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Regole Pesca Sub: Come Evitare 1000 € di Multa Attraversando la Zona di Balneazione

| 26 Giugno 2018

L’estate può diventare un vero e proprio incubo per il pescatore subacqueo che decida di immergesi da terra. Non è sempre facile districarsi tra le tante ordinanze di sicurezza balneare che spesso differiscono molto, anche a pochi chilometri di distanza.

L’attraversamento della fascia riservata alla balneazione, sia per recarsi nella zona di pesca che quando si rientra a terra, è un momento cruciale nel quale il rischio di incorrere in un salato verbale aumenta sensibilmente. Vediamo poche e semplici regole per evitare brutte sorprese.

1 – A Quale Distanza si Può Pescare?

Fino a non molti anni fa, le ordinanze di sicurezza balneare, si limitavano a ribadire l’applicazione del limite imposto dall’art.129 del dpr 1639/1968, che prescrive che la pesca subacquea non possa essere esercitata a una distanza inferiore ai 500 mt dalle spiagge (da intendere come costa in generale, quindi non necessariamente sabbiosa) frequentate da bagnanti.

A questo veniva poi di solito affiancata una seconda prescrizione di 100 metri dalle scogliere a picco. L’inadeguatezza di una norma così generica, applicata rigidamente a contesti costieri molto diversi tra loro, faceva si che in diverse zone il divieto di pesca fosse totale per tutta la stagione estiva.

Oggi invece sono diverse le ordinanze delle locali CP che derogano al limite dei 500 mt, riducendolo anche in maniera consistente, talvolta applicandolo solo in orario di balneazione, fino ad azzerarlo in prossimità delle scogliere a picco, purchè in effettiva assenza di bagnanti.

Per saper a quale distanza dovete mantenervi per poter pescare, è necessario consultare la più recente ordinanza di sicurezza balneare emanata dalla Compartimento Marittimo della Guardia Costiera competente per il tratto di mare che vi interessa. Nella maggioranza dei casi si può fare tranquillamente on-line a partire dal sito www.guardiacostiera.gov.it , scegliendo tra i siti dei vari comandi territoriali.

2 – Si Può Attraversare la Fascia di Balneazione?

SI. L’attraversamento della fascia riservata ai bagnanti è sempre possibile, anche durante l’orario di balneazione (solitamente 8:00 – 20:00) ma SOLO a condizione di farlo con il fucile scarico.

Su questa prescrizione è necessario soffermarsi con attenzione perchè NON è sufficiente, come si potrebbe pensare, che il fucile subacqueo sia scarico ma, deve anche essere accuratamente riposto sulla plancetta o legato al pallone segnasub.

Non deve quindi MAI essere impugnato per evitare di dar luogo ad interpretazioni equivoche dell’atteggiamento, e diffidate di chi vi dice che in caso di controllo è sufficiente scaricare senza farsi vedere per scamparsela. Un fucile subacqueo impugnato all’interno della fascia vietata, è un verbale sicuro a prescindere dal fatto che sia carico o scarico.

Anche in questo caso è fondamentale prendere visione di quanto previsto dall’ordinanza locale perchè, come ad esempio nel territorio di Savona (ord. 83/2018 – art. 5.1), può succedere che oltre al fucile scarico si aggiunga che: “durante il transito l’asta dovrà risultare disinserita ed esterna al fucile”.

3 – Devo Farlo in Linea Retta e il Fucile Deve Essere Visibile Durante l’Attraversamento?

La normativa nazionale non prevede nulla di tutto ciò, le tante ordinanze di sicurezza balneare che abbiamo visionato neppure, ma una simile richiesta ci è stata segnalata in almeno un paio di occasioni, lo scorso anno, in Liguria.

La contestazione (che poi non diede luogo a nessun verbale, anche perchè nulla di tutto ciò era scritto nell’ordinanza), prendeva origine dal fatto che, a detta degli ufficiali della CP, il pescatore subacqueo deve attraversare la fascia di balneazione esclusivamente in linea retta, perpendicolarmente alla battigia, e che il fucile deve essere riposto sopra la plancetta o il pallone, in modo tale che sia visibile.

Il passaggio rettilineo dovrebbe “certificare” il fatto che il subacqueo non stia pescando, mentre il fucile visibile permette l’accertamento visuale anche da terra (e infatti in entrambi i casi i controllori si trovavano sulla spiaggia).

Si tratta di una richiesta a diro poco fantasiosa, fino a quando non produce una contestazione formale, dopodichè si scade quasi nel vessatorio.

Non ha infatti alcun senso che i controllori esigano un comportamento tale da permettergli un accertamento visuale, da terra, solo perchè nel momento non dispongono di un mezzo per fare l’accertamento in acqua. È invece compito loro dotarsi in maniera congrua a svolgere gli opportuni controlli. La carenza di mezzi non può certo tradursi in richieste così discutibili che, siamo sicuri, mostrerebbero tutta la loro inconsistenza in sede di eventuale ricorso.

4 – E se Sono un “Pescatore Subacqueo Occasionale” ?

Questa è una delle definizioni più fantasiose che ci sia mai capitato di sentire, e avrebbe a che vedere con il fatto che le prescrizioni dell’art.129 non sarebbero applicabili al “pescatore subacqueo occasionale”, ovvero al bagnante che, con costume, maschera e fucile, si aggira all’interno della fascia di balneazione.

La figura del “pescatore subacqueo occasionale” semplicemente NON ESISTE! La normativa definisce solo il pescatore subacqueo, che è tale per il solo fatto di impugnare un fucile subacqueo o attrezzo similare, ed è soggetto a sanzione se non rispetta TUTTE le prescrizioni vigenti sull’esercizione della pesca sportiva e ricreativa, subacquea in particolare.

5 – Quale Sanzione Rischio?

Ai sensi dell’art. 11 del dlgs 4/2012, come successivamente modificato dalla legge 154/2016: “È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro (ndr. 1000 euro in misura ridotta) chiunque: a) viola le norme vigenti relative all’esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea.”  Sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie del sequestro dell’attrezzatura e del pescato.

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