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Scadenza Permesso Pesca


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Ciao a tutti, nella home di AM ho letto l'articolo che annuncia (in modo non ufficiale) che il permesso pesca, quello rilasciato dal ministero delle politiche agricole (il Mipaaf per interdenrci), è stato prorogato fino 31-12-2014.

 

A me scade tra un paio di giorni ..... posso tranquillamente esibire quello scaduto? o devo fare una nuova registrazione???

 

 

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Comunichiamo a tutti i pescatori sportivi e ricreativi che il Decretoche proroga al 31/12/2014 i permessi di pesca in mare scaduti e in scadenza (di cui avevamo anticipato i contenuti in un precedente comunicato) è stato firmato dal Presidente del Consiglio Enrico Letta(uno dei primissimi atti dopo il suo insediamento ad interim al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di Via XX Settembre, in conseguenza delle irrevocabili dimissioni dell'on. NunziaDe Girolamo).


Inoltre, con grande soddisfazione del Presidente della FIPSAS, Prof. Ugo Claudio Matteoli (che ha spinto molto in tal senso), il decreto reintroduce la obbligatorietà della comunicazione ministeriale per i pescatori che esercitano la pesca da terra così come imposto dal decreto Galan, abrogando l'art. 1 di un successivo decreto del 2011 che, senza una motivazione plausibile, li aveva esclusi, mortificando tutti gli sforzi realizzati dal movimento della pesca sportiva e ricreativa per "contarsi" ed emergere ufficialmente, per ricroprire il legittimo ruolo di rappresentatività e di peso decisionale all'interno della pesca marittima, sino ad allora occupato soltanto dalla pesca professionale.


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VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

 

VISTO il D.P.R. 30 gennaio 2014, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, con il quale l’On. Dott. Enrico Letta è incaricato di reggere ad interim il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

 

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967, relativo alla misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg.(CE) n. 1626/94 e, in particolare, l’art.17 in materia di pesca sportiva;

 

VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

 

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione europea dell’08 aprile 2011, n. 404, recante modalità di applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1224/2009;

 

VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante “Misure per il riassetto delle normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell’art. 28 della Legge 4 giugno 2010, n.96;

 

VISTO, in particolare, l’art. 6, comma 4, del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 il quale dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca;

 

VISTO il decreto ministeriale 6 dicembre 2010 concernente “ Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare”, pubblicato sulla G.U.R.I. del 31 gennaio 2011, n. 24;

 

VISTO il decreto ministeriale 15 luglio 2011 di modifica del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 in materia di pesca sportiva e ricreativa in mare;

 

CONSIDERATO che la comunicazione effettuata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, da chiunque esercita l’attività di pesca sportiva o ricreativa in mare ha validità triennale;

 

RITENUTO necessario, nelle more dell’adozione del decreto recante le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, disporre la proroga della validità delle comunicazioni di cui all’art.1, comma 1 del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, al fine di garantire la prosecuzione dell’attività di monitoraggio sull’esercizio dell’attività di pesca sportiva e ricreativa;

 

RITENUTO necessario introdurre l’obbligo della comunicazione di cui all’art.1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, anche per l’esercizio dell’attività di pesca da terra, nel rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca;

 

DECRETA
Articolo unico
1. La validità delle comunicazioni in scadenza nel corrente anno, effettuate ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010, è prorogata al 31 dicembre 2014.
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto è abrogato l’art. 1 del decreto ministeriale 15 luglio 2011.
3. Le comunicazioni di cui all’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 sono obbligatorie, altresì, ai fini dell’esercizio dell’attività di pesca da terra e hanno validità sino al 31 dicembre 2014;
4. Restano ferme ed invariate tutte le altre diposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 dicembre 2010;
Il presente decreto è immediatamente efficace e viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Enrico Letta

 

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