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Distanze di rispetto della pesca in apnea

| 3 Maggio 2002 | 0 Comments

 

Art. 129 del Regolamento, intitolato “Limitazioni”:

L’esercizio della pesca subacquea è vietato:

a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;

b) a distanza inferiore a 100 metri da impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;

c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;

d) in zone di mare di regolare transito di navi per l’uscita e l’entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;

e) dal tramonto al sorgere del sole.

Il limite che pone più problemi interpretativi è quello previsto dalla lettera a), anche perché il divieto dell’articolo 129 è ribadito praticamente in tutte le Ordinanze Balneari.

Per chiarire il significato della norma, cerchiamo di rispondere agli interrogativi più comuni.

Il limite di distanza è valido solo in presenza di spiagge vere e proprie o anche in caso di scogliere?

Letteralmente, spiaggia è cosa diversa da scogliera, ma la ragione della norma è quella della tutela dei bagnanti. Pertanto, l’obbligo di mantenere la distanza di rispetto deve ritenersi valido anche nel caso di scogliere frequentate da bagnanti.

Alcune ordinanze, però, nel caso di scogliere a picco prevedono una distanza inferiore (di solito 100-200 mt) o addirittura consentono di pescare a ridosso della roccia, ma solo in assenza di bagnanti.

Cosa si intende per spiaggia frequentata da bagnanti?

Le risposte possibili sono sostanzialmente tre:

1) Tratto di costa sul quale siano effettivamente presenti dei bagnanti => è l’interpretazione più permissiva, perché non solo in inverno, ma anche in piena stagione balneare si potrebbe tranquillamente pescare in assenza di bagnanti. Esistono casi di Ordinanza Balneare (penso alla Liguria) in cui – con le dovute particolarità del caso – questa interpretazione è esplicitamente accolta in riferimento alle coste rocciose a picco.

In generale, però, questa è un’interpretazione da scartare, perché creerebbe situazioni assurde. Esempio: dopo pochi minuti che ci siamo immersi, ecco che arriva la famigliola con il telo da mare e il figlioletto che si tuffa con tanto di ciambella: il pescatore dovrebbe immediatamente scaricare il fucile e portarsi ad almeno 500 metri di distanza!

2) Tratto di costa solitamente frequentato dai bagnanti => è l’interpretazione “intermedia” che appare più ragionevole perché tutela i bagnanti senza inasprire inutilmente il divieto nei confronti dei pescatori subacquei.

3) Tratto di costa astrattamente frequentabile dai bagnanti => è l’interpretazione restrittiva talvolta alla base di alcuni verbali discutibili, interpretazione che finisce per rendere la norma inutilmente vessatoria nei confronti della nostra categoria senza portare alcun vantaggio effettivo alla tutela del bagnante. Un tratto di costa, infatti, resta astrattamente frequentabile da bagnanti anche in pieno inverno. Dato che come si è detto lo scopo è quello di tutelare i bagnanti, la soluzione preferibile ci appare quella dell’ipotesi numero 2: di conseguenza, non solo dovremo stare alla larga dagli stabilimenti balneari, ma anche da quelle spiaggette raggiungibili solo via mare e quelle scogliere “solitamente” frequentate da bagnanti.

La distanza di 500 metri dalla costa vale solo durante la stagione balneare o tutto l’anno?

L’art. 129 del Regolamento è una norma regolamentare generale, valida su tutto il territorio e tutto l’anno.

Ciononostante, è ormai pacifico ed accettato da tutti che il limite sia operativo solo durante la stagione balneare, definita dall’Ordinanza Balneare. Evidentemente, il motivo di questa interpretazione sta proprio nella ragione della norma, che è quella della tutela dei bagnanti.

Il concetto di spiaggia “solitamente” frequentata da bagnanti, al contrario delle altre due ipotesi, è perfettamente compatibile con questa interpretazione. Se si accogliesse il concetto di spiaggia frequentata da bagnanti dei punti 1 o 3, infatti, non avrebbe senso porre dei limiti temporali che la legge non ha previsto.

Posso immergermi da una spiaggia frequentata da bagnanti per pescare alla distanza di legge? Come si misurano i 500 metri? Verso il largo o in tutte le direzioni?

Ci si può immergere da una spiaggia frequentata da bagnanti, a patto però di caricare il fucile solo dopo che si è raggiunta la distanza i rispetto, che è opportuno calcolare “a ventaglio”, ossia in tutte le direzioni e non solo verso il largo.

In caso di una piccola cala tra due tratti di costa rocciosa, i 500 metri andranno percorsi o verso il largo o parallelamente alla costa.

I punti b) e c) dell’articolo 129 non richiedono particolari commenti, mentre il punto d) conferma l’importanza di rivolgersi alle Capitanerie di Porto per conoscere le limitazioni locali.

Sul divieto di pesca notturna previsto dal punto e), possiamo solo notare come la proibizione si giustifichi col fatto che molte specie ittiche durante le ore notturne diventano molto vulnerabili, specie se illuminate dalla torcia subacquea.

Va aggiunto che oltre ad essere vietata ed antisportiva, la pesca subacquea notturna racchiude anche rischi maggiori per l’incolumità (si pensi, ad esempio, al rischio di rimanere impigliati in una rete non vista).

Tutte le violazioni dell’art. 129 sono punite con sanzione amministrativa da da 516 a 3098 euro. Il pagamento in misura ridotta della sanzione è di 1000 euro.

Con riferimento alle distanze di rispetto della pesca in apnea, le Ordinanze delle Capitanerie di Porto giocano un ruolo essenziale, perché spesso individuano delle aree specifiche in cui sono vietate la balneazione, il transito o la pesca.

La consultazione delle Ordinanze in vigore sulla zona di pesca e l’acquisizione di informazioni direttamente presso gli uffici locali delle CdP è pertanto fortemente consigliabile. Ci sia consentito notare come la distanza di 500 metri appaia eccessiva, soprattutto in considerazione del fatto che un qualsiasi problema o malessere potrebbe avere gravi conseguenze in determinate circostanze. Inoltre, se si considera che le stesse imbarcazioni devono rispettare una distanza minore -solitamente 200 metri- appare davvero difficile comprendere la ragione di una distanza così grande. In Spagna, ad esempio, questa distanza è fissata in 100 metri, cosa che ci pare più sensata. Occorre sengalare che a volte capita di imbattersi in Ordinanze che prevedono distanze inferiori a quella usuale: non sappiamo se per una svista, l’Ordinanza 48/2001 della Capitaneria di Porto di Catania prevedeva una distanza di 300 metri.

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Category: Approfondimenti, Normativa

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