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Il pescatore subacqueo non può catturare tutto quello che incontra perché esistono diverse limitazioni.
La normativa si presenta poco chiara.
Vediamo perché:
1) Il secondo comma dell’art. 128 bis del Regolamento recita: “Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli, molluschi e crostacei”
2) L’art. 142, che si rivolge a tutti i pescatori sportivi, dice invece: “Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 Kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore”.
Gli articoli sembrerebbero in evidente contraddizione: secondo il 128 bis il pescasub non potrebbe raccogliere molluschi e crostacei……secondo il 142 sembrerebbe di sì.
Dato che il 128 bis è dettato appositamente per il pescatore subacqueo, quella che contiene è una norma speciale che prevale su quella generale dettata per tutti gli sportivi: al pescasub + pertanto proibita la raccolta di coralli, molluschi e crostacei. Ma alcune tra le prede più comuni del pescatore in apnea come polpi, seppie e calamari …sono molluschi…..
Anche qui si rese necessario l’intervento del Ministro, che, nella stessa circolare n. 6227201 in cui spiegava l’ambito applicativo dell’art. 128 ter, vide bene di inserire un chiarimento anche su questo punto: “Si ritiene opportuno precisare che ai pescatori sportivi è vietata la raccolta di coralli e crostacei nonché di molluschi esclusi quelli cefalopodi”.
I molluschi cefalopodi sono proprio polpi, seppie e calamari.
Quindi possiamo riassumere dicendo che: Il pescatore subacqueo sportivo può catturare pesci e molluschi cefalopodi in quantità non superiore a 5 Kg complessivi (pesci + molluschi) salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Il pescatore subacqueo sportivo non può raccogliere corallo, crostacei (aragoste, astici, cicale etc..) o molluschi non cefalopodi (datteri, vongole, ostriche, patelle, etc..).
La norma resta criticata nella parte in cui impone il limite di 5 Kg “salvo il caso di pesce singolo di peso superiore” (attenzione, non si capisce se l’uso del temine “pesce” al posto di “preda” sia voluto, ed intenda escludere la possibilità di cattura di un mollusco di peso superiore a 5 Kg) da chi preferirebbe un altro tipo di approccio alla questione della limitazione del pescato.
Interpretando in modo restrittivo questa norma, infatti, si avrebbe che dopo aver catturato anche solo un cefalo o uno scorfano o una seppia non si potrebbe sparare ad una spigola di 7 Kg o ad una ricciola di 15. Forse sarebbe preferibile utilizzare un sistema diverso, basato sulla limitazione del numero di prede e non il peso. In alternativa, si potrebbe introdurre un limite analogo a quello vigente in Spagna, dove dal computo del peso si esclude la preda più grande. In ogni caso, il limite di 5 Kg riguarda il singolo pescatore, pertanto in caso di controllo gli agenti dovranno pesare il pescato di ciascun soggetto separatamente.
Nel caso che in due abbiano catturato 12 Kg di pesce, infatti, non si può assolutamente fingere che ciascun pescatore ne abbia catturati 6 Kg violando la legge: anche nel caso di illeciti amministrativi la responsabilità è personale, pertanto se uno solo dei due pescatori ha violato il limite non è giusto che vengano multati entrambi.
Un’altra importante limitazione alle catture del pescatore sportivo subacqueo viene dal secondo comma dell’articolo 142 del Regolamento, che non necessita di alcun chiarimento: “Non può essere catturato giornalmente piú di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga”.
Per quanto riguarda il riccio di mare, la sua pesca è consentita esclusivamente in apnea e solo da Gennaio ad Aprile e da Luglio a dicembre. Il pescatore sportivo non può raccogliere più di cinquanta esemplari al giorno, pena l’usuale sanzione da 516 a 3098 euro, inferta anche a chi raccoglie i ricci nei mesi di Maggio e Giugno.
Parlando di limiti di cattura, occorre ricordare che anche per il pescatore subacqueo valgono le MISURE MINIME delle prede fissate dalla legge nazionale e comunitaria per tutti i tipi di pesca. Riportiamo una tabella con l’indicazione delle misure previste dalla legge facendo però presente che anche sotto questo aspetto la normativa non è unitaria: per comodità, riportiamo qui sotto anche le diverse misure minime vigenti in Sardegna.










