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La licenza / tassa e' saltata ?


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Siccome stamattina al lavoro avevo ben poco da fare , mi son messo a spulciare il web per capire se , vista l'approvazione della legge di stabilita' 2016 , le norme per questa tassa siano state infilate o no ....

 

Dico subito che , riuscendo a malapena a capire il consuntivo del mio condomino :-) non l'ho capito , nel senso che di leggi e emendamenti di "interventi per il settore ittico" e cmq cose che richiamano all'argomento non mi sembra di averle trovate (a parte una cosa sull'esenzione irap dei pescaprof)

 

Pero' scava scava ho trovato l'evoluzione della proposta di legge "oliverio", con aggiornamenti e modifiche a fine novembre .

 

Nell'introduzione alla seduta della commissione, il prode on. catanoso si lancia e "osserva che la gran parte dei suoi emendamenti sono tesi a facilitare l'attività di pesca professionale e a tutelare la pesca sportiva, che altrimenti uscirebbe penalizzata dall'approvazione della proposta di legge"

 

ah pero' !!

 

Mi vado a beccare l'ultima modifica al testo , appunto di fine novembre e la confronto con la penultima di ottobre (dove appunto c'erano le belle cose che ci riguardavano...) .

 

Ora , io non e' che ci capisca molto , ma :

 

Art . 22 - pesca non professionale

 

a seguito del titolo c'e' un bel "sopprimerlo" che pero' credo si riferisca solo al titolo ... purtroppo!

 

 

Torniamo un'attimino indietro , alla versione precedente del testo ,quello di Ottobre al comma 2 e 3 sempre dell'articolo 22 , dove si parlava appunto della licenza con le cifre , e diceva questo :

 

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2011. La comunicazione ha validità annuale.
3. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al secondo comma sono tenuti al pagamento di un contributo annuo pari a 20 euro se intendano esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 10 euro negli altri casi da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge....bla bla bla bla bla

 

 

Nel testo attuale invece le modifiche recitano cosi' :

 

 

Al comma 2, sopprimere le parole: La comunicazione ha validità annuale.

 

Sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Nulla è dovuto dai soggetti di cui al secondo comma del presente articolo. La comunicazione di cui al secondo comma ha validità decennale. Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: La comunicazione ha validità annuale.

 

 

Quindi , se l' ITAGLJIYANO lo capisco , il tutto si trasforma in :

 

Chi intende effettuare attivita' di pesca sportiva o ricreativa in mare e' tenuto a una comunicazione , di validita' decennale , GRATUITA (nulla e' dovuto)

 

 

fin qui mi sembra molto chiaro , peccato che il comma 4 , che prevedeva la ridistribuizione dei proventi della licenza , e' ancora in piedi . Anzi ,con tanto di variazione in % della cifra , ora le associazioni di pesca ricreativa (e non piu' il coni) riceverebbero il 20% .

Ma teoricamente con il comma 3 non ci sarebbe l'entrata di soldi......mhaaa mistero

 

 

Leggendo gli altri articoli si trova anche :

 

Ingresso nelle commissioni AMP di rappresentanti della pesca ricreativa (art 21 comma 1)

 

Altra novita' importante e' questa , articolo 29 :

 

1. All'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968 n. 1639, sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:

a) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a 200 metri dalle spiagge nell'orario compreso fra le 9:00 e le 18:30. In presenza di costa rocciosa, il pescatore in apnea può operare senza alcuna distanza minima da costa anche all'interno di tale fascia oraria, ma solo in assenza di bagnanti in vista nel raggio di 50 metri.

 

La cosa non mi sembra di poco conto !

 

 

Sono menzionate anche le multe , e per il peso superiore a 5 kg va da 500 € in su. Pero' vedo che non e' menzionato il pesce di peso superiore .

 

 

AVRO' INTESO BENE ?

 

 

Vi lascio i riferimenti

 

lavori commissione http://www.camera.it/leg17/126?tab=4&leg=17&idDocumento=338&sede=&tipo=

 

testo di ottobre : http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2015&mese=10&giorno=06&view=&commissione=13#data.20151006.com13.allegati.all00010

 

testo di fine novembre con le modifiche citate : http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2015&mese=11&giorno=19&view=&commissione=13#data.20151119.com13.allegati.all00010

Modificato da Luca S
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Miglior contributo in questa discussione

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Continuo l' "analisi"

 

Palangari / palamiti vietati , salvo disposizione di chi gha autorita' sullo specchio d'acqua locale ( CP?) che puo' consentirne l'utilizzo di massimo 30 ami . Nasse out . Abrogazione in toto dei commi dell'articolo del '68 dove appunto si parla di palangari e nasse .

 

Confermo inserimento nelle commissioni AMP : Al comma 1, dopo le parole: delle imprese di acquacoltura, aggiungere le seguenti: due esperti in rappresentanza delle associazioni di pesca ricreativa, sportiva, subacquea.

 

il comma 1 diceva ".....tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura" a cui ora vanno aggiunti i due esperti di pesca sportiva

 

Vai Giorgio ti vedo gia' battagliare :ajo: sei stato nominato !! :siiiii:

Modificato da Luca S
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A proposito di tasse "giuste"... Spunta la tassa sui vulcani
fino a 5 euro in più per i turisti
Un emendamento del senatore trapanese D'Alì al ddl salva-Roma introduce il nuovo balzello. L'imposta potrà essere riscossa dalle guide locali.
Nasce la tassa per visitare i vulcani con un emendamento approvato nell'Aula del Senato al Dl salva-Roma. Se vai in vacanza vicino ad un vulcano pagherai fino a 5 euro in più sulla tassa di soggiorno. Un balzello che sarà esteso in tutte le aree vulcaniche in Italia, dal Vesuvio all’Etna. Questa la proposta del senatore Antonio D’Ali, esponente di Ncd.

Il provvedimento già prevede che i Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori o nel cui territorio vi siano isole minori possano applicare, al posto della tassa di soggiorno, una tassa di sbarco di 2,50 euro.
Questa imposta può salire fino a 5 euro in determinati periodi di tempo. Con un emendamento, a firma Antonio D'Ali' (Ncd) approvato in Commissione e confermato dall'Aula, si aggiunge la possibilità per questi Comuni di introdurre un imposta fino a 5 euro "in relazione all'accesso a zone per motivi ambientali disciplinate nella loro fruizione, in prossimità di fenomeni attività di origine vulcanica". L'imposta, si aggiunge, potrà essere riscossa dalle guide locali.
La norma è stata inserita nel provvedimento 1149, un disegno di legge dal titolo "Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio". Il ddl si occupa un pò di tutto: dai debiti delle ferrovie campane ai rifiuti di Roma, passando per l'imposta di sbarco sulle isole minori. Ed è proprio qui, ai commi 19-20, che spunta il balzello. I comuni interessati sono tutti quelli che si trovano sul Vesuvio, Ischia, Stromboli, Lipari, Vulcano, i Comuni a ridosso dell'Etna, Pantelleria e Isola Ferdinandea.

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A proposito di tasse "giuste"... Spunta la tassa sui vulcani

fino a 5 euro in più per i turisti

Un emendamento del senatore trapanese D'Alì al ddl salva-Roma introduce il nuovo balzello. L'imposta potrà essere riscossa dalle guide locali.
Nasce la tassa per visitare i vulcani con un emendamento approvato nell'Aula del Senato al Dl salva-Roma. Se vai in vacanza vicino ad un vulcano pagherai fino a 5 euro in più sulla tassa di soggiorno. Un balzello che sarà esteso in tutte le aree vulcaniche in Italia, dal Vesuvio all’Etna. Questa la proposta del senatore Antonio D’Ali, esponente di Ncd.

Il provvedimento già prevede che i Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori o nel cui territorio vi siano isole minori possano applicare, al posto della tassa di soggiorno, una tassa di sbarco di 2,50 euro.

Questa imposta può salire fino a 5 euro in determinati periodi di tempo. Con un emendamento, a firma Antonio D'Ali' (Ncd) approvato in Commissione e confermato dall'Aula, si aggiunge la possibilità per questi Comuni di introdurre un imposta fino a 5 euro "in relazione all'accesso a zone per motivi ambientali disciplinate nella loro fruizione, in prossimità di fenomeni attività di origine vulcanica". L'imposta, si aggiunge, potrà essere riscossa dalle guide locali.

La norma è stata inserita nel provvedimento 1149, un disegno di legge dal titolo "Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio". Il ddl si occupa un pò di tutto: dai debiti delle ferrovie campane ai rifiuti di Roma, passando per l'imposta di sbarco sulle isole minori. Ed è proprio qui, ai commi 19-20, che spunta il balzello. I comuni interessati sono tutti quelli che si trovano sul Vesuvio, Ischia, Stromboli, Lipari, Vulcano, i Comuni a ridosso dell'Etna, Pantelleria e Isola Ferdinandea.

 

 

Comuni a ridosso di Isola Ferdinandea?

Ma sai bastonate che mi viene da tirargli a questo politicante......

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Luca, complimenti per il gran lavoro!

Spero che le tue intuizioni (quantomeno quelle favorevoli a noi) siano corrette...

Vedremo cos'altro ci infilano (in senso metaforico) questi "galantuomini".

Buone Feste a tutti!

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Chiedo scusa per la latitanza, purtroppo gli eventi hanno preso una piega tale da tenermi a distanza dalle faccende aemmiche, inclusa questa parte normativa che ho seguito con grande attenzione nel corso degli ultimi anni (gli emendamenti che avete visto nell'ultima versione del testo sono stati presentati poco prima di metà novembre e non sono propriamente gradite sorprese, bensì figli .... della nostra categoria :-) spinti là dove li vedete adesso da FIPIA e FIPSAS.

 

Oltre al cambiamento della norma di cui all'articolo 129 DRP 1639/68 la novità forse più rilevante è questa:

 

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 11, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro chiunque violi le limitazioni di cui all'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/68 nell'esercizio della pesca in apnea.
  8-ter. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 207 euro a 1033 euro chiunque violi gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/68 nell'esercizio della pesca in apnea.

 

Per la verità nella mia formulazione la sanzione per l'articolo 130 era la metà, ma le dinamiche con cui questa roba approda negli atti parlamentari possono portare a certi effetti, in ogni caso capite da voi che se queste norme passassero sarebbe molto, molto meglio di adesso!!!!!

 

Speriamo bene, ci sono altre cose in ballo in verità.... devo ancora capire cosa accadrà. Appena trovo un po' di tempo proverò a dare news/approfondimenti in home page.

 

Giorgio

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Chiedo scusa per la latitanza, purtroppo gli eventi hanno preso una piega tale da tenermi a distanza dalle faccende aemmiche, inclusa questa parte normativa che ho seguito con grande attenzione nel corso degli ultimi anni (gli emendamenti che avete visto nell'ultima versione del testo sono stati presentati poco prima di metà novembre e non sono propriamente gradite sorprese, bensì figli .... della nostra categoria :-) spinti là dove li vedete adesso da FIPIA e FIPSAS.

 

Oltre al cambiamento della norma di cui all'articolo 129 DRP 1639/68 la novità forse più rilevante è questa:

 

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 11, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro chiunque violi le limitazioni di cui all'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/68 nell'esercizio della pesca in apnea.

  8-ter. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 207 euro a 1033 euro chiunque violi gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/68 nell'esercizio della pesca in apnea.

 

Per la verità nella mia formulazione la sanzione per l'articolo 130 era la metà, ma le dinamiche con cui questa roba approda negli atti parlamentari possono portare a certi effetti, in ogni caso capite da voi che se queste norme passassero sarebbe molto, molto meglio di adesso!!!!!

 

Speriamo bene, ci sono altre cose in ballo in verità.... devo ancora capire cosa accadrà. Appena trovo un po' di tempo proverò a dare news/approfondimenti in home page.

 

Giorgio

C'è evidentemente un malinteso. Le info riportate fanno riferimento all'insieme degli emendamenti presentati il 10 novembre scorso per i quali è iniziata la discussione nella seduta del 19 novembre. Quelle che leggete nell'allegato della seduta sono solo le proposte di emendamento: può quindi essere che ci siano due proposte di valore opposto per lo stesso articolo.

Nei documenti presenti nel sito della XIII Commissione della Camera, ad oggi non compare alcuna revisione organica degli emendamenti, ne una nuova proposizione del testo che tenga conto di alcuni di questi.

Quindi è prematuro fare considerazioni, se non quella che alcune proposte di emendamento "spinte" dalle organizzazioni della PNP sono state accolte e presentate da qualche parlamentare. Vedremo dopo la discussione se saranno inserite nel testo definitivo.

Modificato da fcalvenzi
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A titolo informativo riporto gli articoli di legge citati da Giorgio:

 

ARTICOLO 129
Limitazioni

L'esercizio della pesca subacquea è vietato:

a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;

B) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle retida posta;

c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;

d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti

ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;

e) dal tramonto al sorgere del sole.

 

ARTICOLO 130
Segnalazioni

Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere messa issata sul mezzo nautico.

Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

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