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RobyRc ma che mi fai i complimenti senza leggere quello che scrivo?

 

:)

I complimenti nei tuoi confronti sarebbero a prescindere ;)

Cmq dal primo messaggio di Antonio Purificato ho inteso che hai chiesto delucidazioni alla Capitaneria in merito a voci che non è possibile più pescare polpi,chidendo loro conferma o smentita. Oppure ho capito male :banging:e mi è sfuggito qualcosa?

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Caro Daniele,

 

purtroppo il triste caso di Giorgio Beltrami finì nelle mani di giudici troppo innamorati delle proprie prerogative e completamente dimentichi delle legittime aspettative dei cittadini, che della valenza degli atti amministrativi se ne vorrebbero infischiare e che conformandosi alle indicazioni di chi comanda, ossia il Ministro, vorrebbero dormire sogni tranquilli.

 

In Italia purtroppo accade che il giudice di tribunale smentisca il Ministro, e alla fine chi ci va di mezzo? Il cittadino. Ma tipo mettersi d'accordo fra di loro FACENDO SEMPRE SALVA LA BUONA FEDE DEL CITTADINO???????????????

 

Non credo in Dio, ma se esiste spero abbia pietà di quel giudice..... dopo lungo purgatorio.

 

Giorgio

ciao,fate capire a tutti come stanno le cose,da quello che ho capito,se uno tesserato fipsas fa una gara a nuoto, e ci rimane(facciamo le corna),secondo qualche giudice non è risarcito dall'assicurazione in quanto sprovvisto di mezzo di appoggio con barcaiolo e bombole a seguito per intervenire?da come ho letto nell'articolo di giorgio volpe ,per il caso del povero beltrami,ditemi che ho capito male .Per la questione del barcaiolo obbligatorio,. 249/87 da parte di pescatori che non trasportavano bombole a bordo del mezzo nautico. I dubbi mi vengono dopo aver letto questa parte dell'articolo di giorgio (Qualche anno fa il tribunale civile di Roma è arrivato addirittura a negare il risarcimento alla famiglia di un tesserato FIPSAS deceduto durante un allenamento in mare, perché l'assenza di un assistente a bordo, dove pure non erano presenti bombole, avrebbe violato colpevolmente la legge, annullando ogni diritto al risarcimento. Fatemi un po di chiarezza,se cè un avvocato,se puo spiegare ,penso che sia importante.

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Visto che sono passati anni, mi permetto di incollare l'articolo - amaro! - che scrissi a suo tempo per Pesca in Apnea:

 

Abbiamo parlato più volte dell'articolo 128ter DPR 1639/68 introdotto dall'art. 3 DM 249/87, che recita: "Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili e apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l'attività subacquea. 2. Durante l'attività di pesca subacquea, il pescatore deve essere costantemente seguito a bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esseri a bordo una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo".

Il secondo comma, come chiarito dallo stesso ministero qualche settimana dopo l'emanazione del DM 249/87 con circolare n. 6227201 del 23/07/1987, si riferisce ai soli pescatori che "si recano nella zona di pesca con un mezzo nautico sul quale si trovi [omissis] un apparecchio ausiliario di respirazione" e che, al contrario, non si applica al "pescatore subacqueo che si reca nella zona di pesca con l'ausilio di un mezzo nautico senza alcun apparecchio ausiliario di respirazione (bombola ed erogatore) a bordo, o che effettua la pesca subacquea da terra"

La norma ha una sua logica: non si ha motivo di trasportare bombola e fucili "a fini di sicurezza" se non c'è nessuno pronto a farne uso in caso di bisogno; a riprova di ciò, valga la considerazione che l'assistente a bordo non può sonnecchiare, ma deve seguire il subacqueo in azione "costantemente", vale a dire, senza mai perderlo di vista. Tutto chiaro, quindi? Neanche un po'.

 

Il giorno 8 settembre 1999 Giorgio Beltrami, giovane e promettente agonista sardo regolarmente tesserato FIPSAS, resta vittima di una incidente mortale durante una battuta di allenamento nelle acque di Alghero. I familiari fanno quindi richiesta di risarcimento alla compagnia di assicurazione Sportass, la quale però oppone un secco rifiuto, rispondendo che l'assicurato non ha rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 3 del DM 249/87 omettendo di farsi assistere a bordo del mezzo nautico, fatto che, convenzione alla mano, esclude ogni prestazione assicurativa. Di fronte al rifiuto della Sportass la vicenda finisce in Tribunale, dove i legali della famiglia Beltrami producono la circolare ministeriale n. 6227201 ed altre note e risposte ministeriali da cui si evince chiaramente l'inesistenza dell'obbligo di farsi assistere nel caso in cui non ci si avvalga della facoltà di trasporto contemporaneo di fucili e apparecchi ausiliari di respirazione a bordo dello stesso mezzo.

Il giudice si rende conto del fatto che l’interpretazione dell'articolo 3 DM 249/87 è il nodo giuridico sciogliere per venire a capo della vicenda. Ecco il suo processo logico, così come descritto nella motivazione: premesso che le circolari ministeriali non sono fonti del diritto, non possono risultare in contrasto con norme di legge, regolamenti o ordinanze, e che possono vincolare al massimo la pubblica amministrazione -ossia gli organi di controllo- il Giudice chiarisce che la circolare in oggetto rappresenta unicamente un "ausilio interpretativo", ed è priva di ogni valore vincolante. Come abbiamo visto, il chiarimento del ministro è inequivocabile, ma il Giudice prosegue sostenendo l'assoluta inaccettabilità di tale interpretazione, che cozzerebbe con il tenore letterale della norma. "E' evidente, infatti, che la prescrizione di cui al secondo comma dell'art. 3 del decreto in questione (obbligo di assistenza del subacqueo da parte di una persona, presente a bordo del mezzo nautico, pronta per le emergenze) non può essere riferita solamente all'ipotesi, del tutto eventuale e facoltativa, di cui al primo comma, in cui il pescatore subacqueo abbia portato a bordo la bombola per le emergenze. Si tratta, infatti, di una prescrizione di carattere generale che va riferita semplicemente e generalmente all'attività di pesca subacquea". Per questo motivo, il giudice ha rigettato la domanda di risarcimento dei familiari di Giorgio Beltrami, e solo in virtù dei dubbi interpretativi "generati in seguito all'emissione delle circolari ministeriali prese in esame" si è ritenuto di compensare le spese (vale a dire: non si è ritenuto di addossarle per intero agli eredi).

Si tratta di una sentenza imbarazzante. Secondo il Giudice, l'obbligo di assistenza a bordo del mezzo nautico sarebbe di tipo generale, valido per tutti i pescatori subacquei, convinzione che non sembra tener conto dell'art. 130 DPR 1639/68, che indica chiaramente come eventuale la presenza del mezzo nautico. L'interpretazione della norma offerta dalla circolare Degan appare l'unica possibile alla luce del sistema normativo realizzato dal DPR 1639/68 e successive modificazioni, mentre in questo caso si ha l'impressione di fronteggiare una colossale cantonata, forse dovuta alla scarsa conoscenza del fenomeno pesca in apnea da parte dell’organo giudicante, ma non per questo meno insopportabile. Resta l'amarezza per le conseguenze di questa vicenda giudiziaria sul piano assicurativo: è evidente che d'ora in poi la Sportass negherà ogni risarcimento in casi analoghi, e magari anche nel caso di immersione da terra senza mezzo di appoggio. Il sistema configurato da questa sentenza risulta quantomeno singolare. In pratica, la pesca con mezzo nautico senza trasporto di bombola e senza assistente a bordo ed anche la pesca da terra senza mezzo di appoggio risultano condotte non sanzionabili dagli organi di controllo, vincolati dalla circolare ministeriale, ma comunque illecite e quindi idonee ad impedire l'insorgenza di obblighi in capo all'ente assicuratore in caso di incidente. Questo episodio increscioso conferma la pressante esigenza di una maggiore chiarezza delle norme relative alla pesca in apnea e pone un problema con riferimento all'effettiva copertura assicurativa -e quindi utilità- della polizza Sportass incorporata nella tessera FIPSAS: speriamo che questa triste vicenda stimoli una riflessione nella dirigenza federale e che episodi come quello accaduto a Giorgio Beltrami non si verifichino mai più.

 

Come molti di voi sapranno, la Sportass è poi fallita e adesso l'assicurazione incorporata nella tessera federale è un'altra.

Sulle sue caratteristiche però non so dirvi nulla, dovrebbe pensarci Walterino...

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Correggimi se sbaglio.

Potremmo semplificare questo caso in questo modo:

Un legislatore fa una legge che regola il trasporto di bombole, fucili, bombolini, e assistenza a bordo,( che a mio modesto modo di vedere, dall'alto di tutti i 6= che prendevo nei temi di italiano al liceo, era già chiara), questa legge viene fraintesa dagli organi preposti alla sua applicazione.

Saggiamente, lo stesso legislatore interviene con una circolare per chiarire ciò che intendeva nel passaggio in questione, lo chiarisce senza possibilità di ulteriori dubbi.

Quel giudice praticamente con la sua sentenza sostiene che il legislatore è un folle e che quando ha pensato la sua legge l'ha pensata in un modo a lui stesso sconosciuto.

Delirio!!!!!!

 

Purtroppo è proprio così: noi cittadini siamo tra l'incudine (il legislatore, che scrive norme imprecise) e il martello (il giudice, con le sue interpretazioni).

Il problema sta nel fatto che le circolari ministeriali sono atti interni alla pubblica amministrazione con la quale viene espresso un parere assolutamente non vincolante (per nessuno: nè per la stessa autorità che le ha emanate, nè per gli uffici ad essa gerarchicamente sottordinati, nè tantomeno per i giudici o i privati cittadini), anche perchè in caso contrario, si finirebbe per riconoscere all'amministrazione stessa un potere normativo che non le spetta.

A mio avviso sarebbe già molto se le indicazioni contenute nelle circolari le seguissero, nel nostro caso, almeno le C.P. e, in ogni caso, ritengo allucinante che un (libero?) cittadino per sapere come comportasi debba spulciare documenti (le circolari) di cui non sarebbe neppure tenuto a conoscerne l'esistenza.

Quindi l'unico modo per evitare di doversi rimettere nelle mani dei giudici è che il legislatore modifichi il decreto per via normativa recependo il contenuto della circolare... ma mi sembra di capire che siamo nel campo della pura fantasia.

 

Per tornare all'argomento polpi, in sintesi, io ho capito così: la triste vicenda riproposta ci illumina sullo stato della normativa italiana relativa alla pesca in apnea, quindi, per legge i polpi non si possono pescare, tuttavia se la C.P. (bontà sua) si attiene ai chiarimenti del ministero possiamo continuare a fare le nostre insalate senza incorrere in sanzioni spropositate, ma se decide di attenersi alla legge e ci eleva una sanzione, non resta ci che fare ricorso alla giustizia ordinaria citando la nota circolare e il documento del Comando Generale delle CCPP che la richiama, pur sapendo che, in tal caso, la decisione è rimessa nelle mani del giudice e non è assolutamente vincolata da tali documenti. :(

 

Un dubbio: ci ho guardato un po' velocemente ma mi pare che il documento del Comando Generale delle CCPP richiami la circolare n. 6227201 del 23/07/87 del soppresso Ministero della Marina Mercantile solo in riferimento all'uso del mezzo nautico di appoggio e assistenza di persona a bordo, quindi non mi sembra un documento adatto da produrre in caso di ricorso per il discorso cefalopodi ... sbaglio?

 

 

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Max Ravaioli secondo me sbagli di grosso già qui:

 

(per nessuno: nè per la stessa autorità che le ha emanate, nè per gli uffici ad essa gerarchicamente sottordinati, nè tantomeno per i giudici o i privati cittadini), anche perchè in caso contrario, si finirebbe per riconoscere all'amministrazione stessa un potere normativo che non le spetta

 

Il motivo? Qui si parlad i un DECRETO MINISTERIALE, che può modificare il Regolamento di Attuazione di una LEGGE perché è la LEGGE a prevederlo. Ebbene, la CIRCOLARE ESPLICATIVA è fatta DAL MINISTRO CHE HA EMANATO L'ATTO REGOLAMENTARE (non legge).

 

E poi se il CG CCPP si richiama ad un atto per autosmentirsi.... scusa ma perché quell'atto DEL MINISTRO SUPERIORE GERARCHICO dovrebbe essere valido nei limiti del richiamo dell'organo SUBORDINATO?

 

Giorgio

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Max Ravaioli secondo me sbagli di grosso già qui:

 

(per nessuno: nè per la stessa autorità che le ha emanate, nè per gli uffici ad essa gerarchicamente sottordinati, nè tantomeno per i giudici o i privati cittadini), anche perchè in caso contrario, si finirebbe per riconoscere all'amministrazione stessa un potere normativo che non le spetta

 

Il motivo? Qui si parlad i un DECRETO MINISTERIALE, che può modificare il Regolamento di Attuazione di una LEGGE perché è la LEGGE a prevederlo. Ebbene, la CIRCOLARE ESPLICATIVA è fatta DAL MINISTRO CHE HA EMANATO L'ATTO REGOLAMENTARE (non legge).

 

E poi se il CG CCPP si richiama ad un atto per autosmentirsi.... scusa ma perché quell'atto DEL MINISTRO SUPERIORE GERARCHICO dovrebbe essere valido nei limiti del richiamo dell'organo SUBORDINATO?

 

Giorgio

 

Premetto che il discorso si fa un po' complicato e non sono titolato ad approfondire la questione oltre certi livelli, ma a me risulta che sulla valenza delle circolari interpretative si è espressa anche la Corte di Cassazione, da ultimo nel novembre del 2007, ribadendo concetti già espressi in passato (sono atti interni che non possono sovrapporsi alla legge né essere vincolanti per i giudici e per i cittadini) e sancendone di nuovi (non sono vincolanti neppure per gli stessi uffici).

 

Mi dici che “qui si parla di un decreto ministeriale, che può modificare il Regolamento di Attuazione di una legge perché è la legge a prevederlo”. Sono d'accordo, precisando però che sono tutti atti che passano dal Parlamento, al contrario della circolare esplicativa, che invece “è fatta dal ministro che ha emanato l'atto regolamentare”.

E' per questo che per modificare un disposto normativo occorre una fonte normativa di pari o superiore grado gerarchico (e la circolare è di grado inferiore ai decreti citati), non solo, è necessaria anche la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, perché ribadisco che il cittadino è tenuto a non ignorare la legge, ma le circolari, in quanto atti interni ala pubblica amministrazione, in teoria se le potrebbe risparmiare ma, essendo in Italia...

 

Per questo motivo ho detto che è già molto se, nel nostro caso, le indicazioni contenute nelle circolari le seguissero almeno le C.P. , significherebbe che potremmo pescare polpi senza incorrere nel rischio di sanzioni (che non è poco) e, preciso, sono convinto che le C.P. non abbiano nessun interesse a non attenersi alle indicazioni della circolare (come risulta anche dal fatto che probabilmente nessuno è mai stato multato per aver pescato un polpo), ma se qualcuno ci facesse causa, per un qualsiasi motivo, il giudice (non lo sto difendendo) potrebbe ritenere la circolare contraria alla legge e condannarci, come è successo nello sfortunato caso che hai riportato.

Dirò di più, spero proprio non capiti mai, ma alla luce delle recenti posizioni della Corte di Cassazione, non ci dobbiamo meravigliare neppure se in futuro perderemo un ricorso contro un verbale della C.P. in cui non si tiene conto delle precisazioni del ministero (l'accertatore non può essere condannato se ha rispettato la legge e il giudice fornirà comunque la sua interpretazione della legge).

 

Ti posso garantire che in campo fiscale si verificano situazioni ancora più gravi, motivate dagli interessi economici in gioco, che ormai sono diventate la norma: capita che la stessa pubblica amministrazione in relazione allo steso argomento emani una moltitudine di circolari le quali in alcune parti si sono dimostrate palesemente contro la legge ed in altre parti si sono contraddette tra di loro o, peggio ancora, in sede di contenzioso si oppone a situazioni in cui il contribuente, nell'incertezza normativa, si è attenuto all'interpretazione dalla stessa fornita.

Nel nostro caso la situazione è più semplice perché la circolare è sostanzialmente una e anche parecchio datata, ma ciò non toglie che il ministero avrebbe potuto tranquillamente emanarne altre di indirizzo contrario (es. compresi i cefalopodi) e in tal caso a quale interpretazione si farebbe riferimento dinnanzi ad un giudice?

 

In sintesi il mio punto di vista è: possiamo tranquillamente continuare a pescare polpi ma, fatta così la norma, non dobbiamo meravigliarci di nulla.

 

Senza pretese, la mia vuole essere una critica al caos legislativo in cui siamo costretti ad operare e spero di non essermi fatto un viaggio, anche perchè si è fatta una cert'ora! :bye: Max

 

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Max le cose che dici non sono affatto peregrine, però attenzione che qui non siamo in ambito fiscale (le tasse possono essere imposte solo con atti aventi forza di legge!)

C'è un equivoco di fondo: né il DPR 1639/68 né tantomeno il DM 249/87 sono "leggi".

Sono atti regolamentari.

 

La circolare di cui si discute è stata emanata dallo stesso Ministro Degan che ha siglato il DM 249/87 e non cambia la norma regolamentare, semplicemente ne illustra la portata "secondo il parere di chi l'ha concepita" al fine di uniformare l'azione della PA, chiamata ad applicarla.

 

La Cassazione ha recentemente ribadito un suo orientamento già consolidato secondo il quale:

 

- la circolare non è una fonte di diritto e non può quindi cambiare una norma di legge

- le circolari sono "atti interni della medesima Pubblica Amministrazione destinati ad esercitare un funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti"

 

dal che deduco che:

 

- essendo il DM un atto regolamentare

- essendo la circolare esplicativa un semplice chiarimento del significato dei termini che non cambia la norma ma la spiega

- essendo le CCPP uffici dipendenti del Ministero

- Le CCPP sono tenute ad attenersi alla circolare ministeriale nell'interpretazione del decreto ministeriale

- non esiste nessuna LEGGE cui appellarsi, ma un regolamento approvato con DM, la cui norma è stata "spiegata" dall'autore

 

Chiaramente, se il Ministro avesse corretto il tiro con un DM invece che una circolare, oggi non staremmo a discutere.

Il punto principare però, come spiego nell'articolo, è un altro: l'errore del cittadino è scusabile o no?

 

Giorgio

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C'è un equivoco di fondo: né il DPR 1639/68 né tantomeno il DM 249/87 sono "leggi". Sono atti regolamentari.

 

Credevo di aver fatto tardi io, ma.... :D

Hai perfettamente ragione, perché come ti avevo anticipato bisogna essere precisi, e io ho usato il termine legge in senso lato (pertanto improprio) e avrei dovuto dire “fonti normative di produzione”, ossia: costituzione, leggi costituzionali, leggi ordinarie, decreti legislativi, decreti legge, regolamenti, decreti ministeriali, usi e consuetudini; tali atti producono norme giuridiche e sono ordinati gerarchicamente (gli atti di rango superiore non possono essere modificate da quelli di grado inferiore). Tra queste fonti non è ricompresa la circolare ministeriale, che ha tutt’altra valenza perché, come hai giustamente dedotto, è “un semplice chiarimento del significato dei termini che non cambia la norma, ma la spiega”.

 

Quindi dinnanzi al giudice, come giustamente dici, “non esiste nessuna LEGGE cui appellarsi, ma un regolamento approvato con DM, la cui norma è stata "spiegata" dall'autore; il problema resta: il giudice “deve” considerare il regolamento ma non è vincolato dalla spiegazione fornita dall’autore e purtroppo, alla luce delle nuove prese di posizione delle cassazione, “pare” che non sia vincolato neppure lo stesso autore (nel senso che è libero di cambiare idea) o i suoi organi subordinati (mentre in passato si riteneva il contrario). Mi rendo conto che è allucinante, ma funziona così.

 

Per tornare al punto principale, ossia se l’errore del cittadino sia scusabile scusabile o meno, ritengo che prima di tutto siamo nelle mani della CP (che “sarebbe” logico si attenesse alle “spiegazioni fornite dal ministero) e poi (in caso di ricorso) in quelle del giudice, che dovrà valutare caso per caso.

Purtroppo il comportamento tenuto dal giudice nella vicenda del povero Beltrami costituisce un precedente che - pur non trovandoci in un sistema di tipo anglo sassone (common low), in cui di giudica sulla base delle precedenti sentenze – di certo non aiuta.

 

P.S. in ambito fiscale, salvo alcune particolari leggi (es. leggi di bilancio), funziona esattamente allo stesso modo (leggi, decreti, regolamenti, circolari, ecc.) e, in sede di contenzioso, ciascuno porta le circolari che più gli convengono per cercare di convincere il giudice e ovviamente tralascia tutte quelle che non sono in suo favore. Ti dirò di più, esiste anche uno statuto del contribuente (una legge dello stato) che lo difende di fronte ai casi di evidente incertezza normativa (errore scusabile) ma che, purtroppo, conta come il 2 di picche.

Nel campo della pesca, invece, la circolare è una ed è a nostro favore, ma i concetti sopra esposti a mio avviso non cambiano.

 

Mi sto detestando da solo per i discorsi in cui ti ho coinvolto e me ne scuso, ma leggendo di quelle vicende giudiziarie, come di altre, in cui è il cittadino a fare le spese di norme imprecise, ho sentito l’impulso di intervenire per testimoniare come purtroppo ciò capiti un po’ troppo spesso.

 

Poi chiudo veramente, anche perché ci siamo addentrati in discorsi un po’ complicati che forse interessano poco, ma mi raccomando, sia chiaro che la mia non voleva essere una contestazione o una polemica gratuita al lavoro “impagabile” che tutti voi svolgete per AM e per il quale, soprattutto noi neofiti, siamo in perenne debito di riconoscenza. :thumbup:

 

Saluti.

Max

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L'argomento è certamente spinoso, tanto è vero che comunque gli orientamenti dottrinali non sono affatto univoci :) e se c'è chi nega valore "tout-court" alle circolari, sostenendo che anche gli uffici subordinati possono bene infischiarsene senza che ciò comporti automatica nullità dei loro atti, è anche vero che secondo altra dottrina il mancato adeguamento degli organi subordinati alle direttive del superiore gerarchico traccia il confine dell'eccesso di potere, un vizio invalidante dell'atto.

 

Lo stesso giudice della sentenza Beltrami, pur ribadendo i concetti ormai consolidati (circolare non è fonte di diritto, non può essere quindi "contra lege" etc etc non esclude affatto un suo valore cogente verso gli organi subordinati del Ministro.

 

Io sono convinto che la soluzione di questo ed altri problemi della pesca in apnea passi necessariamente attraverso un nuovo regolamento o una nuova legge. Purtroppo (o meno male) ad oggi il Dlgs 153/04 è lettera morta, perché l'esecutivo ha omesso di emanare il decreto interministeriale che la legge voleva entro luglio 2005...

 

Comunque resto convinto che se la PA mette per un attimo al centro il CITTADINO - e occhio: i giudici di pace sono MOOOOOLTO orientati verso il cittadino, capisc'ammé - si rende conto del problma. Come nel caso del DM 249/87 art 3, dove 4 ore di discussione al Comando Generale hanno prodotto il documento che è consultabile proprio dall'articolo sul Mistero dei Molluschi Cefalopodi.

 

Insomma, non voglio ammorbare il forum con discorsi eccessivamente tecnici, però... io resto dell'idea che questa battaglia non sia affatto persa. Anzi, guardando quello che accade da sempre in Italia... direi che i polpi continueranno ad allietare i nostri carnieri per lungo tempo a venire :)

 

Insomma, sono ottimista :)

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C'è un equivoco di fondo: né il DPR 1639/68 né tantomeno il DM 249/87 sono "leggi". Sono atti regolamentari.

 

 

Quindi dinnanzi al giudice, come giustamente dici, “non esiste nessuna LEGGE cui appellarsi, ma un regolamento approvato con DM, la cui norma è stata "spiegata" dall'autore; il problema resta: il giudice “deve” considerare il regolamento ma non è vincolato dalla spiegazione fornita dall’autore e purtroppo, alla luce delle nuove prese di posizione delle cassazione, “pare” che non sia vincolato neppure lo stesso autore (nel senso che è libero di cambiare idea) o i suoi organi subordinati (mentre in passato si riteneva il contrario). Mi rendo conto che è allucinante, ma funziona così.

 

 

Sono sconvolto! :blink:

Come si fa a chiamare questa follia GIUSTIZIA.

Questa gente decide della vita di esseri umani con questi criteri!

Aiutooo!!! :boat:

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Non vorrei essere nei panni di quei ragazzi della Puglia multati dalla Capitaneria di Porto per aver pescato Polpi, Seppie e Calamari...

Ricorso al Giudice di Pace, che bella rottura di P...e

E se tutte le Capitanerie cominciassero a fare multe ?

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Non vorrei essere nei panni di quei ragazzi della Puglia multati dalla Capitaneria di Porto per aver pescato Polpi, Seppie e Calamari...

Ricorso al Giudice di Pace, che bella rottura di P...e

E se tutte le Capitanerie cominciassero a fare multe ?

ciao,e se le capitanerie cominciassero a fare le multe,tutti a fare ricorso alla codacons ,sapete x le leggi non sono chiare come il sole?provate a chiedervi dove vanno a finire i proventi delle multe,e qui mi fermo,ciao.
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