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Divieto pesca sub con le bombole e obbligo di barcaiolo

| 4 Giugno 2014 | 1 Comment

Divieto di pesca con apparecchi ausiliari di respirazione

La pesca subacquea è consentita unicamente in apnea (art 8.4 reg CE 1967/2006, art 128bis DPR 1639/68): la pesca sub con le bombole in Italia è vietata ormai da oltre 30 anni.

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La pesca subacquea è consentita unicamente in apnea.

L’articolo seguente del Regolamento (art. 128 ter, introdotto con l’art. 3 del D.M. 1 Giugno 1987 n. 249) prevede che “Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l’esercizio della pesca subacquea”.

Il secondo comma dello stesso articolo aggiunge: “Durante l’attività di pesca subacquea il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo”.

Con la Circolare n. 6227201 del 1987 – ribadita dalla circolare Ministero Politiche Agricole Forestali e Alimentari n° 62203825 del 1995  (scaricale cliccando qui) – il Ministero della Marina Mercantile chiarì che il comma in questione riguarda esclusivamente i subacquei che “si recano nella zona di pesca con un mezzo nautico sul quale si trovi [omissis] un apparecchio ausiliario di respirazione” e che non si applica al “pescatore subacqueo che si reca nella zona di pesca con l’ausilio di un mezzo nautico senza alcun apparecchio ausiliario di respirazione (bombola ed erogatore) a bordo, o che effettua la pesca subacquea partendo da terra”. Con circolare prot. 82/033465 del 26 maggio 2003 il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha stabilito che “se vi e’ un mezzo nautico di appoggio, il segnale deve essere innalzato sul mezzo; sul mezzo e’ obbligatoria la presenza di almeno una persona pronta ad intervenire”, smentendo le circolari del superiore gerarchico e generando ulteriore confusione. In seguito alle decise sollecitazioni della FIPSAS, però, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha rivisto questa posizione con la circolare Prot. 020451/55215 del 9 giugno 2008 (inclusa nel file con le circolari linkato poco sopra), con la quale ha indicato che “Per quanto attiene all’interpretazione relativa all’articolo 128 ter del DPR 1639/68 – introdotto dall’art. 3 del DM 1.6.1987 n. 149, mezzo nautico di appoggio e assistenza di persona a bordo – la materia è stata già trattata dal soppresso Ministero della Marina Mercantile con circolare n° 6227201 del 23 luglio 1987, confermata con circolare MIPAAF n 62203825 in data 04.08.1996 – alle quali si fa espresso rinvio”.

Ricapitolando: se non si ha la bombola da 10 litri (oggi difficilmente reperibile) a bordo non occorre farsi assistere da un barcaiolo né detenere una cima di lunghezza sufficiente al recupero del subacqueo; inoltre, non esiste alcuna norma che proibisca di immergersi direttamente da terra senza barca appoggio. Si deve però considerare che le circolari non sono fonti del diritto, e che pertanto non vincolano in alcun modo il giudice chiamato a decidere una questione sulla base del disposto dell’art. 128Ter.

Purtroppo, è accaduto che il Tribunale civile di Roma abbia negato il risarcimento danni alla famiglia di un tesserato FIPSAS deceduto durante una battuta di allenamento con mezzo ancorato e pallone al seguito, senza bombola né assistente a bordo del mezzo, perché – secondo quanto si legge nella motivazione della sentenza – l’incidente sarebbe stato causato dal suo mancato rispetto della norma in oggetto; dopo aver preso visione delle circolari ministeriali, il giudice le avrebbe ignorate spiegando che non sono fonti del diritto, non possono contraddire le norme di legge e possono forse vincolare gli organi della PA subordinati, ma non anche i magistrati, che restano liberi di interpretare le norme senza tenere conto delle considerazioni contenute nelle circolari. Da ciò si evince l’assoluta necessità di una revisione del regolamento che possa chiarire questi aspetti in modo da evitare scollature evidenti tra la disciplina teorica e la sua applicazione pratica.

Sommario Manuale normative pesca sub

1. Introduzione

2. Riferimenti Normativi e Classificazione dei tipi di pesca  

3. Obblighi e divieti del pescasub amatoriale: età minima, uso di fucile e coltello subacqueo

4. Divieto di pesca con apparecchi ausiliari di respirazione

Prossima pubblicazione: Distanze di rispetto

 

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Commenti (1)

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  1. Grazie per l’articolo che ha sviscerato l’argomento nei più piccoli dettagli. Complimenti.

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