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Regno di Nettuno, sentenza del TAR e cianciolo

| 18 Febbraio 2014 | 0 Comments

Nei giorni scorsi si è avuta notizia della sentenza con cui il TAR della Campania ha accolto il ricorso presentato nel lontano 2008 da Flai-Cgil in rappresentanza di 15 imprese di pesca, annullando il regolamento dell’area marina protetta Regno di Nettuno  nella parte in cui vieta sostanzialmente la pesca con il cianciolo. In verità la sentenza è di qualche tempo fa (4 novembre 2013) ma in effetti la notizia ha avuto diffusione solo nei giorni scorsi.

In buona sostanza, il TAR ha ritenuto che nell’adottare il regolamento il Ministero dell’Ambiente non abbia tenuto nella dovuta considerazione il parere con il quale il Ministero delle Politiche Agricole e forestali – su richiesta della Regione Campania e del Comune di Procida –  avrebbe definito il  “cianciolo” perfettamente compatibile con le esigenze di tutela perseguite dall’AMP, in quanto non impattante né sulla posidonia né sui mammiferi marini, principali oggetti di tutela dell’AMP.  Di fatto, il cianciolo sarebbe stato illegittimamente escluso.

Aldilà di ogni considerazione sul grado di impatto del cianciolo sugli stock ittici, ciò che salta agli occhi è il fatto che la sentenza afferma con forza che il potere di deroga che consente all’Amministrazione di introdurre deroghe al generale divieto di cattura o uccisione di animali nelle AMP affermato dall’art 19 comma 3 della legge quadro, previsto dal comma 5 dello stesso articolo, non sfugge al sindacato di legittimità della giurisdizione amministrativa. Sarà interessante vedere allora cosa accadrà nei prossimi mesi, quando il TAR della Toscana sarà chiamato a valutare il ricorso presentato da AAMPIA contro la discriminazione della pesca in apnea all’interno dell’AMP Secche della Meloria.

In particolare, vogliamo capire se davvero si riuscirà ad affermare che un uomo in apnea con una fionda  possa essere ritenuto legittimamente più impattante di una rete da circuizione e se, nel caso della pesca in apnea, il potere di deroga sarà ugualmente sindacabile o risulterà semplicemente insindacabile esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa.  A seconda di come andranno le cose, capiremo se la tutela del mare e le AMP sono concetti solo eventualmente coincidenti o due facce della stessa medaglia.

Il testo della sentenza è visibile a questo indirizzo.

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Category: News, News Normative, Pesca in Apnea

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