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Censimento pesca sportiva: modifica al decreto

Nella Gazzetta Ufficiale n° 237 dell’11 ottobre 2011 è stato pubblicato il Decreto 15 luglio 2011 con cui il Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e Alimentari ha modificato la disciplina del “censimento” istituito nel dicembre scorso.  Nelle premesse del decreto di mofica si legge che il Ministero ha ritenuto necessario “semplificare l’attività di vigilanza e controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che in virtù del tipo di attività non comportano un prelievo significativo sulla risorsa biologica” ed ha inoltre ritenuto “non opportuno porre in essere misure di controllo” nei confronti di alcune forme di pesca ricreative praticate in modo occasionale nel periodo estivo“.

Ciò premesso, il Decreto aggiunge due nuovi commi all’articolo 2 del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 con cui si è istituito l’obbligo di comunicazione per la pratica della pesca ricreativa:

a) il nuovo comma 4 prevede che le disposizioni sul censimento non si applichino ai pescatori ricreativi che effettuano l’attività di pesca da terra;

b) il nuovo comma 5 prevede che nel periodo interorrente dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno sono sospese le attività di controllo nei confronti dei pescatori ricreativi che praticano l’attività con imbarcazioni senza motore o di lunghezza inferiore ai 6 metri;

Per quanto riguarda l’impatto di queste modifiche sui pescatori sportivi e amatoriali in apnea:

- nulla cambia per chi si immerge da terra, in quanto non è possibile far rientrare questa sottocategoria di pescatori ricreativi all’interno della definizione normativa. Il pescatore in apnea non pesca “da terra”, ma sott’acqua, quindi non ci pare possibile includerlo nella categoria di amatoriali esentati dall’obbligo di comunicazione;

- nel periodo estivo che va dal 15 giugno al 15 settembre, tutti i pescatori in apnea che pescano con un mezzo nautico sprovvisto di motore o di lunghezza inferiore ai 6 metri dovrebbero rientrare senza alcun dubbio nella categoria di amatoriali che non sono tenuti ad esibire l’attestazione di avvenuta comunicazione dei dati al Ministero.

Il testo integrale del Decreto può essere scaricato in formato PDF cliccando qui.

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