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Tre regole d’oro per evitare 1000 euro di multa

| 7 Aprile 2014 | 3 Comments

Il pesca sub deve sempre stare attento a come di comporta quando va a pesca, perché ogni violazione delle leggi che disciplinano la nostra passione comporta sanzioni sproporzionate, generalmente dell’importo di 1000 euro! Molto spesso i controllori ci contestano violazioni solo supposte, a causa della normativa frazionata, nebulosa e talvolta illogica che li trae in inganno, ma seguendo alcune semplici regole potremo evitare di pagare una sanzione ingiusta quanto dolorosa!

Principali multe pesca sub:

La maggior parte dei verbali ingiusti è legato alla contestazione di tre violazioni:

1) violazione della distanza dalle spiagge frequentate da bagnanti da parte di chi stava attraversando la zona di rispetto senza pescare;

2) violazione degli obblighi di segnalazione per errata interpretazione dell’articolo 130 DPR 1639/68;

3) violazione del supposto obbligo di farsi assistere a bordo del mezzo nautico da una persona pronta a intervenire .

Nel primo caso, per evitare ogni contestazione è necessario attraversare la zona di rispetto avendo cura di riporre sempre il fucile scarico sotto la boa, evitando di tenerlo in pugno.

Qualora i controllori dovessero comunque contestarvi la violazione dell’art 129 lettera a) del Regolamento DPR 1639/68, fate mettere a verbale che non stavate pescando e che il fucile era scarico e riposto sotto la boa. Questo vi consentirà di avere la sostanziale certezza di accoglimento di uno scritto difensivo o di un ricorso all’autorità giurisdizionale.

Nel secondo caso, invece, la regola d’oro per evitare ogni contestazione è quella di mantenersi sempre a distanza non superiore a 50 metri dalla bandiera regolamentare, a prescindere dal  fatto che si trovi sul galleggiante o sul mezzo nautico di appoggio, anche ancorato e senza assistente a bordo. Per dimostrare ai controllori che siete in buona fede e che non ignorate affatto le norme, potete eventualmente esibire copia di documento contenuto in questo archivio, in cui il Comando Generale delle CCPP chiarisce che il vostro comportamento è in linea con la norma contenuta nell’art. 130. Qualora questa mossa non vi eviti la sanzione, fate mettere a verbale che vi siete attenuti alle indicazioni del Comando Generale delle CCPP esibendo copia del documento e delle circolari ministeriali in esso richiamate. Questo vi garantirà la ragionevole certezza di abbattere il verbale con scritti difensivi o ricorso all’autorità giurisdizionale.

Per quanto riguarda il terzo caso, relativo all’obbligo di barcaiolo, esso riguarda esclusivamente l’ipotesi di trasporto contemporaneo di bombole (apparechi ausiliari per la respirazione) e fucili da pesca subacquea, mentre non trova applicazione in tutti gli altri casi. Se andate in due con il gommone, lo ancorate e vi allontanate con boa al seguito o vi mantenete entro 50 metri dal gommone con bandiera issata a bordo, nulla può esservi contestato. Siccome capita invece di vedersi contestare di tutto (talvolta anche di aver optato per maggiore sicurezza, unendo bandiera sul mezzo a boa segnasub), anche con riferimento a questo genere di contestazioni “fantasiose”  il documento appena citato vi sarà di grande aiuto, perché chiarisce che la corretta interpretazione dell’art 128 ter (introdotto dall’articolo 3 DM 249/87) è quella contenuta nelle due circolari ministeriali allegate. Fate mettere a verbale che vi siete attenuti alle indicazioni del documento del Comando Generale delle Capitanerie di Porto Prot 020451-55215 del giugno 2008 e che avete esibito copia di tale documento ai controllori.

Ricordate sempre che i controllori sono pubblici ufficiali e che, pertanto, la loro versione dei fatti fa prova fino a querela di falso: tutto ciò che non fate verbalizzare al momento difficilmente potrete validamente sostenerlo in seguito, non dimenticatelo MAI!

E se i controllori si rifiutano di mettere a verbale le vostre dichiarazioni? Non dovrebbe accadere, perché  la Cassazione (tra le altre, Cass. n. 7262 del 1990, Cass. n. 13733 del 2010 e Cass n° 28046 del 2011) ha più volte ribadito che tra gli elementi che il verbale di contestazione deve inderogabilmente contenere –  a pena di nullità! – ci sono anche le eventuali dichiarazioni rese dal preteso trasgressore.

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Category: Approfondimenti, Normativa

Commenti (3)

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  1. pieralfonso verde ha detto:

    buongiorno, mi potete indicare se nel caso di immersioni con bombole è obbligatorio il barcarolo,
    in genere la barca viene ormeggiata e io mi immergo con il compagno segnalato con boetta sub e barca all’ancora il tutto nel raggio di 50mt circa

    grazie

  2. vladimiro ha detto:

    Buono a sapersi molto interessante

  3. Giorgio Volpe ha detto:

    Ciao Pieralfonso,

    premesso che di immersioni con le bombole non me intendo, l’articolo 90 del Regolamento di Attuazione del Codice della Nautica da Diporto approvato con DM Infrastrutture e Trasporti del 29 luglio 2008 prevede al comma 2 che “Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo” ma non mi pare specificare la collocazione di questa persona, che quindi potrebbe anche trovarsi in acqua.
    Di sicuro esistono ordinanze che impongono questo obbligo a livello locale, come ad esempio la 2/2013 della CP Pozzallo, o la 13/2011 di Monopoli.
    Per avere certezza, devi informarti sulle disposizioni in materia contenute nell’ordinanza del luogo di immersione. Se vuoi indicarci l’area di tuo interesse, possiamo provare a cercare noi l’informazione per te.

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