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Ri-salve.....sicuramente la validità del Decreto citato (298/76) è perlomeno in dubbio ma non ho trovato a tutt'oggi niente che lo smentisca.

 

Comunque ho richiesto numi direttamente all'assesorato di competenza,speriamo mi diano una risposta soddisfacente vi terrò informati !! B)

 

In attesa di maggiori notizie suggerisco ai colleghi operanti in Sardegna una accurata "mimetizzazione" della torcia !! ;)

 

Ciao ..Paolo

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  • 4 settimane dopo...

Ho segnalato il decreto alla CP di Alghero, che aveva un contenzioso in corso. Confermano che è decaduto.

 

 

OGGETTO: Pesca subacquea sportiva.

 

 

In merito a quanto segnalato, si rappresenta che il D.P.G. della R.A.S. 27.10.1976 n. 298 non risulta più in vigore. Al momento, la normativa vigente per le modalità d’esercizio della pesca subacquea e l’utilizzo di fonti luminose è il D.P.R. 02.10.1968 n. 1639 e, più precisamente, la lettera f) dell’art. 140 del Capo IV che recita:

- “è vietato l’uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell’esercizio della pesca subacquea. Nell’esercizio della pesca con la fiocina è consentito l’uso di una lampada”.

 

 

f.toILCOMANDANTE

TENENTE DI VASCELLO (CP)

Massimo DI MARCO

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Grazie a tutti quelli che si sono prodigati per risolvere l'arcano (Giorgio, Mariano, KenFollett, palomox, Mauro ecc.)

Vorrà dire che la prox estate la torcetta in Sardegna me la porto (l'anno scorso l'ho lasciata a Milano, proprio perchè pensavo non si potesse usare), anche se devo ammettere che nel 99% dei casi rimarrà inutilizzata attaccata alla boa.

Grazie ancora

Luca Orlotti Milano/Alghero

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E bravi ragazzi....confermo quanto detto da tutti voi e sono contentissimo di non aver ragione !!!

Ad ulteriore rassicurazione vi allego la risposta datami in data odierna dal Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna:

 

Gen.mo Sig Mocci,

non esistono provvedimenti regionali e tantomeno nazionali che vietino l'uso della torcia, le ricordiamo che la materia è regolata dal DPR 2/10/1968 n°1639, pubblicato nel Supp. Ord. della G.U. del 25/07 n° 188 art 140 lett. F, che permette l'utilizzo della torcia nelle ore diurne, mentre il divieto di esercitare la pesca subacquea notturna e stabilito dall'art 129 lett. e dello stesso DPG. Le ricordiamo inoltre che ogni anno nel periodo primaverile in virtù del fermo biologico la pesca subacquea sportiva, per un periodo di 45 giorni, può essere effettuata nelle giornate di Sabato, Domenica e festivi infrasettimanali.

Nella speranza d'esser stati esaudienti le porgiamo i ns saluti

Ufficio Relazioni con il Pubblico del Corpo Forestale e di V.A.

-----Messaggio originale-----

Da: Paolo Mocci [mailto:paolomocci@email.it

Inviato: mer 07/04/2004 8.14

A: rasurpcfrs

Cc:

Oggetto: Pesca Subacquea-Uso Torcia-

 

Buongiorno ,sono un pescatore subacqueo sportivo e pratico la mia attività prevalentemente in Sardegna.

Gradirei sapere se esistono leggi e/o regolamenti della Regione Sardegna che vietino ESPRESSAMENTE l'uso della torcia o di altre fonti luminose per l'esercizio della Pesca Subacquea in Apnea ,considerato che la normativa nazionale che disciplina la pesca sportiva ne consente l'utilizzo.

 

Grazie

Cordiali saluti.

Paolo Mocci

Un caloroso ciao a tutti e benvenuti in Sardegna a tutti coloro che avranno la fortuna di visitarci !!!!! :lol: Palomox

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  • 1 mese dopo...

Vi allego il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 188, del 25 luglio). -- Regolamento per la esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 219 (in Gazz. Uff., 26 maggio, n. 143). -- Modificazioni al regolamento per la pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639

 

N.B. L'art. 140, primo comma, lett. f) consente fonte luminosa per pesca subacquea. Non mi risultano norme diverse in Sardegna

 

"Articolo 137

Disciplina della pesca sportiva.

 

La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente capo; per quanto non espressamente previsto, si osservano le altre disposizioni sulla disciplina della pesca; in quanto applicabili.

 

Articolo 138

Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva.

 

Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:

a) coppo o bilancia;

B) giacchio o rezzaglio o sparviero;

c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;

d) lenze a traino di superficie, e di fondo e filaccioni;

e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;

f) parangali fissi o derivanti; nasse (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.

 

Articolo 139

Norma di comportamento.

 

È vietato l'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 11, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.

 

Articolo 140

Limitazioni d'uso degli attrezzi.

 

L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;

B) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;

c) non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore sportivo;

d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;

e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;

f) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 12, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.

 

Articolo 141

Autorizzazione all'uso di attrezzi non individuali.

 

(Omissis) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.

 

Articolo 142

Limitazione di cattura.

 

Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.

Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 14, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.

 

Articolo 143

Mezzi nautici per l'esercizio della pesca sportiva.

 

Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 15, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.

 

Articolo 144

Manifestazioni sportive.

 

Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva salve le competenze e le attribuzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza sono subordinate all'approvazione del capo del compartimento marittimo; a tal fine viene emanata apposita ordinanza, nella quale sono approvati il programma e la disciplina delle manifestazioni e delle gare e sono stabilite norme atte ad assicurarne il regolare svolgimento.

Le limitazioni previste dall'art. 142 non si applicano ai partecipanti alle manifestazioni sportive (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 16, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.

:thumbup:

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  • 2 anni dopo...
Ospite marcopanu
Ho segnalato il decreto alla CP di Alghero, che aveva un contenzioso in corso. Confermano che è decaduto.

 

 

OGGETTO: Pesca subacquea sportiva.

 

 

In merito a quanto segnalato, si rappresenta che il D.P.G. della R.A.S. 27.10.1976 n. 298 non risulta più in vigore. Al momento, la normativa vigente per le modalità d’esercizio della pesca subacquea e l’utilizzo di fonti luminose è il D.P.R. 02.10.1968 n. 1639 e, più precisamente, la lettera f) dell’art. 140 del Capo IV che recita:

- “è vietato l’uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell’esercizio della pesca subacquea. Nell’esercizio della pesca con la fiocina è consentito l’uso di una lampada”.

 

 

                                                  f.toILCOMANDANTE

                                        TENENTE DI VASCELLO (CP)

                                                  Massimo DI MARCO

QUESTO LO STAMPO E VADO A CONTESTARE IL VERBALE ANCHE SE ormai e' passato più di un anno!!!! :robot::robot:

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Vorrei solo citare un caso successo:

 

1981: durante un controllo, mentre erevamo appena risaliti in barca io e un mio vecchio amico (Gianfranco Atza),

 

la Capitaneria di Porto (se non ricordo male) ci multa per una irregolarità delle dotazioni di bordo (mi pare che fossero scaduti da pochi giorni i razzi, o qualcosa del genere). :frustry::frustry:

 

Nel frattempo ci videro le torce e ci ammonirono dicendo:

 

"mi raccomando.... sono consentite solo ai fini della sicurezza, non per la pesca!".

 

:eek::eek::eek:

 

Non so se questo possa essere di risposta a qualche domanda.

 

:bye:

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