mingo Inviato Novembre 7, 2007 Segnala Condividi Inviato Novembre 7, 2007 Salve a tutti, ho fatto delle ricerce sul forum ma non ho trovato quasi niente in merito. Quindi, con RIMORCHIO TATS, ho inserito nella polizza assicurativa la copertura per il gancio traino. Ho chiaramente un solo tagliandino che copre la macchina col gancio annesso. Domande: 1) L' assicurazione di 'Rischio Statico' per il rimorchio è obbligatoria per legge? A un controllo è possibile che le forze dell' ordine mi chiedano di mostrargliela? 2) Nel caso non sia obbligatoria, se il carrello si sgancia accidentalmente dalla macchina e provoca un incidente, la copertura me la da l' assicurazione della macchina-gancio? 3) SUl suolo pubblico il carrello deve stare sempre attaccato alla macchina? 4) C' è un sito ufficiale in cui posso trovare queste informazioni? Ragazzi rispondete per notizie certe. ciao ciao, Andrea Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Dentex Inviato Novembre 7, 2007 Segnala Condividi Inviato Novembre 7, 2007 1 non è obbligatorio. 2 se si sgancia dalla macchina è un normale sinistro e copre la polizza dell'auto. 3 sul suolo pubblico però se non ce l'hai può restare solo se attaccato al veicolo, perchè in caso di danni provocati dal carrello staccato la polizza dell'auto non copre. 4 non lo so Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
miura Inviato Novembre 7, 2007 Segnala Condividi Inviato Novembre 7, 2007 puoi trovare qualche notizia utile su www.rimorchileggeri.it nella sezione manuale e normativa. Cmq sulle prime tre domande ha regione dentex, soprattutto il carrello non può stare in strada se non è attaccato al veicolo, inoltre quando non lo usi devi togliere il gancio di traino dalla macchina...a me una volta hanno fatto storie. ciao Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
acqua Inviato Novembre 7, 2007 Segnala Condividi Inviato Novembre 7, 2007 Salve a tutti, ho fatto delle ricerce sul forum ma non ho trovato quasi niente in merito. Quindi, con RIMORCHIO TATS, ho inserito nella polizza assicurativa la copertura per il gancio traino. Ho chiaramente un solo tagliandino che copre la macchina col gancio annesso. Domande: 1) L' assicurazione di 'Rischio Statico' per il rimorchio è obbligatoria per legge? A un controllo è possibile che le forze dell' ordine mi chiedano di mostrargliela? 2) Nel caso non sia obbligatoria, se il carrello si sgancia accidentalmente dalla macchina e provoca un incidente, la copertura me la da l' assicurazione della macchina-gancio? 3) SUl suolo pubblico il carrello deve stare sempre attaccato alla macchina? 4) C' è un sito ufficiale in cui posso trovare queste informazioni? Ragazzi rispondete per notizie certe. ciao ciao, Andrea <{POST_SNAPBACK}> Ciao andrea, vai tranquillo e non fare mai assicurazioni aggiuntive che servono a ben poco. Tutto giusto quello che ti hanno detto gli altri. Tieni ben presente che nessuno ti richiederà mai un'assicurazione aggiuntiva ad un controllo poichè l'unica obbligatoria per il CDS è l'rca. SUl fatto del rischio statico che se non ho capito male intendi se si dovesse staccare il carrello inavvertitamente, tieni presente che se per caso non attacchi bene il carrello e ciò causa danno altrui, significando che nel sinistro viene comprovata ed evidenziata tale ipotesi, l'assicurazione potrebbe escludere il sinistro chiaramente perchè responsabilità di terzi ( quasi mai successo ). Per tutto il resto devi vedere bene sempre le condizioni della società, visto che tu sottoscrivi un contratto ufficiale i cui termini sono ivi elencati; ti posso dire che spesso sono scaricabili proprio sui siti delle stesse società. Il carrello deve essere attacato alla macchina perchè ne è parte integrante infatti porta la stessa targa. Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
caligola Inviato Novembre 7, 2007 Segnala Condividi Inviato Novembre 7, 2007 Buon giorno. I rimorchi T.A.T.S. sono un veicolo a sè stante, con targa propria. Proprio perchè hanno una targa propria (a differenza ad es. dei carrelli appendice, che infatti sono esenti da copertura assicurativa), sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art. 193/1 cel codice della strada, anche se la la loro polizza risponde solo quando staccati dalla motrice. Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
mingo Inviato Novembre 7, 2007 Autore Segnala Condividi Inviato Novembre 7, 2007 Ragazzi mettiamoci daccordo Giorgio aiutaci te. Andrea Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
acqua Inviato Novembre 7, 2007 Segnala Condividi Inviato Novembre 7, 2007 se non è appendice e ha una targa sua devi fa tutto a parte Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Dentex Inviato Novembre 7, 2007 Segnala Condividi Inviato Novembre 7, 2007 Buon giorno. I rimorchi T.A.T.S. sono un veicolo a sè stante, con targa propria. Proprio perchè hanno una targa propria (a differenza ad es. dei carrelli appendice, che infatti sono esenti da copertura assicurativa), sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa di cui all'art. 193/1 cel codice della strada, anche se la la loro polizza risponde solo quando staccati dalla motrice. quando il rimorchio o carrello chiamalo come vuoi è collegato al veicolo è tutt'uno con questo e la polizza assicurativa del veicolo, chiaramente se aggiunto al contratto (se non erro paghi il 5% in più), copre eventuali danni fatti con il carrello agganciato. se lo lasci in sosta, privo di veicolo allora devi fare una polizza per il rischio statico, ma non obbligatoria. se fa danni puoi pagare anche di tasca. il codice della strada all'articolo che citi tu parla di veicolo sprovvisto di assicurazione e di fatto quando è attaccato al veicolo non ne è privo. Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
caligola Inviato Novembre 7, 2007 Segnala Condividi Inviato Novembre 7, 2007 Carrelli e rimorchi non sono la stessa cosa. Come ho già scritto i rimorchi sono veicoli dotati di "targa propria". Per carrelli si intendono invece veicoli a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili e sono trainabili dagli autoveicoli. Si considerano parte integrante dell’autoveicolo che li traina, purché rientranti nei limiti di massa e di sagoma previsti dagli articoli 61 e 62 dl 285/92. Non hanno targa propria come invece hanno i rimorchi e debbono avere nella parte posteriore la targa ripetitrice contenente i dati dell’autoveicolo che effettua il traino. L'art. 193 del codice della strada, intitolato "Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile" così dispone al comma 1: "I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi". Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
mingo Inviato Novembre 7, 2007 Autore Segnala Condividi Inviato Novembre 7, 2007 Lorenzo, L'art. 193 del codice della strada, intitolato "Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile" così dispone al comma 1: "I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi". <{POST_SNAPBACK}> Questo è quanto scritto nell' art. 193 del codice della strada. C' è solo da capire se la copertura assicurativa la da la polizza sulla macchina/gancio di traino. a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi". è tutto quì il conquibus. Andrea Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Dentex Inviato Novembre 7, 2007 Segnala Condividi Inviato Novembre 7, 2007 L'art. 193 del codice della strada, intitolato "Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile" così dispone al comma 1: "I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi". non dice che deve averne una propria, pertanto è coperto da quella del veicolo. cmq chiama la tua assicurazione e chiedi: vedrai che è come ti dico io il rischio statico non è obbligatorio. Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Giulian Inviato Novembre 7, 2007 Segnala Condividi Inviato Novembre 7, 2007 Va fatta l'assicurazione per rischio statico, inoltre nonostante l'assicurazione se parcheggi il rimorchio(perchè di questo si tratta) separato dal veicolo trainante su suolo publico che non sia specificatamente adibito a tale scopo sei passibile di multa, a me quei simpatici burloni dei vigili di S.Stefano l'hanno fatta trovare sulla manovella dell'argano, il rimorchio era parcheggiato dove è possibile parcheggiare, ma con un tocco di malinconia ho scoperto che secondo non ricordo quale articolo del codice della strada il rimorchio non può sostare sganciato dal veicolo trainante. Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
caligola Inviato Novembre 7, 2007 Segnala Condividi Inviato Novembre 7, 2007 L'art. 193 del codice della strada, intitolato "Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile" così dispone al comma 1: "I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi". <{POST_SNAPBACK}> non dice che deve averne una propria, pertanto è coperto da quella del veicolo. cmq chiama la tua assicurazione e chiedi: vedrai che è come ti dico io il rischio statico non è obbligatorio. <{POST_SNAPBACK}> è coperta da quella del veicolo fino a quano il rimochio è agganciato alla motrice (come ho già scritto nel mio primo intervento); ma questo no vuol dire che l'assicurazione per il rimorchio non è obbligatoria. Capiterà qualche volta che il rimorchio venga sganciato dal gancio di traino; oppure per evitare di pagare circa 20 euro all'anno (questo è quello che verso alla mia compagnia) si potrebbe provare a saldare il rimorcio al gancio di traino Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
Dentex Inviato Novembre 7, 2007 Segnala Condividi Inviato Novembre 7, 2007 L'art. 193 del codice della strada, intitolato "Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile" così dispone al comma 1: "I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi". non dice che deve averne una propria, pertanto è coperto da quella del veicolo. cmq chiama la tua assicurazione e chiedi: vedrai che è come ti dico io il rischio statico non è obbligatorio. è coperta da quella del veicolo fino a quano il rimochio è agganciato alla motrice (come ho già scritto nel mio primo intervento); ma questo no vuol dire che l'assicurazione per il rimorchio non è obbligatoria. Capiterà qualche volta che il rimorchio venga sganciato dal gancio di traino; oppure per evitare di pagare circa 20 euro all'anno (questo è quello che verso alla mia compagnia) si potrebbe provare a saldare il rimorcio al gancio di traino dicevamo la stessa cosa ma non ci siamo capiti. se sganci il rimorchio non sei coperto dall'assicurzione del veicolo. resta il fatto che non sei obbligato per legge a fare l'assicurazione per il rischio statico, basta non sganciarlo mai oppure solo su suolo privato. Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
gardalaker Inviato Novembre 7, 2007 Segnala Condividi Inviato Novembre 7, 2007 SIGNORI , L'ART. 193 ( OBBLIGO DI ASSICURAZIONE ) RIGUARDA SOLO I VEICOLI A MOTORE ! IL CARRELLO ( PUR AVENDO TARGA PROPRIA ) NON MI SEMBRA ESSERE UN VEICOLO A MOTORE . PERTANTO VI CONFERMO ( LO FACCIO PER LAVORO ) CHE NON VI E' ALCUN OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER IL RISCHIO STATICO . IL CARRELLO PUO' ESSERE POSTO IN SOSTA SGANCIATO DALLA MACCHINA SOLO DOVE ESPRESSAMENTE PREVISTO O FUORI DAI CENTRI URBANI ( NON MI RICORDO A MEMORIA IL CDS ) . Cita Link di questo messaggio Condividi su altri siti
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