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ATTENZIONE! ORDINANZA BALNEARE CAGLIARI


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Il verbale in quanto tale deve essere redatto sul momento e nn può essere compilato a posteriori, poichè deve rispettare alcuni requisiti formali che possono essere redatti solamente nel momento in cui si eleva ad esempio Data ORA, LUOGO, illecito contestetato ecc ecc... Pertanto il luogo deve essere inserito esattamente quindi utilizzando coordinate gps ad esempio, come orario deve essere quello attuale, inoltre l'illecito doveva essere contestato immediatamente poichè non c'era alcun bisogno di effettuare indagini o altri accertamenti che contrastassero con il diritto del cittadino tutelato costituzinalmente di sapere che tipo di norma di legge si è violata, pertanto il verbale è nullo. Come se ti venisse fatto un verbale d'arresto a posteriori senza sapere che tipo di reato hai commesso, lo stesso è nullo.

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Il verbale in quanto tale deve essere redatto sul momento e nn può essere compilato a posteriori, poichè deve rispettare alcuni requisiti formali che possono essere redatti solamente nel momento in cui si eleva ad esempio Data ORA, LUOGO, illecito contestetato ecc ecc... Pertanto il luogo deve essere inserito esattamente quindi utilizzando coordinate gps ad esempio, come orario deve essere quello attuale, inoltre l'illecito doveva essere contestato immediatamente poichè non c'era alcun bisogno di effettuare indagini o altri accertamenti che contrastassero con il diritto del cittadino tutelato costituzinalmente di sapere che tipo di norma di legge si è violata, pertanto il verbale è nullo. Come se ti venisse fatto un verbale d'arresto a posteriori senza sapere che tipo di reato hai commesso, lo stesso è nullo.

Fabrizio io ritengo che non sia proprio così.

Le contestazioni differite sono molto frequenti.

Tralascio il caso dell'arresto perchè assurdo (gli esempio spesso sono fuorvianti): se ti arrestano o sei stato colto in flagranza oppure c'è un ordine di un giudice.

Io vorrei, e lo sto cercando, capire se le violazioni alle norme in questioni possono o meno essere contestate così come è stato fatto, ma vista la precisione con la quale esponi i fatti significa che hai le conoscenze e competenze e ti chiedo, semplicemente, di condividerle con noi.

Magari con i riferimenti normativi.

p.s: sarei molto felice che fosse come dici tu, ci mancherebbe altro.

Modificato da Cono Corrado
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Sono uno studente di giurisprudenza, quindi qualcosa di legge la mastico, il verbale deve essere sempre redatto al momento della commissione dell'infrazione o dell'atto che il pubblico ufficiale sta compiendo, es. l'ufficiale giudiziario viene a casa e contestualmente compila un verbale dove vengono annotate tutte le operazioni compiute. L'illecito in questione è a tutti gli effetti una sanzione amministrativa, noi le conosciamo principalmente per le multe che ci vengono fatte con la macchina, ma se tu avessi ad esempio un negozio e viene registrata una irregolarità ad esempio non hai fatto lo scontrino al cliente, in tal caso ti viene fatta una multa (sanzione amministrativa) con relativo verbale che viene immediatamente rilasciato, il vigile non è che ti dice vieni stasera in commissariato prendendo le tue generalità e poi la sera ti contesta il fatto facendoti un verbale che è nullo poichè i provvedimenti dell'autorità devono essere contestuali, il fatto di poterli differire in acluni casi è una deroga alla regola generale, deroga concessa quando non sia possibile effettuarli immediatamente, es. autovelox, ti è stata fatta la multa ma poichè il fatto di fermarti costituiva pericolo per il traffico (in realtà la pattuglia era imboscata sull'albero alla tarzan) la sorpresa con book fotografico ti arriva in seguito e il verbale viene redatto successivamente, qui il fatto di essere differito è dovuto all'impossibilità materiale di tale operazione altrimenti c'è l'obbligo di rilasciare immediatamente il verbale.

 

Leggi del 24/11/1981 n. 689

art 14

# Contestazione e notificazione:

LA VIOLAZIONE, QUANDO POSSIBILE, DEVE ESSERE NOTIFICATA IMMEDIATAMENTE tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel comma 2 dell’art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

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Sono uno studente di giurisprudenza, quindi qualcosa di legge la mastico, il verbale deve essere sempre redatto al momento della commissione dell'infrazione o dell'atto che il pubblico ufficiale sta compiendo, es. l'ufficiale giudiziario viene a casa e contestualmente compila un verbale dove vengono annotate tutte le operazioni compiute. L'illecito in questione è a tutti gli effetti una sanzione amministrativa, noi le conosciamo principalmente per le multe che ci vengono fatte con la macchina, ma se tu avessi ad esempio un negozio e viene registrata una irregolarità ad esempio non hai fatto lo scontrino al cliente, in tal caso ti viene fatta una multa (sanzione amministrativa) con relativo verbale che viene immediatamente rilasciato, il vigile non è che ti dice vieni stasera in commissariato prendendo le tue generalità e poi la sera ti contesta il fatto facendoti un verbale che è nullo poichè i provvedimenti dell'autorità devono essere contestuali, il fatto di poterli differire in acluni casi è una deroga alla regola generale, deroga concessa quando non sia possibile effettuarli immediatamente, es. autovelox, ti è stata fatta la multa ma poichè il fatto di fermarti costituiva pericolo per il traffico (in realtà la pattuglia era imboscata sull'albero alla tarzan) la sorpresa con book fotografico ti arriva in seguito e il verbale viene redatto successivamente, qui il fatto di essere differito è dovuto all'impossibilità materiale di tale operazione altrimenti c'è l'obbligo di rilasciare immediatamente il verbale.

 

Leggi del 24/11/1981 n. 689

art 14

# Contestazione e notificazione:

LA VIOLAZIONE, QUANDO POSSIBILE, DEVE ESSERE NOTIFICATA IMMEDIATAMENTE tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel comma 2 dell’art. 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

 

E se non fosse possibile? Ad esempio per ragioni operative? La fai franca?

 

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Il verbale in quanto tale deve essere redatto sul momento e nn può essere compilato a posteriori, poichè deve rispettare alcuni requisiti formali che possono essere redatti solamente nel momento in cui si eleva ad esempio Data ORA, LUOGO, illecito contestetato ecc ecc... Pertanto il luogo deve essere inserito esattamente quindi utilizzando coordinate gps ad esempio, come orario deve essere quello attuale, inoltre l'illecito doveva essere contestato immediatamente poichè non c'era alcun bisogno di effettuare indagini o altri accertamenti che contrastassero con il diritto del cittadino tutelato costituzinalmente di sapere che tipo di norma di legge si è violata, pertanto il verbale è nullo. Come se ti venisse fatto un verbale d'arresto a posteriori senza sapere che tipo di reato hai commesso, lo stesso è nullo.

 

la realtà ahimè è ben diversa guarda il "preavviso di accertamento" non ne trovi riscontro sulla normativa ma ormai è usus consolidato...poi i verbali si compilano al caldo davanti una tazza di caffè... <_<

 

 

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Cosa significa non fosse possibile per ragioni operative? L'articolo dice chiaramente che la contestazione deve essere immediata, salvo impossibilità oggettiva, es autovelox. Se loro non ti possono fare il verbale perchè hanno finito i fogli problemi loro. La legge non ammette ignoranza da entrambe le parti. Molti pensano che il nostro ordinamento condanni le persone tipo mannaia, ma pochi sanno che in realtà è molto garantista sopratutto in questione di illeciti e reati. Se tu hai commesso un reato non devi assolutamente dimostrare la tua innocenza, è il pm che deve dimostrare la tua colpevolezza ciò significa che se le prove a carico non sono suficienti a dimostrare la tua colpevolezza vai a spasso, giustamente l'ordinamento preferisce un criminale in più fuori che un innocente dentro, visto che si parla di privazione della libertà. Ugualmente per le sanzioni devono sottostare a regole ben precise e rispettare formalità necessarie volte a garantire la persona, vedi la contestuale redazione del verbale con firma della persona, altrimenti potrebbero scriverci qualunque cosa, redigere un verbale posteriormente apponendo come data di compilazione un giorno anteriore configura un falso.

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Il verbale in quanto tale deve essere redatto sul momento e nn può essere compilato a posteriori, poichè deve rispettare alcuni requisiti formali che possono essere redatti solamente nel momento in cui si eleva ad esempio Data ORA, LUOGO, illecito contestetato ecc ecc... Pertanto il luogo deve essere inserito esattamente quindi utilizzando coordinate gps ad esempio, come orario deve essere quello attuale, inoltre l'illecito doveva essere contestato immediatamente poichè non c'era alcun bisogno di effettuare indagini o altri accertamenti che contrastassero con il diritto del cittadino tutelato costituzinalmente di sapere che tipo di norma di legge si è violata, pertanto il verbale è nullo. Come se ti venisse fatto un verbale d'arresto a posteriori senza sapere che tipo di reato hai commesso, lo stesso è nullo.

 

la realtà ahimè è ben diversa guarda il "preavviso di accertamento" non ne trovi riscontro sulla normativa ma ormai è usus consolidato...poi i verbali si compilano al caldo davanti una tazza di caffè... <_<

 

Il preavviso di accertamento è deroga espressa per il codice della strada, pertanto si limita allo stesso, altrimenti si viola il principio di analogia e tassatività. Inoltre in tal caso si parla del foglietto lasciato sul parabrezza poichè l'utente non era presente al momento della contravvenzione mentre qui siamo in uno stato di "fragranza".

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Cosa significa non fosse possibile per ragioni operative? L'articolo dice chiaramente che la contestazione deve essere immediata, salvo impossibilità oggettiva, es autovelox. Se loro non ti possono fare il verbale perchè hanno finito i fogli problemi loro. La legge non ammette ignoranza da entrambe le parti. Molti pensano che il nostro ordinamento condanni le persone tipo mannaia, ma pochi sanno che in realtà è molto garantista sopratutto in questione di illeciti e reati. Se tu hai commesso un reato non devi assolutamente dimostrare la tua innocenza, è il pm che deve dimostrare la tua colpevolezza ciò significa che se le prove a carico non sono suficienti a dimostrare la tua colpevolezza vai a spasso, giustamente l'ordinamento preferisce un criminale in più fuori che un innocente dentro, visto che si parla di privazione della libertà. Ugualmente per le sanzioni devono sottostare a regole ben precise e rispettare formalità necessarie volte a garantire la persona, vedi la contestuale redazione del verbale con firma della persona, altrimenti potrebbero scriverci qualunque cosa, redigere un verbale posteriormente apponendo come data di compilazione un giorno anteriore configura un falso.

Fabrizio non volevo un trattato costituzionale, la mia era una domanda molto più semplice.

Provo con un esempio (sperando di riuscire a spiegarmi): se quel vigile al quale facevi tu riferimento attesta un illecito amministrativo e sta per redigere il verbale ma viene chiamato per un incidente avvenuto nei paraggi in cui sono coinvolti feriti anche gravi cosa fa? La fa passere liscia al trasgressore?

Questa potrebbe essere una ragione operativa.

P.s la firma in calce equivale esclusivamente a notificazione del verbale non all'accettazione di quanto in esso contenuto.

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Il verbale in quanto tale deve essere redatto sul momento e nn può essere compilato a posteriori, poichè deve rispettare alcuni requisiti formali che possono essere redatti solamente nel momento in cui si eleva ad esempio Data ORA, LUOGO, illecito contestetato ecc ecc... Pertanto il luogo deve essere inserito esattamente quindi utilizzando coordinate gps ad esempio, come orario deve essere quello attuale, inoltre l'illecito doveva essere contestato immediatamente poichè non c'era alcun bisogno di effettuare indagini o altri accertamenti che contrastassero con il diritto del cittadino tutelato costituzinalmente di sapere che tipo di norma di legge si è violata, pertanto il verbale è nullo. Come se ti venisse fatto un verbale d'arresto a posteriori senza sapere che tipo di reato hai commesso, lo stesso è nullo.

 

la realtà ahimè è ben diversa guarda il "preavviso di accertamento" non ne trovi riscontro sulla normativa ma ormai è usus consolidato...poi i verbali si compilano al caldo davanti una tazza di caffè... <_>

 

Il preavviso di accertamento è deroga espressa per il codice della strada, pertanto si limita allo stesso, altrimenti si viola il principio di analogia e tassatività. Inoltre in tal caso si parla del foglietto lasciato sul parabrezza poichè l'utente non era presente al momento della contravvenzione mentre qui siamo in uno stato di "fragranza".

Fabriz la "fragranza" è quella delle fragole, la flagranza dei reati.

;)

 

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Aahahaah si hai ragione sono un po dislessico nello scrivere, non ci avevo fatto caso, cmq si in tal caso potrebbe lasciare andare la persona, per quanto riguarda la firma hai ragione rispetto al fatto che si firma nonostante nn si accetti il contenuto, ma tu puoi inserire delle dichiarazioni nel verbale che sono a tua garanzia.

Modificato da fabriz
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Se tu hai commesso un reato non devi assolutamente dimostrare la tua innocenza, è il pm che deve dimostrare la tua colpevolezza ciò significa che se le prove a carico non sono suficienti a dimostrare la tua colpevolezza vai a spasso, giustamente l'ordinamento preferisce un criminale in più fuori che un innocente dentro, visto che si parla di privazione della libertà. Ugualmente per le sanzioni devono sottostare a regole ben precise e rispettare formalità necessarie volte a garantire la persona, vedi la contestuale redazione del verbale con firma della persona, altrimenti potrebbero scriverci qualunque cosa, redigere un verbale posteriormente apponendo come data di compilazione un giorno anteriore configura un falso.

Certo questa è la teoria; ma quando lo zelante ufficiale della CP mi redige un verbale perchè stò pescando seguito dal barcaiolo, con regolare bandiera issata sul mezzo, nel raggio di 50 mt dallo stesso, ma SENZA pallone di segnalazione in acqua, mi stà contestando un assurdo e sono io che mi devo prendere la briga di andare dal giudice di pace per dimostrare, non tanto la mia innocenza, quanto l'ignoranza di chi la legge dovrebbe conoscerla meglio di me.

 

E se non facio così mi tocca pagare per un'infrazione che non è considerata dalla normativa, ma solo dal creativo ufficiale di turno.

 

E questo è tutt'altro che garantismo.

 

:bye:

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Onde chiarire le idee circa la nullità e/o l'annullabilità del verbale di cui si parla, riporto l'indirizzo della Cassazione in merito.

Il Collegio ha, da tempo, attuato un giusto coordinamento tra la disposizione ex art. 200 c.d.s. e la normativa di cui all’art. 14 l. 689/81, statuendo che “la disposizione generale sulle sanzioni amministrative dettata dall'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, secondo cui è priva di effetto estintivo della obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata della violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della medesima non trova applicazione con riguardo alle violazioni del codice della strada per le quali è stabilità una diversa e specifica disciplina: a norma dell'articolo 200 del codice della strada, infatti, la violazione, quando è possibile deve essere immediatamente contestata al trasgressore e dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite”; (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 15/10/2003, n.15392; Cass. civ., sez. I, 20/09/2002, n.13774; Cass. civ., sez. I, 28/06/2002, n.9502; Cass. civ., sez. I, 21/03/2002, n.4048).

Da quanto si legge è evidente che la mancata contestazione immediata del verbale al collega pescasub non comporta la nullità dello stesso essendogli stato, successivamente (ma nei termini), notificata copia di detto verbale.

 

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antcant la disposizione è relativa al codice della strada non alle sanzioni amministrative in generale, inoltre si fa riferimento alla dicitura dove non viene spiegata in maniera espressa quale sia stata la causa della mancata contestazione immediata poichè non venivano specificate nel dettaglio le condizioni di traffico che limitavano la contestazione immediata.

Modificato da fabriz
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antcant la disposizione è relativa al codice della strada non alle sanzioni amministrative in generale, inoltre si fa riferimento alla dicitura dove non viene spiegata in maniera espressa quale sia stata la causa della mancata contestazione immediata poichè non venivano specificate nel dettaglio le condizioni di traffico che limitavano la contestazione immediata.

http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/i...one%20differita

 

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