 16 (H24)

 

• UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO ANZIO Canale 16 (dalle 08.00 alle 20.00)

DENOMINAZIONE: CIRCOMARE ANZIO

 

• CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA Canale 16 (H24)

DENOMINAZIONE: COMPAMARE ROMA

 

• UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI TORVAJANICA Canale 16 (dalle 08.00 alle 14.00)

 

• TORRE DI CONTROLLO PORTO TURISTICO MARINA DI NETTUNO Canale 09

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Scusate lo sfogo, ma il sequestro dell'attrezzatura ai sub, anche se giusta (Dura Lex, Sed Lex), è veramente un colpo basso.

 

Ho lavorato per alcuni anni come Assistente Bagnanti in alcuni stabilimenti della zona, ho avuto amici che ci hanno lavorato... E non ce un stabilmento che rispetta solo uno di questi articoli, in primis la sicurezza dei bagnanti, visto che utilizzano gli Ass. Bagnanti per portare i lettini ai clienti....

Boe molto spesso non se ne vedono...

 

Quindi multare i due sub... quando ci sarebbe veramente da far chiudere intere file di Stabilimenti... scusate... ma mi dà fastidio.

 

L'ordinanza parla di :

 

Cit.

Art. 2

Stagione balneare e orario di balneazione

1. I Comuni costieri indicano le date di inizio e di termine della stagione balneare nonché l’orario di balneazione.

 

 

CAPO III – DISCIPLINA DELLA PESCA

Art. 6

2. La pesca subacquea, in particolare, è SEMPRE VIETATA nelle acque antistanti le spiagge frequentate dai bagnanti fino ad una distanza di 500 metri dalla riva.

 

 

Quel "SEMPRE" mi solleva dubbi.

Giorgio Volpe già mi aveva dato una risposta, ovvero che l'ordinanza è valida anche fuori la stagione balnerare... (quindi anche a dicembre) il che mi lascia un pò perplesso...

 

Voglio dire :

 

 

 

Al di fuori di questa stagione, (supponiamo 30 Maggio - 15 Settembre) il bagnante entra in acqua a suo rischio e pericolo perchè :

 

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Disposizioni generali

1. Le prescrizioni di seguito riportate sono volte ad assicurare la fruizione a scopo balneare e ricreativo delle aree demaniali in genere ed in particolare degli specchi acquei frequentati dai bagnanti.

 

Art. 2

Stagione balneare e orario di balneazione

1. I Comuni costieri indicano le date di inizio e di termine della stagione balneare nonché l’orario di balneazione.

 

Quando è aparte la stagione blaneare... sei un bagnante... quando è chiusa... sei uno che passeggia sulla spiaggia in costume.

 

:wacko::wacko::wacko:

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Ciao Pegaso,

 

deve esserci un equivoco, ho sempre detto (e lo confermo) che quel "SEMPRE" si riferisce agli orari, non alla stagione. Sempre significa anche fuori orario di balneazione.

 

Al contrario, la limitazione dell'art 129 DPR 1639/68 è valida, secondo interpretazione diffusa, solo in estate., anche perché difficilmente in inverno le spiagge sono "frequentate da bagnanti". Ti consiglio di rileggere l'articolo che affronta questo specifico tema:

 

http://www.apneamagazine.com/articolo.php/517

 

Giorgio

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

DILLO a me..... dura lex sed lex..... con tutto il rispetto per le istituzioni non puoi capire l'inca @@ atura per il fucile omer excalibur carbonium 75........

 

Per riaverlo dovrei pagare oltre 200 eurini ovvero il doppio del costo del fucile nuovo ahahahhahahahahah

 

La cosa "MERAVIGLIOSA" e' che alle 11 circa mentre stavo rientrando a riva (i miei 2 amici già erano sul bagnasciuga a levarsi la muta) si e' affiancato il gommone con due GC e mi hanno chiesto di "vedere" il fucile. Io l'ho scaricato e l'ho passato sul gommone. Questi lo riponevano sul gommone e mi dicevano che potevo passare il lunedi (cioe' oggi) per ritirarlo presso la capitaneria di Sabaudia..... Al che come uno semo io gli ho chiesco cosa mi veniva contestato e a voce mi hanno detto "Lei non ha ottemperato alle disposizione della 46/2006"

 

Dopo 10 minuti di azione e 5 fucili sequestrati il gommone e' rientrato in darsena (che tra l'altro mi "sembrava" fosse stata posta sotto sequestro dal corpo forestale dello stato o dalla stessa capitanreia in quanto abusiva) e i due sono saliti sulla jeep d'ordinanza sfrecciando per il lungomare in direzione Sabaudia....ed il limite dei 50Km/h non va rispettato da tutti ?????

 

Poi dove erano questi militari quando dalle 8 alle 11 c'erano almento 3 barche a meno di 100 mt dalle nostre 3 (DICO TRE) boe che facevano pesca a traina ??????

 

comunque la legge non ammette ignoranza

MEA CULPA MEA CULPA......

 

:frustry:

Link di questo messaggio
Condividi su altri siti
Ciao Pegaso,

 

deve esserci un equivoco, ho sempre detto (e lo confermo) che quel "SEMPRE" si riferisce agli orari, non alla stagione. Sempre significa anche fuori orario di balneazione.

Giorgio

 

 

Mio errore di interpretazione.

Grazie mille, ora è tutto chiaro. :D:bye:

 

P.S: Non conoscevo l'articolo su AM. Ora mi è tutto molto più chiaro...

 

DILLO a me..... dura lex sed lex..... con tutto il rispetto per le istituzioni non puoi capire l'inca @@ atura per il fucile omer excalibur carbonium 75........

 

Prendila con filosofia... La fortuna è cieca... ma la sfiga... :clover:

Modificato da Pegaso
Link di questo messaggio
Condividi su altri siti

Partecipa alla conversazione

Puoi pubblicare ora e registrarti più tardi. Se hai un account, accedi ora per pubblicarlo con il tuo account.

Ospite
Rispondi a questa discussione...

×   Hai incollato il contenuto con la formattazione.   Rimuovere la formattazione

  Sono consentiti solo 75 emoticon max.

×   Il tuo collegamento è stato incorporato automaticamente.   Mostra come un collegamento

×   Il tuo contenuto precedente è stato ripristinato.   Pulisci editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Caricamento...
×
×
  • Crea Nuovo...