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Niente più pesca in apnea nella rada interna a La Spezia

Con Ordinanza 103/04, la Capitaneria di Porto di La Spezia ha modificato la disciplina della pesca in apnea nelle acque della rada. Tale ordinanza modifica l’articolo 23.1.3 dell’ordinanza 150/2001, che prevedeva la possibilità di praticare la pesca in apnea nella rada interna unicamente negli “specchi acquei interni agli impianti di mitilicoltura”; il nuovo articolo 23.1.3. recita:

23.1.3. Pesca subacquea sportiva

Nella rada interna del Porto della Spezia la pesca sportiva subacquea è vietata.

Nella rada esterna del Porto della Spezia la suddetta pesca è consentita con i limiti previsti dal art. 129 del Regolamento per l’ esecuzione della Legge 14/07/1965, n° 963, sulla disciplina della pesca marittima.

La norma appare un adeguamento alla normativa vigente in ambito nazionale, contenuta nel Regolamento per l’esecuzione della L 963/1965 (il DPR 1639/68): da notare come la vecchia norma dell’art 21.1.3 fosse in apparente contrasto con la previsione dell’articolo 129 di detto regolamento, che alla lettera b) vieta l’esercizio della pesca in apnea “a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle retida posta”. La definizione di Impianti fissi da pesca, secondo l’articolo 10 dello stesso regolamento, ricomprende tutti gli “apprestamenti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla pescicoltura e alla molluschicoltura ed allo sfruttamento di banchi sottomarini”.

Con la nuova ordinanza, quindi, niente più pesca negli impianti di miticoltura né dentro né fuori la rada. I trasgressori saranno punti con sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 3098 euro, con pagamento in misura ridotta di 1032 euro.

Vecchia ordinanza

Ordinanza così come modificata dalla 103/04

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