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Evinrude E-Tec 40 e Obbligo Patente Nautica: un’Assurdità Finita Bene, per Ora.

| 26 Luglio 2018

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La recente riforma del codice della nautica varata a metà di febbraio del 2018, aveva dato l’inizio ad un’assurda vicenda che aveva di fatto portato all’esclusione dal novero dei motori marini conducibili senza la patente nautica, di tutti i fuoribordo 2 tempi ad iniezione diretta con cilindrata superiore ai 750cc, anche se di potenza pari o inferiore al limite dei 40,8 cavalli (30 Kw).

Tradotto in conseguenze pratiche, dall’oggi al domani, molti dei proprietari del modello Evinrude e-tec 40, tra cui anche tanti pescasub, si sono ritrovati nella surreale situazione di dover decidere se cambiarlo o pensare di frequentare un corso per conseguire la patente nautica. A questi si aggiungevano poi tutti quei noleggiatori le cui flotte avrebbero richiesto un massiccio e immediato investimento per poter affrontare la stagione estiva.

Come è Nato il Problema?

Stavolta è bastato aggiungere una sola parola per combinare un autentico disastro. Di seguito riportiamo qual era la stesura della lettera b del comma 1 dell’art.39 del codice della navigazione, quello che specifica i casi in cui la patente nautica per natanti di lunghezza inferiore ai 24 metri è obbligatoria, prima della riforma del 2018:

b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell’unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.

ed ecco come è stato trasformato a febbraio 2018:

b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell’unita’ e’ installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.)

Come potete vedere, la formulazione 2018 ha eliminato l’equiparazione che il vecchio codice aveva fatto tra i motori 4 tempi e quelli 2 tempi ad iniezione diretta.

Di Chi è la Colpa?

Di sicuro non si tratta di una cosa voluta né dell’azione della solita “manina”, non c’era nessuna ragione per introdurre un provvedimento di questo tipo che, oltretutto, ha finito per punire solo ed esclusivamente un modello di una azienda. Tutto assume i contorni del grottesco se si pensa che la deroga sulla cilindrata per i 2t ad iniezione, fu il risultato di una piccola battaglia condotta nell’ormai lontano 2005. Al tempo l’importatore italiano del marchio canadese chiese e ottenne la modifica della prima stesura del codice della navigazione, quindi la ratio del provvedimento doveva essere ben chiara a tutti e con una genesi dettata da una specifica esigenza.

Quindi l’unica (triste) possibilità, è che la riscrittura del codice della navigazione sia stata eseguita non sul testo vigente e riformato (come vedete è un vizio quello di mettere le toppe in corsa) ma sulla prima stesura. Prova ne sia che UCINA, l’associazione che rappresenta le imprese della nautica da diporto, quando ha pubblicizzato sul suo sito le modifiche al nuovo codice, non ha minimamente menzionato questo cambiamento.

Però bisogna dirlo, anche UCINA e i suoi soci un po’ di responsabilità ce l’hanno, quantomeno nell’aver letto con superficialità la nuova bozza dell’articolato normativo, visto che hanno partecipato a tutta la sua modifica e ne hanno avuto in mano la versione “definitiva” ben prima che fosse pubblicata in gazzetta ufficiale. Certo, l’articolo oggetto del marasma era identico al 99%, ma si sa, il diavolo si nasconde nei dettagli.

Come è Andata a Finire e Come Finirà Davvero

Per il momento, dopo campagne e servizi giornalistici di denuncia, interrogazioni parlamentari, diversi emendamenti presentati, e il plauso di qualcuno che realmente ha creduto che questa scelta fosse l’antifona di una improbabile patente nautica obbligatoria per tutti i motori marini a prescindere dalla potenza, il governo ha provveduto a differire l’applicazione dell’art.39 a decorrere dal 1° gennaio 2019, mediante il celebre strumento del “decreto milleproroghe”, in vigore dal 26 luglio.

DECRETO-LEGGE 25 luglio 2018, n. 91 (Milleproroghe)
Art. 4, comma 3:

“3. Le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all’obbligatorietà della patente nautica per la conduzione di unita’ aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.”.

Una toppa certo, che ha avuto lo scopo immediato soprattutto di tutelare i noleggiatori, ma che di riflesso permetterà di trascorrere un’estate tranquilla anche ai tanti privati che si sono ritrovati per le mani questo motore, magari dopo un acquisto di seconda mano.

La soluzione definitiva non potrà che essere la modifica definitiva del nuovo codice della navigazione, con il ripristino della seconda versione della lettera b del comma 1 dell’art.39. Non c’è motivo di dubitarne atteso che è palese che si tratti di un errore materiale, e che in ogni caso l’azione di pressing di UCINA, che sulla nautica da diporto fa il bello e il cattivo tempo, non si esaurirebbe ma continuerebbe instancabile fino al raggiungimento dell’obiettivo. E poi diciamocelo, si tratta obiettivamente di un provvedimento talmente illogico che non può che finire nel cestino.

AGGIORNAMENTO Marzo 2020

Finalmente la questione è stata definitivamente risolta con apposito provvedimento normativo (CLICCA per leggerlo).

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