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La Boa Ok?ma La Distanza?


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Le distanze da riva sono in Europa (es Spagna 100 metri) molto differenti rispetto a quelle Italiane 500.............ma è mai possibile?Perchè non uniformare tutto in un'unica legge EUROPEA che dia una distanza uguale x tutti? Arriviamo a 500 metri...proprio a tiro di motoscafi...........o mi sbaglio?Fatemi sapere la vostra idea in proposito ;)

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Progetto: Intervento delle Capitanerie di Porto finalizzato ad un incremento della sicurezza della pratica della pesca in apnea e ad una maggiore tutela dell’incolumità dei cittadini e della vita umana.

 

PREMESSA

 

La normativa che regolamenta l’esercizio della pesca in apnea (contenuta soprattutto in L. 963/65, DPR 1639/68 e successive modificazioni) presenta molti aspetti oscuri o incongrui e non è scevra da previsioni che mettono a repentaglio l’incolumità dei subacquei o che realizzano un contemperamento di interessi ad esclusivo svantaggio dell’apneista pescatore.

 

Non poche norme del regolamento presentano lacune che, però, possono essere colmate da un intervento delle Capitanerie di Porto, che potrebbero anche chiarirne alcuni punti oscuri. Nel corso di colloqui intercorsi con l’ufficio relazioni esterne del Comando Generale e soprattutto con il Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta Franco Pescatori (giurista e appassionato di pesca in apnea) ho avuto conferma della possibilità di una stretta collaborazione tra Federazione e Capitanerie di porto per il perseguimento di obiettivi comuni. Questa collaborazione potrebbe realizzarsi secondo i passaggi seguenti:

 

- Proposizione da parte della Federazione di una serie di interventi

- Valutazione della loro fattibilità da parte dell’Ufficio Legale del Comando Generale

- Dispaccio del Comando Generale diretto a tutti gli uffici locali

- Emanazione di ordinanze ad hoc da parte degli uffici locali delle Capitanerie su tutto il territorio nazionale o inserimento di determinate disposizioni all’interno di ordinanze balneari e/o aventi ad oggetto attività subacquea e/o navigazione da diporto.

 

Non tutti i problemi possono essere risolti attraverso questa via, perché dove la legge o il regolamento specificano con chiarezza determinati obblighi, solo un atto di pari grado può cambiare la disciplina; per alcuni problemi anche molto gravi, però, un intervento delle Capitanerie può porre rimedio in tempi brevissimi a vari guasti e realizzare un miglioramento della condizione del pescatore in apnea (ma anche del subacqueo in genere), in attesa di un nuovo assetto normativo, senz’altro auspicabile.

 

Un chiaro esempio della praticabilità di questa via di soluzione dei problemi è rappresentato dall’iniziativa promossa dal sito che dirigo (Apnea Magazine) con riferimento alle boe segnasub lo scorso 20 Giugno 2002. Il nostro ordinamento prevede pesanti sanzioni (da 516 a 3098 euro) per il subacqueo che violi gli obblighi di segnalazione imposti dall’art 130 del DPR 1639/68, proteggendo il sub –se così si può dire- dalla sua stessa imprudenza e per il solo fatto di esporsi al rischio di essere investito dalle imbarcazioni. A ben guardare, però, il vero pericolo per il sub sono le imbarcazioni: a tal proposito, duole rilevare come né legge né regolamento, né altro atto di cui sia a conoscenza (neanche il Colreg) prevedano un divieto di avvicinarsi alle boe segnasub a carico di quest’ultime. Di fatto, in assenza di norme ad hoc e a carattere locale, nulla può contestarsi al diportista che incautamente transiti a ridosso di una boa di segnalazione (o di un mezzo su cui è issata la bandiera di segnalazione). Appoggiando la richiesta su un paio di precedenti (art. 30 Ord. 08/2002 Oristano e art. 1 comma 3 Ord. Balneare 70/2002, entrambe di Maggio), abbiamo richiesto al Comando Generale la diramazione di una circolare/dispaccio per favorire l’emanazione di norme per la sicurezza della navigazione dello stesso tipo da parte di tutti gli uffici locali. Il Comando Generale ha accolto la nostra richiesta e diramato in tempo record il dispaccio prot. n. 82/042737/I in data 02.07.2002 avente ad oggetto “Boe di segnalazione subacquei – distanza minima di navigazione”; nell’arco di poche settimane, si è giunti all’emanazione di ordinanze come la 16/02 della Capitaneria di Porto di Oristano (ad hoc) o la 72/2002 della Cap. Porto di Gaeta, che ha addirittura accolto in pieno la nostra richiesta di prevedere obblighi aggiuntivi a carico dei diportisti (cfr allegato F).

 

La Federazione ha poi opportunamente inviato al Comando Generale una richiesta ufficiale, chiedendo che la distanza di rispetto sia fissata in 100 metri e così, con ogni probabilità, dopo oltre 30 anni potremo finalmente affermare che fare la “barba” ad una boa segnasub o transitare con imbarcazione a breve distanza da un segnale di uomo immerso è reato, a prescindere dal verificarsi di incidenti. Il problema della sicurezza non può dirsi risolto, ma di sicuro si è fatto un consistente passo avanti che non può che essere accolto con grande soddisfazione da tutti, appassionati, federazione, organi di controllo.

 

ULTERIORI AZIONI CON LE CAPITANERIE DI PORTO

 

Archiviata la questione relativa alla distanza di rispetto verso le boe segnasub, occorre proseguire un’azione in stretta collaborazione con le Capitanerie di Porto. Come sappiamo, la Guardia Costiera assolve molti importanti compiti ed ha una serie di priorità tra cui, comprensibilmente, non rientrano interventi relativi all’ attività subacquea. Il ruolo della Federazione può essere fondamentale: consapevoli del valore primario della tutela dell’incolumità delle persone, ancor più se di giovane età, la Federazione può svolgere un ruolo di primo piano nel sensibilizzare le Capitanerie di Porto verso problemi poco noti e/o sottovalutati, le cui nefaste conseguenze sono però sotto gli occhi di tutti. Gli ambiti di intervento potrebbero essere i seguenti:

 

Tutela dell’incolumità dei subacquei => l’articolo 129 lettera a) del DPR 1639/68 prevede il divieto di esercitare la pesca subacquea a meno di 500 metri dalle spiagge frequentate dai bagnanti. Secondo un’interpretazione diffusa, il divieto sarebbe operativo in un ambito temporale definito: la stagione balneare. In effetti, la norma si propone di tutelare i bagnanti in considerazione del potenziale offensivo degli attrezzi da pesca utilizzati dal pescatore in apnea, strumenti atti ad offendere anche in modo grave la persona. Ma questa finalità non giustifica l’esposizione dei subacquei al grave pericolo di investimento da parte delle imbarcazioni, che possono transitare liberamente a distanza molto inferiore (200 metri), di malori o altri inconvenienti (rottura di una pinna, forte corrente, malore etc…).

 

Un giusto contemperamento di interessi potrebbe realizzarsi con l’introduzione, da parte delle Capitanerie, di un’ulteriore delimitazione temporale del divieto di cui all’art 129 lett) a, che potrebbe essere dichiarato operativo solo durante l’orario di balneazione e non “sempre” come accade oggi. Ritengo, infatti, che tutto ciò possa avvenire nel pieno rispetto della gerarchia delle fonti del diritto: si tenga conto del fatto che in merito alla questione ho già raccolto il parere favorevole del Comandante Franco Pescatori (Cap. Porto Gaeta). In via meramente subordinata, si potrebbe richiedere la riduzione di questa distanza a 100 metri dalle spiagge attrezzate, sempre in orari diversi da quelli di balneazione.

 

La pesca in apnea può essere praticata da minorenni tra i sedici ed i diciotto anni: appare necessario offrire un’alternativa a questi soggetti, che sono quelli con minori mezzi e spesso impossibilitati a dotarsi mezzo nautico d’appoggio. Quale genitore manderebbe il proprio figlio sedicenne a pescare in apnea a 500 metri dalla riva, magari da solo? Lo Stato lo fa: duole rilevarlo, ma è esattamente così. Consentire l’esercizio della pesca in apnea senza distanze minime all’alba e al tramonto, cioè al di fuori dell’orario di balneazione indicato in ciascuna ordinanza, significherebbe ridurre grandemente il rischio di incidenti senza diminuire in alcun modo la tutela dei bagnanti. Ovviamente, per aree ad alta densità di bagnanti o in cui la fruizione delle spiagge è particolarmente intensa, si potrebbero prevedere eccezioni circoscritte attraverso lo strumento dell’ordinanza balneare, oggi molto più conoscibile rispetto al passato grazie ai siti internet delle Capitanerie e al sito che dirigo. Si consideri che un’analisi di diritto comparato evidenzia un divario consistente tra le distanze imposte in paesi dell’Unione Europea come Spagna (100 mt) o Grecia (200 mt) ed i 500 metri imposti dall’ordinamento Italiano, distanza che non si giustifica in alcun modo, tanto meno se si considera l’effettiva gittata, anche fuori dall’acqua, di un fucile subacqueo, che resta vincolato alla freccia da una sagola o un filo di nylon in grado -come minimo- di frenare grandemente la corsa del dardo. Si consideri, inoltre, che la casistica di sub investiti dalle imbarcazioni o annegati è senz’altro più consistente rispetto a quella di bagnanti trafitti dalle frecce dei pescatori in apnea, cosa dimostrata dalle tristi cronache estive che tutti conosciamo.

 

 

 

---omissis.....

 

Approfondimento: analisi art 129 dpr 1639/68

 

Art 129 D.p.r. 1639/68 lettera a) – Divieto di praticare la pesca subacquea “a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti”

 

Norma: art 129 DPR 1639/68

“L'esercizio della pesca subacquea è vietato:

a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;

B) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;

c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;

d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;

e) dal tramonto al sorgere del sole”

La norma in questione disciplinava originariamente le distanze di rispetto imposte al pescatore subacqueo, in seguito è stata aggiunta la lettera e) che limita la possibilità di praticare la pesca in apnea dall’alba al tramonto.

 

La lettera a) è quella che presenta maggiori problemi interpretativi, in quanto la reale portata del divieto può variare molto in dipendenza del significato attribuito alla locuzione “spiagge frequentate dai bagnanti”.

ASPETTI INTERPRETATIVI

 

Ad una prima lettura, la ratio della norma appare chiara: il pescatore in apnea fa uso di un attrezzo da pesca idoneo a recare offese anche mortali, pertanto il Regolamento si preoccupa di stabilire le cautele da rispettare nel suo utilizzo, in modo da prevenire incidenti e tutelare l’incolumità dei bagnanti. In realtà, ad un’analisi appena abbozzata la norma si rivela insidiosa e foriera di incertezza.

 

La formulazione riferisce la distanza di rispetto alle “spiagge frequentate da bagnanti”.

Dizionario Garzanti alla mano, scopriamo che la spiaggia è una “striscia pianeggiante, sabbiosa o ghiaiosa, che costeggia il mare”. Ma il problema della tutela dei bagnanti si pone anche con riferimento alle scogliere accessibili da terra e frequentate dai bagnanti: non si capisce perché il legislatore non abbia usato il termine “costa”.

 

Ma il vero nodo interpretativo si annida nel concetto di “spiaggia frequentata da bagnanti”. Cosa s’ intende con questa espressione? Le alternative sono sostanzialmente tre:

 

 

1) Tratto di costa sul quale siano effettivamente presenti dei bagnanti => è l'interpretazione più permissiva, perché non solo in inverno, ma anche in piena stagione balneare si potrebbe tranquillamente pescare in assenza di bagnanti. Esistono casi di Ordinanza Balneare in cui - con le dovute particolarità del caso - questa interpretazione è esplicitamente accolta in riferimento alle coste rocciose a picco. In generale, però, questa interpretazione sembra da scartare, perché creerebbe situazioni assurde. Il limite tra lecito ed illecito finirebbe per essere determinato da un evento imprevedibile e difficilmente controllabile da parte del pescatore in apnea: l’arrivo di bagnanti sul tratto di costa di fronte al quale sta svolgendo l’azione di pesca. Si tenga però presente che in alcuni compartimenti marittimi il Comandante richiede la prova concreta della presenza di bagnanti a distanza inferiore a 500 metri dal sub cui viene contestata la violazione del precetto.

 

2) Tratto di costa solitamente frequentato dai bagnanti => è l'interpretazione "intermedia" che tutela i bagnanti senza inasprire inutilmente il divieto nei confronti dei pescatori subacquei.

 

3) Tratto di costa astrattamente frequentabile dai bagnanti => è l'interpretazione restrittiva talvolta alla base di alcuni verbali discutibili, interpretazione che finisce per rendere la norma inutilmente vessatoria nei confronti dei pescatori in apnea senza portare alcun vantaggio effettivo alla tutela del bagnante. Un tratto di costa, infatti, resta astrattamente frequentabile da bagnanti anche in pieno inverno e l’unica ipotesi in cui il divieto non troverebbe applicazione è costituita dalle scogliere a picco.

 

Dato che, come si è detto, lo scopo della norma è la tutela dei bagnanti, la soluzione preferibile sembra quella dell'ipotesi numero 2, in quanto in grado di operare un contemperamento di interessi (del pescatore sportivo ad esercitare la propria attività e del bagnante a fruire di costa e mare in sicurezza) equilibrato. Questa interpretazione sembra coordinarsi alla perfezione con l’uso interpretativo che vede l’operatività del divieto in questione limitata alla stagione balneare. Questo perché: “La spiaggia è “solitamente” frequentata da bagnanti unicamente durante la stagione balneare”.

 

Resta il problema della distanza, che il Regolamento fissa in 500 metri, ponendo le basi per il verificarsi di incidenti. Dicevamo che il pescatore in apnea arpiona le prede con il fucile subacqueo, un attrezzo da pesca certamente pericoloso se utilizzato in modo improprio o maneggiato con imprudenza. Conseguentemente, il regolamento si preoccupa di allontanare il pericolo dai bagnanti. Resta il fatto che, anche scoccando il tiro fuori dall'acqua, la gittata dell'asta sparata da un fucile subacqueo pneumatico o ad elastici è decisamente inferiore a 500 metri, mentre sott'acqua il tiro raggiunge i 5-6 metri nel caso dei fucili più lunghi e potenti. Senza considerare il fatto che l’asta è collegata al fucile da sagolino o nylon, collegamento idoneo, quanto meno, a ridurre ulteriormente la gittata del dardo.

 

Anche in considerazione del fatto che la pesca con fucile ed attrezzi similari è consentita ai maggiori di anni 16, ci si chiede se sia sensato imporre una distanza di rispetto dalla costa frequentata dai bagnanti così consistente. In altri paesi della Comunità Europea, tale distanza è fissata in 100 metri (ad esempio la Spagna: art. 11 ORDEN del 26 Febbraio 1999).

Stabilire una distanza di 500 metri non significa solo proteggere i bagnanti "ad abundantiam", cosa che di per sé non sarebbe riprovevole: significa esporre il subacqueo ad una serie di rischi, soprattutto i più giovani e meno esperti:

 

1) Qualsiasi imprevisto (corrente, rottura o perdita di una pinna, foratura del pallone etc..) o malessere fisico (affanno, crampi, congestione, ferite conseguenti all'investimento da parte di un'imbarcazione, puntura di un grosso scorfano/tracina o contatto con altro organismo urticante, attacco di uno squalo etc...) può trasformarsi in tragedia tutte le volte in cui il subacqueo non dispone di un mezzo di un mezzo appoggio come il gommone o l’ Acquascooter (che non è la moto d'acqua né il c.d. "maialino" o scooter subacqueo, bensì uno strumento di trazione con motore a scoppio, concepito per facilitare gli spostamenti in superficie e largamente utilizzato dai pescatori subacquei);

 

2) Allontanarsi così tanto da riva significa essere costretti ad operare in una zona d’ intenso traffico nautico, dove i conducenti delle imbarcazioni difficilmente si aspettano di trovare un subacqueo a pelo d'acqua. Se si considera che generalmente le imbarcazioni possono transitare a 200 metri dagli spazi riservati alla balneazione, l’incongruità della norma appare in tutta la sua evidenza. Si consideri inoltre che nel nostro paese chiunque può porsi alla guida di un mezzo nautico spinto da un motore di potenza consistente, fino a 40 cavalli.

 

 

SOLUZIONE PROPOSTA

 

 

Per consentire al popolo dei pescatori subacquei di praticare la disciplina prediletta anche nella stagione balneare, che rappresenta il periodo più idoneo sia con riferimento alle possibilità di effettuare qualche cattura sia con riferimento alla disponibilità di tempo libero da parte degli appassionati, si potrebbe permettere l'esercizio della pesca anche a meno di 500 metri dalle spiagge in orari diversi da quelli di balneazione (es. fino alle 8:30/9:30 la mattina e dopo le 18:30/19:30).

 

Ad un’attenta analisi, questa soluzione si rivela in linea con la ratio legis e costituisce il naturale corollario dell’interpretazione di “spiaggia frequentata da bagnanti” accolta poco sopra. Se la spiaggia è solitamente frequentata da bagnanti durante la stagione balneare, possiamo scendere nel dettaglio e dire che lo è sostanzialmente durante l’orario di balneazione.

 

In questo modo, si favorirebbe la pratica della disciplina in orari in cui il traffico nautico è meno sostenuto e si potrebbe ridurre drasticamente il numero di incidenti, nel pieno rispetto della ratio legis e della gerarchia delle fonti del diritto. La norma in questione, infatti, nella sua genericità tutela in modo evidente la salute e l’incolumità dei bagnanti: consentire ai pescatori subacquei di operare in sicurezza in orari diversi da quelli destinati alla balneazione potrebbe tradursi in un contemperamento di interessi equivalenti (incolumità bagnanti e subacquei) equilibrato e funzionale.

 

 

 

ASPETTO OPERATIVO

 

Richiesta al Comando Generale delle Capitanerie di porto:

 

- ridurre l’ambito temporale del divieto di cui all’art 129 lett a) limitando la sua operatività agli orari di balneazione esplicitati dall’Ordinanza Balneare

 

-----------

 

Riassumendo, questo è quello che penso.

 

Giorgio Volpe

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Ciao Giorgio

 

Quella dell'orario in cui svolgere la pescasub mi sembra un'ottima idea per risolvere il problema dei cinquecento metri;io da anni infatti pesco solo la mattina presto e nel tardo pomeriggio;sarebbe già una bella vittoria,anche se comunque non ci tutelerebbe nelle altre ore della giornata,anche perchè se vogliamo proteggerci dagli incauti(per non usare altre esclamazioni)piloti,bisogna comunque tenere conto che dalle 5:30 alle 8:30 il problema è quasi assente ed il mare è pressochè deserto di barche,salvo i pescherecci.

Quindi per proteggerci da questi pazzi ci vorrebbe qualcosa di diverso,secondo me,anche se pure io mi rendo conto che non è semplice trovare la soluzione.

 

Un caro saluto

 

Andrea Raulli

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Le norme, qualunque ambito dei comportamenti umani (o disumani!?!...) cerchino di regolare, pure importantissime e perfettibili, raggiungono la loro efficacia se fatte rigorosamente rispettare. Duole riconfermare che, (soprattutto a seguito del recente assassinio commesso sul Lago di Garda), nel nostro paese ciò accada molto di rado sia per ragioni culturali sia per ipocrisia e menefreghismo del governo politico della cosa pubblica. Non c'è volta che, a seguito di nuova legge, aspettandoci naturali miglioramenti, si venga incredibilmente smentiti (basti osservare gli incidenti stradali). Mi fermo qui.

Aggiungo solo che, in Spagna, specialmente sulle lunghissime coste dell'Andalusia che frequento da 10 anni, la polizia locale batte il territorio con un piglio strabiliante. Ciò si verifica non solo sulle immense spiagge affollate ma anche e soprattutto nei tratti di costa più difficilmente raggiungibili e desolati. Sotto costa (io pesco generalmente così) ho visto fermare e "blindare" dopo non più di mezz'ora l'....cille di turno che sfrecciava con la moto ad acqua e le imbarcazioni, generalmente rare, si mantengono lontane da noi pescasub. Concludo rilevando che un ulteriore piacere che consegue da tale gestione è quello di avere un vero rapporto umano con i tutori della legge, che addirittura si fermano a chiacchierare di pesca...

 

P.S. A ZOAGLI, in Liguria, anche in gennaio, oltre a qualche gabbiano, sulle vostre teste potrete osservare, mentre "vi concentrate" per una nuova apnea, un deltaplano a motore con gommone che assomiglia a quelle macchine del famoso cartone animato con il cane sghignazzante...ogni commento è vano.

 

Con simpatia. Alessio

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SCUSATE

impongono a noi una distanza minima dalla costa,

non potrebbero imporre a LORO una distanza minima superiore così da ASSICURARE A NOI UNA FASCIA ENTRO LA QUALE NON CI SONO BARCHE NE' BAGNANTI???

 

noi peschiamo a 500 metri, loro transitano a 700, abbiamo così 200 metri liberi!!! (i metri sono ovviamente a caso, potrebbero essere 100 e 300...)

se riusciamo a regolarci noi su quali siano 500 metri, dall'acqua, loro, a bordo delle loro barche, possono farlo mentre sorseggiano un drink alla faccia nostra!!!!! ormai tutti a bordo hanno un Gps, che ci vuole a rimanere ad una certa distanza.

è un utopia?? che ne pensate?

CREAZIONE DI UNA FASCIA DI MARE INTERDETTA ALLA NAVIGAZIONE e quando si deve approdare verso terra lo si fa a velocità stabilita (pochi nodi) e avvertendo con suoni di tromba ad intervalli regolari , così che eventuali sub in zona possano capire cosa sta succedendo e magari segnalarsi o tenersi all'erta!

 

che ne pensate?!????? questa è la mia soluzione

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Penso che è un idea ottima!

Il problema è che come sempre siamo una stratta minoranza e nn si riuscirà a far cambiare l'ordinanza!

In secondo luogo per far rispettare tutto questo ci vuole una costante sorveglianza poichè sono pochi i diportisti che osserverebbero tali regole!

La sorveglianza costa e ha bisogno di personale aggiuntivo e secondo me nessuno a parte noi ne è interessato!

Siamo pochi e molti sono anonimi e nn partecipano alle iniziative!

Sappiamo poi che il nostro sport nn è ben visto dal "popolo" e si andrebbe incontro a una categoria che è molto più potente e numerosa......quella dei possessori di imbarcazioni!

Avessimo 50000 firme forse ci ascolterebbero se proponessimo un disegno di legge!

Ma dove le trovi 50000 firme di pesca sub che per altro dovrebbero essere tutti rispettosi dell' "etica" della pesca in apnea! :(

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