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ALtro tentato omicidio... con il fucile da sub?!!


Ospite OXIDO61

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Ospite OXIDO61

Da "la Repubblica"

 

Ieri sera per strada, in via Piero della Francesca, il padre

lo ha colpito con una fiocinata. L'uomo è in stato di fermo

Milano, litiga con il figlio

lo ferisce con un fucile da sub

 

MILANO - Un padre ha ferito il proprio figlio con una fiocinata, dopo una lite, a Cormano (Milano). Il giovane, di 31 anni, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Policlinico di Milano.

 

E' accaduto ieri sera per strada, in via Piero della Francesca: i due hanno litigato e, a un certo punto, il padre ha impugnato un fucile da sub e ha colpito il figlio con una fiocinata, all'altezza di una clavicola.

 

Secondo quanto si è appreso dai carabinieri del Gruppo di Monza (Monza) il feritore, dopo l'aggressione, è rimasto sul posto ed è stato preso in consegna dai carabinieri. L'uomo, le cui generalità non sono ancora state rese note, si trova ora in stato di fermo: ora rischia l'accusa di tentato omicidio.

 

 

(26 luglio 2004)

 

:eek::eek:

 

Se qualche magistrato s'incazza ci costringe tutti al porto d'armi!! Speriamo che il malcapitato se la cavi con pochi gg di degenza.

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Ospite OXIDO61
Beh, ma anche le automobili, le motociclette, i martelli, i cacciaviti, le mani sono esempi di oggetti utilizati per uccidere! E allora...

Pensa che ho letto di un falegname che uccise un tizio tirandogli una sega!!! :laughing::laughing:

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Il fucile pescasub come dice la parola è un fucile. Come tale è definibile arma non bianca, ossia oggetto il cui uso principale è l'offesa e come tale non è trasportabile senza giustificato motivo né si può lasciare incustodito o non adeguatamente custodito in casa.

 

LA legge lo presume più che pericoloso. Esso è infatti uno strumento concepito per uccidere e su questo non credo ci sia spazio per discutere.

 

Se poi vogliamo fare un sondaggio per dire che fai più danno con un'arma da fuoco rispetto a una fionda sub, parliamone pure ...

 

comunque ... nel caso di cronaca del tentato omicidio con arma da sub infiocinata bastava che il folle invece della fiocina avesse avuto la taitiana e invece di far partire il colpo a caso avesse mirato al torace a distanza ravvicinata; in questo caso credo proprio che il dardo ferrato avrebbe potuto portare ad esiti ugualmente letali di un colpo di pistola.

 

Anzi, una taitiana che si conficca e consente l'ingresso della aletta non solo lacera il tessuto nelle parti attinte dal colpo ma al primo movimento taglia anche gli organi adiacenti aumentando il rischio di emorragia letale.

 

Fate un po' voi.

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Caro Luca ho letto recentemente che il fucile sub non è considerato arma, in casa io ho una sciabola che in quanto arma bianca ho dovuto denunciare se mai durante una perquisizione in macchina ti dovessero trovare il coltello da sub senza l'attrezzatura completa dovresti giustificarlo ciò non succede col fucile. Questo è comunque un argomento su cui fare chiarezza. :boxing:

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Caro Orso,

sono molto interessato alle tue letture e alle novità giurisprudenziali in materia di armi (qui occorre la consulenza tecnica del grande LEONARDO che se si collega magari completa il post).

 

Per adesso mi limito a darti un primo riferimento normativo che è la Legge del 18 aprile 1975 n. 110 nel suo art. 4 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere) il quale fa divieto DI PORTARE FUORI DALL'ABITAZIONE SENZA presenza di un GIUSTIFICATO MOTIVO - che per noi è il recarsi a fare pescasub - di (tra le tante altre cose quali coltelli mazze, fionde ecc. ) "STRUMENTI DA PUNTA O DA TAGLIO ATTI AD OFFENDERE".

 

Descrizione che è perfetta per le armi sub.

 

Chi è pizzicato fuori casa senza giustificato motivo compie reato (ammenda da 51€ a 206€) con sequestro del corpo del reato e cose pertinenti al reato. Non è sanzione amministrativa OKKIO.

 

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Sull'argomento c'è molta confusione ma solo con riguardo al + grave reato di cui all'art. 699 del codice penale che sanziona con l'arresto chi porta fuori casa armi da licenza e armi nate per offendere la persona. In questo ambito si può discutere se un fucile da pesca lo sia o meno.

 

In passato anche il cacciavite o un martello sono state parificate dai magistrati ad armi destinate principalmente per l'offesa alla persona. Certo è una forzatura, come lo è dire che un arbalete è nato per tirare contro le persone.

 

Tuttavia, sebbene non ci sia di mezzo l'arresto e l'art. 699 del codice penale, c'è sempre di mezzo il reato di porto di oggetti atti ad offendere, punito con la sola pena pecuniaria.

 

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Ricordarsi sempre di non lasciarlo mai dimenticato nel bagagliaio privo di maschera e pinne, elementi questi che vi aiutano a spiegare il giustificato motivo.

 

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Tutto chiaro?

Okkio.

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Ospite bettini

avevo gia' avvertito tutti dell'aria che tira...

nessuno mi aveva preso seriamente.

cominciate a richiedere che i fucili acquistati abbiano un numero di matricola:

"prevenire é meglio che curare"..

ciao

mario

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Mario non sono d'accordo.E' la stessa strategia(che io non condivido)di quelli che propongono vincoli aggiuntivi alla pescasub per "prevenire" chissà cosa.

A me la retrotguardia non piace.

Mettere una matricola è solo il primo passo,da lì alla denuncia all'acquisto ci vuole poco e da lì al porto d'armi è un attimo.Non esageriamo!Il fucile sub è un attrezzo da pesca e basta.Se poi lo si usa per altro si tratta di uso improprio.E' un attrezzo da pesca come il raffio,come un coltello per il pane è un attrezzo per la cucina,come il veleno per topi è un "attrezzo" per la casa,ecc.Tutti questi possono uccidere se usati impropriamente.

Non tiriamoci la zappa sui piedi con la storia dell'arma,che è fatta per offendere,che è mortale,e chi più ne ha più ne metta.

Il fucile sub è tutto quello che è un coltello per il pane.Quando metteranno un porto d'armi per il coltello per il pane,valuteremo quello per il fucile sub.

E' sconsigliabile portarlo in macchina quando non si va a pesca alla stesso modo in cui è sconsigliabile portare nel cruscotto un coltello per il pane.

Ragazzi,niente retroguardia!

 

Questa è la mia opinione.Ciao :bye:

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Sull'argomento armi incollo il contributo di Leonardo, che come sapete di armi se ne intende.

 

La Legge italiana regolamenta le armi con varie leggi tra cui il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la famosa Legge 18 aprile 1975 n°110 il cui articolo due, come possiamo vedere dallo stralcio qui sotto riportato esclude dalle armi comuni da sparo quelle destinate alla pesca:

 

" Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule, (6) e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all’articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona."

 

Sempre per gli effetti della stessa legge i fucili subacquei possono essere inquadrati in quella categoria prevista e descritta dall'articolo 4

 

" 4. (Porto di armi od oggetti atti ad offendere). Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona."

 

Ai fini della Legge penale l’unica assimilazione dei fucili subacquei alle armi, che può essere fatta, e nel merito dell’utilizzo e non della sua naturale destinazione; cioè quando essi vengono impiegati per commettere lesioni personali come previsto dal Codice Penale:

 

"art. 585. (Circostanze aggravanti). Nei casi preveduti dagli artt. 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall’articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall’articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.

Agli effetti della legge penale, per «armi» s’intendono (1):

1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;

2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo (42 T.U. di P.S.).

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti. "

 

Però vediamo che anche qui la legge mette una chiara divisione tra le armi proprie punto 1) e tutti quegli strumenti la cui naturale destinazione è diversa dall’offesa alla persona. Quindi l’unico vero inquadramento di legge dei fucili subacquei è quello già descritto di strumenti di cattura per la pesca sportiva, che possono essere portati, o meglio trasportati con il giustificato motivo del loro impiego nell’attività della pesca sportiva, al pari del coltello da sub.

Infine, per precisare quanto asserito da Antolas, i fucili subaquei, come le balestre, gli archi e le fionde, non sono armi bianche (definizione ispirata dalla lucentezza delle lame), che prevedono un contatto diretto per sortire effetto, quali le spade i pugnali e le mazze ferrate, le noccoliere e gli sfollagente, queste ultime tre vengono inserite un po’ impropriamente nella famiglia delle A. Bianche per convenzione un loro più preciso inquadramento le definisce da botta. Ma badate bene la legge non distingue armi bianche, armi da sparo, armi da fuoco ecc.. Non confondiamo quella che è una definizione tecnica con una definizione giuridica. La legge parla di Armi da guerra; Armi comuni da sparo; armi proprie (la cui naturale destinazione e l’offesa alla persona), oggetti atti ad offendere, gas e materie esplodenti o incendiarie.

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